La legge n. 168/2002 è volta ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo al fine di orientarne la condotta di guida
di Valeria Zeppilli - Senza mai dimenticare che i limiti di velocità vanno rispettati, quando si riceve una multa per eccesso di velocità accertato con autovelox, non sempre bisogna disperare.

Diversi sono i casi in cui il verbale non è legittimo e va annullato.

Si pensi ad esempio al caso in cui l'autovelox non sia preceduto da alcun cartello che ne segnali la presenza: se il dispositivo non è "preannunciato" la multa non è legittima.

Ad esempio, con la sentenza numero 703/2014, il tribunale di Campobasso ha rigettato proprio per tale ragione un ricorso proposto dal Ministero dell'interno avverso la sentenza con la quale il giudice di pace aveva annullato una multa in quanto il conducente, provenendo da una strada secondaria, non era stato avvisato da alcun cartello della presenza dell'autovelox che aveva riscontrato il suo eccesso di velocità.

I giudici hanno più precisamente ricordato che la legge numero 168 del 2002, nel disporre la segnalazione degli autovelox, è volta ad informare gli automobilisti della presenza di tali dispositivi di controllo al fine di orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni.

Se quindi, come nel caso di specie, il dispositivo di rilevazione della velocità si trova su una strada alla quale si accede da un'altra strada, la preventiva segnalazione deve necessariamente essere posta a una distanza adeguata tra l'intersezione e la postazione.

E l'obbligo di provare tale circostanza è della pubblica amministrazione.

Valeria Zeppilli

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