La violenza psicologica nella coppia viene esercitata in diverse modalità, può configurare diversi tipi di reati come i maltrattamenti previsti dall'art. 582 c.p. e gli atti persecutori dell'art. 612 bis c.p.

Violenza psicologica: definizione

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La violenza psicologica nella coppia è un tema che presuppone necessariamente un doppio approccio. Occorre infatti analizzare dal punto di vista prettamente psicologico quali sono i comportamenti che si traducono in una violenza psicologica e come questi sono in grado di tradursi in illeciti di rilevanza civile o penale a cui l'ordinamento ricollega determinati effetti.

La definizione di violenza, in base alle definizione che ne ha dato l'antropologa Franciose Heritier nel 1997 è: "ogni costrizione di natura fisica, o psichica, che porti con sé il terrore, la fuga, la disgrazia, la sofferenza o la morte di un essere animato; o ancora qualunque atto intrusivo che ha come effetto volontario o involontario l'espropriazione dell'altro, il danno, o la distruzione di oggetti inanimati".

Come si manifesta la violenza psicologica

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La violenza psicologica nella coppia è solo uno dei modi in cui può essere esercitata la violenza da un partner nei confronti dell'altro. La violenza psicologica infatti può essere esercitata in via esclusiva, ma il più della volte a questa si accompagnano la violenza fisica, economica e sessuale. Statisticamente sono soprattuttog li uomini ad agire violenza nei confronti della donna, ma non è da escludersi l'ipotesi contraria.

Per quanto riguarda le modalità attraverso le quali la violenza psicologica si può manifestare queste sono senza dubbio le condotte più frequenti:

  • isolamento sociale, che si realizza attraverso comportamenti denigratori dei soggetti compresi nella sfera affettiva della vittima, come amici, parenti e colleghi i lavoro. Il carnefice però può anche trovare, volta per volta, delle scuse o delle giustificazioni, per impedire gradualmente alla vittima di frequentare i famigliari e gli amici o di recarsi al lavoro, con conseguente perdita dello stesso. In questo modo il partner diventa dipendente dall'altro, tanto da trasformarsi nel suo unico punto di riferimento;

  • condotta controllante, che con l'avvento delle tecnologie si realizza soprattutto con il controllo dei messaggi, delle e-mail, delle chat e dei profili social, ma anche con il monitoraggio degli spostamenti, dell'abbigliamento e delle spese;

  • denigrazione, che può essere espressa con insulti diretti alla persona con svalutazioni delle caratteristiche fisiche "sei brutta" "sei grasso" o delle sue capacità intellettive "sei stupida" "con capisci niente"; on svalutazione del ruolo che ricopre nella società "sei una pessima madre", "sei un uomo che non vale niente", "non vali niente come impiegata"; svalutazione dei risultati ottenuti nel lavoro o nello studio; offese pubbliche e ridicolizzazioni;

  • accuse e attribuzione di colpe, finalizzate a far apparire come giustificata la condotta del carnefice "è colpa tuta se mi comporto così" "se ti comportassi diversamente non mi arrabbierei così tanto";

  • minacce rivolte alla persona o ai suoi cari di cui fanno parte figli, amici o parenti stretti, per costringerla a comportarsi come desiderato dal carnefice. Il manipolatore vittimista può arrivare a minacciare il suicidio se l'altra persona dovesse decidere di lasciarlo/a;

  • indifferenza e silenzio: anche la totale indifferenza ai bisogni affettivi del partner è una forma di violenza psicologica. Poiché il soggetto abusante non vede l'altro componente della coppia come una "persona" ma come un oggetto, non è infrequente che dopo una discussione violenta desideri e forzi l'altro ad avere un rapporto sessuale, lo costringa, anche se ammalato/a ad occuparsi delle solite incombenze o rifiuti di accompagnare il partner dal medico, se necessario. Il silenzio o il tono del tutto neuro dell'aggressore è una delle forme più sottili di violenza psicologica, soprattutto se la vittima, ormai esasperata, fa esplodere la sua rabbia e alza la voce , salvo poi sentirsi dire che ha problemi di mente, che esagera, che è fuori di testa.

Gaslighting: la manipolazione psicologica

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Una forma particolarmente subdola di violenza psicologica che si riscontra nelle coppie è il anche gaslighting. Il carnefice, attraverso informazioni del tutto false, riesce a insinuare il dubbio nella mente della vittima sulle sue capacità di percezione, memoria, analisi e valutazione della realtà che la circonda. L'obiettivo è di farla sentire confusa, di destare in lei dei sospetti, di farla sentire del tutta inadeguata. L'abusante può arrivare a negare certi fatti della realtà, soprattutto episodi di maltrattamenti o violenza, inventare fatti mai esistiti o mettere in scena, come una recita, situazioni assolutamente strane che non fanno che confondere la vittima.

