La Cassazione si esprime ancora sul concetto di "partecipazione", e conferma ancora che è "sufficiente la presenza nel luogo e nel momento" del fatto per integrare il reato di violenza sessuale di gruppo

Art. 609-octies c.p.: breve disamina

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L'art. 609 octies c.p. recita: "la violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art.609 bis" che a sua volta afferma: "chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito…"; e al 2° comma continua: " alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona".

Il reato in oggetto quindi per la propria configurazione richiama gli atti della fattispecie monosoggettiva ex art. 609 bis, ma per entrambi i delitti il fatto costitutivo consta di una duplice condotta: la costrizione o l'induzione attraverso le forme richiamate.

Perché si configuri la fattispecie autonoma ex art. 609 octies, però, è necessaria la presenza di "più persone riunite" - altro elemento costitutivo - nel medesimo luogo e tempo dell'aggressione.

La contestualità della presenza di "più persone riunite" designa il concetto di gruppo e colloca l'art. 609 octies tra i delitti a concorso c.d. necessario.

I chiarimenti della Corte di Cassazione

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Con la sentenza n. 23658/2022 (sotto allegata), gli Ermellini - chiamati di nuovo ad interpretare la norma in esame - chiariscono, uniformandosi alla linea giurisprudenziale già tracciata, il concetto di "partecipazione", in relazione alla "buia" vicenda della notte di Capodanno 2022 avvenuta nella città di Milano.

Vicenda che vede come soggetti attivi un gruppo di ragazzi nordafricani, compiere atti di natura sessuale nei confronti di alcune ragazze presenti all'evento del primo dell'anno. In particolare la Suprema Corte si è espressa in merito alla condotta di un singolo soggetto, non legato al "gruppo principale", subentrato in seguito ma durante gli episodi incriminati.

Il concetto di "partecipazione" non può essere limitato al compimento da parte di ogni singolo autore di atti di natura sessuale, ma deve estendersi anche alla mera presenza di ogni singolo soggetto partecipante al gruppo attraverso la quale viene rafforzato il proposito criminoso del gruppo stesso; è irrilevante per rispondere di violenza sessuale ex art. 609 octies anche la mancanza di un previo accordo con chi pone in essere gli atti espressamente richiamati dalla norma.

La stessa Corte, pure con la precedente sentenza del 2020, n.29096 - in merito al caso del ricorrente che si riteneva estraneo ad una vicenda di violenza ex art. 609 octies, in quanto aveva partecipato con la sola presenza, ma "inerte" - ribadiva che: "ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 609 octies c.p., non è richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche solo da uno, o l'aver fornito un contributo materiale o morale alla commissione del reato".

"È sufficiente" quindi - quale contributo causale - che vi sia anche la sola presenza al momento e nel luogo in cui avviene il fatto illecito.

Conta la presenza nel luogo e nel momento del fatto

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La Corte di Cassazione quindi resta omogenea in merito e conferma ancora l'interpretazione - ormai consolidata - tanto da potersi considerare una condicio sine qua non la simultanea ed effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento in cui si perpetra la violenza, per integrare il reato ex art. 609 octies.

Va ricordato, per concludere, che già nel 2000, la Corte di Cassazione penale sez. III, con sentenza del 05 aprile, n. 6464 - alla luce della legge n. 66/1996 che introdusse il reato de quo, per cui tra le prime sentenze successive alla suindicata legge - affermava: "non è necessario, per la sussistenza del reato di cui all'art. 609 octies c.p., che i componenti del gruppo partecipino al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che essi siano presenti nel luogo in cui la vittima è trattenuta ed al momento in cui gli atti di violenza sono compiuti da uno di loro, poiché costui trae forza dalla loro presenza in loco e quindi la violenza è riferibile all'intero gruppo".

È proprio la modalità della partecipazione contestuale e cioè l'essere appunto le 'più persone riunite' - a prescindere dalle singole condotte poste in essere dal "branco" - che connota il reato stesso in termini di gravità e pericolosità, esponendo la vittima ad una aggressione più feroce, e di conseguenza ad una estrema vulnerabilità.

Scarica pdf Cass. n. 23658/2022

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