Per la Cassazione il foro speciale di residenza o domicilio del consumatore è prevalente e non è consentito rinunciarvi salvo apposita convenzione stipulata validamente tra le parti

Recupero parcella: si applica il foro del consumatore

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Al cliente convenuto dall'avvocato per il recupero della parcella innanzi al foro speciale di residenza o domicilio del consumatore, di cui al d.lgs. n. 206/2005, non è consentito rinunciare eccependo l'incompetenza di tale foro, né il giudice potrà farlo d'ufficio.


Trattasi, infatti, di competenza esclusiva che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore. Viene fatta salva la possibilità di dimostrare che la deroga dell'altrimenti prevalente foro del consumatore, in favore di altri fori, sia stata oggetto di trattativa individuale e apposita convenzione validamente stipulata tra le parti

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 21647/2021 (sotto allegata) pronunciandosi nella vicenda che ha visto un avvocato convenire in giudizio, ex art. 702-bis c.p.c., la propria assistita per vedersi riconoscere il compenso per l'attività svolta a suo favore in un giudizio di divisione ereditaria.

Eccezione di incompetenza

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In dettaglio, l'istanza era stata presentata dall'avvocato innanzi al Tribunale di Roma, luogo di residenza della convenuta la quale, costituitasi in giudizio, ne contestava la competenza ritenendo che la stessa spettasse, ex art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, al Tribunale innanzi al quale era stato instaurato il giudizio nell'ambito del quale il ricorrente aveva prestato la sua opera professionale.


L'eccezione di incompetenza viene accolta dal Tribunale di Roma che, nel dichiararsi incompetente, sottolinea come la cliente fosse da qualificarsi consumatore e dunque, in astratto, avrebbe dovuto trovare applicazione il foro di Roma quale foro di sua residenza ai sensi del d.lgs. n. 206/2005.


Tuttavia, secondo il ragionamento seguito dal giudice a quo, nel sollevare l'eccezione di incompetenza la convenuta aveva inteso rinunciare al foro del consumatore e alla tutela a lei accordata dalla disciplina di cui al Codice del Consumo.


Da questa decisione origina poi il ricorso per regolamento di competenza proposto dall'avvocato, secondo cui non è consentito al consumatore, qualora convenuto dinanzi al foro di cui al d.lgs. n. 206/2005, eccepire l'incompetenza di tale foro e neppure il giudice può rilevarla d'ufficio, siccome il Codice del Consumo prefigura tale foro a protezione del consumatore 206/2005 e non gli consente di derogarlo.

Prevalenza foro del consumatore

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Doglianze che la Corte di Cassazione ritiene meritevoli di accoglimento. In prima battuta, gli Ermellini sottolineano come alla cliente spetti la qualifica di consumatore, rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all'art. 33 Codice del Consumo, in quanto la stessa "spetta alle sole persone fisiche, allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata" (cfr. Cass. n. 5705/2014 e n. 21763/2013).


In tema di competenza per territorio, si legge in sentenza, la giurisprudenza ha chiarito che, "ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli artt. 637, terzo comma, c.p.c. e 14, secondo comma, d.lgs. n. 150/2011, il rapporto tra quest'ultimo foro e il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, secondo comma, lett. u), del d.lgs. 206/2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore" (cfr. Cass. n. 5703/2014).


Pertanto, si ritiene che il foro del consumatore prevalga su alti fori, anche "speciali". Sicché, nel caso in cui il consumatore sia stato evocato dinanzi al "suo" foro, non potrà eccepirne l'incompetenza e la competenza di altri fori. Non potrà farlo, spiega la Cassazione, siccome, nel solco del principio per cui è l'attore che sceglie il giudice competente, egli è stato correttamente evocato in giudizio.

Convenzione derogatoria

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La sentenza richiama anche l'indicazione di cui all'ordinanza n. 1951/2018 secondo cui il foro del consumatore è ritenuto esclusivo e inderogabile, a meno che il professionista non dimostri che la clausola di deroga in favore di altri fori sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti.


La dimostrazione di una valida pregressa trattativa a fondamento della clausola derogatoria non solo ne esclude, sul piano sostanziale, la vessatorietà (ai sensi quarto comma dell'art. 34 del d.lgs. n. 206/2005), ma giustifica, sul piano processuale, la deroga all'altrimenti "prevalente" foro del consumatore, sul presupposto, appunto, della "convenzione derogatoria validamente stipulata dalle parti prima del processo" e a fronte dell'eccezione di incompetenza del consumatore.


Nel caso di specie, tuttavia, non vi è clausola e non vi è stata trattativa, siccome il foro del consumatore si correla tout court al luogo di residenza della cliente. Per tali ragioni il ricorso per regolamento di competenza viene accolto e la Cassazione dichiara competente a giudicare della vicenda il Tribunale di Roma.

Scarica pdf Cassazione Civile ordinanza 21647/2021

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