Conseguenze della violenza psicologica sulla salute

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La violenza psicologica produce tutta una serie di conseguenze negative assai rilevanti sulla salute fisica e psicologica della vittima. In genere essa determina l'insorgenza di ansia, depressione, stress e disturbi del sonno.

Un soggetto vittima di violenza sviluppa la depressione in una misura di 5 o 6 volte superiore rispetto a chi non ha un vissuto di violenza. Parimenti più elevata è la possibilità di sviluppare un disturbo post traumatico da stress. Maggiore inoltre la probabilità, per le donne in particolare, di essere colpite da un cancro alla cervice uterina.

Conseguenze penali della violenza psicologica

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La violenza psicologica dal punto di vista normativo configura diverse fattispecie di reato, a seconda della condotta tenuta dal soggetto aggressore.

Maltrattamenti in famiglia art. 572 c.p.

Questa norma si occupa nello specifico delle condotte maltrattanti che vengono esercitate all'interno della mura domestiche e quindi anche nella coppia. La norma punisce le condotte maltrattanti in danno di un soggetto delle famiglia o comunque di un convivente. La pena base, da tre a sette anni di reclusione, sale se il reato è commesso in danno di una donna in stato di gravidanza o di un disabile. Se poi la condotta provoca una lesione grave o gravissima la reclusione può arrivare fino a 24 anni.

Lesioni personali art. 582 c.p.

Il reato di lesioni personali punisce chi cagiona a una soggetto una malattia nel corpo o nella mente con la reclusione da sei mesi fino a tre anni. Dalla lettera della norma è evidente la sua applicabilità anche alle "malattie" della mente che possono scaturire dalla violenza psicologica. Le lesioni aggravate sono quelle che producono una malattia per un periodo superiore ai 40 giorni, se provocano l'indebolimento permanente di un senso o se la vittima è una donna in stato di gravidanza.

Le lesioni sono invece gravissime se provocano una malattia insanabile, la perdita di un senso, la perdita dell'uso della parola o di un organo, se pregiudicano per sempre la capacità di procreare, provocano l'aborto o deformano o sfregiano in modo permanente il viso.

Violenza privata art. 610 c.p.

Questo reato si configura quando con violenza o minaccia si costringe qualcun altro a fare, tollerare od omettere qualche cosa. La condotta è punita con la reclusione fino a 4 anni. La norma tutela la libertà morale e quindi psichica dei soggetti contro ogni condotta disturbante o molesta, che vuole impedire od ostacolare la libertà fisica e di movimento. Ad essa si ricorre quando gli atti commessi non sono puniti, nello specifico, da altre norme.

Minaccia art. 612 c.p.

Il reato si configura quando si minaccia ad altri un danno ingiusto. Esso è perseguibile a querela della persona offesa e punito con la multa fino a 1.032 ero, ma se la minaccia è grave e viene fatta in presenza delle aggravanti di cui all'art. 339 la pena è della reclusione fino a un anno.

Stalking art. 612 bis c.p.

E' un reato introdotto nel codice penale nel 2009 che punisce chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta qualcuno provocando uno stato perdurante di ansia o di paura o che gli fa provare un timore fondato per la propria incolumità (per quella dei suoi prossimi congiunti o per una persona a cui è legata da una relazione affettiva) e che lo costringe a cambiare le proprie abitudini di vita.

La norma punisce in misura maggiore le condotte che riguardano le coppie, ossia quando gli atti persecutori vengono commessi in danno del coniuge o altra persona con cui si ha un vincolo affettivo o quando si utilizzano strumenti informatici. La pena sala anche quando si perseguita una donna in stato di gravidanza o un disabile. A seconda dei casi questo reato è punibile d'ufficio o a querela della persona offesa.

Conseguenze civili della violenza psicologica

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La coppia, sopratutto se unita in matrimonio, è tenuta al rispetto di precisi obblighi che nascono con il vincolo matrimoniale. Obblighi che non contemplano solo la fedeltà e la coabitazione, ma anche il supporto morale e materiale il possibile addebito della separazione, l'emissione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari contemplato dall'art. 342 c.c., se il fatto non integra un reato più grave e il risarcimento del danno.

Sono diverse ormai le sentenze della Cassazione che riconoscono alle vittime di violenza, abusi psicologici e maltrattamenti il risarcimento del danno a titolo di danni morali e materiali conseguenti alle condotte del soggetto maltrattante. Risarcimento che può essere richiesto costituendosi parte civile nel processo penale intrapreso nei confronti del partner maltrattante e che fa risparmiare tempo rispetto alla separata azione civile di risarcimento.

Tutela che può essere azionata anche da chi non ha i mezzi economici necessari a sostenere i costi per l'assistenza di un avvocato, perché per legge, le vittime dei reati di maltrattamento beneficiano del gratuito patrocinio a carico dello Stato, anche a prescindere dal reddito.

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