La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 12833/2007) ha precisato che deve essere data informazione agli automobilisti circa l'utilizzazione e l'installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità pena la nullità della multa.
I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che il disposto dell'art. 4 L. 168/02, che impone la comunicazione agli automobilisti in merito all'installazione e utilizzazione dell'autovelox, deve ritenersi norma di "carattere imperativo, che non consente all'interprete di disapplicarla in ragione di un'asserita, ma inespressa "ratio", che ne limiterebbe l'efficacia nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.". Con questa sentenza la Corte ha respinto il ricorso proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza di un Giudice di Pace che aveva annullato una multa per eccesso di velocità per la mancanza, sul posto, di cartelli indicanti la presenza di autovelox.
V anche: Autovelox e multe
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato alla stregua dell’inequivoco disposto dell’art. 4 L. 168/02, secondo cui dell’utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve esser data informazione agli automobilisti. Norma di carattere imperativo, che non consente all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa "ratio", che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.; e la cui riscontrata inosservanza determina, come già rilevato dal Giudice di Pace, la nullità dell’opposto verbale, perché emesso in violazione di legge.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
L’omessa costituzione dell’intimato, esonera dalla liquidazione delle spese.
I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che il disposto dell'art. 4 L. 168/02, che impone la comunicazione agli automobilisti in merito all'installazione e utilizzazione dell'autovelox, deve ritenersi norma di "carattere imperativo, che non consente all'interprete di disapplicarla in ragione di un'asserita, ma inespressa "ratio", che ne limiterebbe l'efficacia nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.". Con questa sentenza la Corte ha respinto il ricorso proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza di un Giudice di Pace che aveva annullato una multa per eccesso di velocità per la mancanza, sul posto, di cartelli indicanti la presenza di autovelox.
V anche: Autovelox e multe
Leggi la motivazione
Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, Sentenza 31 maggio 2007, n. 12833Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato alla stregua dell’inequivoco disposto dell’art. 4 L. 168/02, secondo cui dell’utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve esser data informazione agli automobilisti. Norma di carattere imperativo, che non consente all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa "ratio", che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.; e la cui riscontrata inosservanza determina, come già rilevato dal Giudice di Pace, la nullità dell’opposto verbale, perché emesso in violazione di legge.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
L’omessa costituzione dell’intimato, esonera dalla liquidazione delle spese.




