Il Codice del Consumo di cui al dlgs n. 206/2005 all'art. 33 dispone la vessatorietà delle clausole con le quali si stabilisce una località diversa rispetto a quella in cui risiede o ha domicilio il consumatore

Compensi avvocato: foro residenza o domicilio del consumatore

In una controversia intrapresa da un avvocato nei confronti di un suo ex assistito al quale ha fornito assistenza in un procedimento tributario, sorge una questione legata alla competenza dell'Autorità giudicante, che viene risolta dalla Cassazione con la pronuncia dell'ordinanza n. 32216/2022 (sotto allegata).

Nella motivazione gli Ermellini ribadiscono che, come già chiarito dalle SU, quando l'avvocato viene incaricato a una persona fisica nella sua qualità di consumatore e agisce per richiedere il pagamento delle sue spettanze professionali, la competenza è quella del foro del consumatore se questi non agisce quindi come professionista o come titolare di impresa.

Ne consegue che se l'avvocato vuole ottenere un'ingiunzione di pagamento avente ad oggetto l'importo delle proprie spettanze deve rivolgersi al giudice competente territorialmente in base alla residenza o al domicilio del cliente.

L'art. 33, comma 2, lettera u) del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo n. 206/2005 dispone del resto che nel contratto che viene concluso tra professionista e consumatore risulta vessatoria la clausola che stabilisce come foro competente in caso di controversie, una località diversa rispetto a quella in cui si trova la residenza o il domicilio del consumatore.

Leggi anche Avvocati: per il recupero delle parcelle si applica il foro del consumatore


Scarica pdf Cassazione n. 32216/2022

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: