L'art. 19 del dl n. 78/2010 prevede che per la richiesta di registrazione di contratti di locazione o affitto serve l'identificazione catastale dell'immobile, questa regola non rileva per il rilascio dell'alloggio del custode

Dati catastali contratto di locazione o affitto

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Un contratto di locazione o di affitto, quando viene registrato, richiede l'identificazione dell'immobile attraverso l'indicazione dei dati catastali. A prevederlo è l'art. 19 del Dl n. 78/2010. L'identificazione dell'immobile non è invece necessaria quando si procede esecutivamente per mandare via dall'alloggio il custode, venuto meno il contratto di lavoro.

Lo stesso non può quindi opporre a sua difesa e contro l'ingiunzione di rilascio il fatto che nella domanda mancano i dati catastali dell'alloggio occupato. L'occupazione dell'immobile infatti era legata al lavoro svolto dallo stesso. Una volta che questo è venuto meno, si configura un'occupazione abusiva.

Queste le interessanti precisazioni della Cassazione n. 26624/2022 (sotto allegata).

Immediato rilascio dell'immobile

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Una società cooperativa a responsabilità limitata e una Srl, rispettivamente concessionaria dei servizi di programmazione e gestione e locataria del teatro agiscono con un ricorso 702 bis c.p.c. e convengono in giudizio il custode del Teatro per chiedere l'accertamento dell'occupazione dell'alloggio. A seguito di privatizzazione infatti, non svolgendo più quel ruolo, non è giustificabile che lo stesso continui ad occuparlo.

Il convenuto destinatario dell'ingiunzione ottenuta dalla cooperativa e dalla Srl, nel resistere alla domanda, fa presente che non è presente alcun dato in grado di identificare catastalmente l'immobile, per cui la la stessa è del tutto infondata.

Il Tribunale però condanna il custode all'immediato rilascio dell'immobile e la Corte d'appello ne respinge l'appello contro la sentenza di primo grado.

Non servono i dati catastali per lo sfratto

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Giunto in Cassazione il custode però con il primo motivo contesta che non si sia tenuto conto del fatto che le parti attrici abbiano chiesto il rilascio dell'immobile, nonostante questo non fosse identificato catastalmente perché non accatastato e quindi non individuato. Il tutto in violazione di quanto disposto dall'art. 19 del dL n. 78/2010.

La Cassazione nel respingere il motivo sollevato dal custode rileva però che la disposizione normativa richiamata si riferisce alla necessità di identificare catastalmente l'immobile quando si procede alla registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto.

Nel caso di specie però non si discute di un contratto di locazione, ma di una occupazione sine titulo di un immobile occupato da un custode in ragione delle mansioni svolte. L'occupazione infatti, cessato il rapporto di lavoro, fatto peraltro non contestato dal custode, è diventata abusiva.

Scarica pdf Cassazione n. 26624/2022

Foto: 123rf.com
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