Quando uno strumento giuridico rappresenta una solida garanzia per il futuro: trust, i soggetti coinvolti e i profili procedurali

Il Trust

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Il Trust rappresenta lo strumento per mezzo del quale garantire, in favore del beneficiario, il perseguimento della miglior qualità della vita possibile in ragione dei desideri, dei bisogni, delle aspirazioni e delle risorse economiche disponibili, sollevando il beneficiario del Trust dalla gestione dei rapporti contrattuali, patrimoniali ed economici, segregando, 'blindando' il patrimonio destinato e garantendo, al contempo, il totale e pieno rispetto di quelli che sono i desiderata dello stesso.

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Le fonti normative del Trust sono rappresentate, rispettivamente e cronologicamente, dalla Convenzione dell'Aja del 01/07/1985, la quale, in maniera immediata e schematica, enuncia il diritto del disponente di scegliere la legge applicabile e, contestualmente, i requisiti minimi del Trust con la eventualità che possibili vuoti normativo-giuridici vengano colmati attraverso uno specifico richiamo alla legge selezionata in conformità con l'ordinamento interno.

Difatti, volendo entrare nel merito della questione da un punto di vista legislativo, il nostro ordinamento risulta privo di una disciplina di carattere sostanziale in punto alla figura del Trust, peraltro, di derivazione anglosassone. Tuttavia, avendo l'Italia ratificato la summenzionata convenzione senza riserve, con Legge di ratifica n. 364/1989, risultano applicabili, ai Trust interni, non soltanto le leggi degli stati che l'hanno ratificata, ma anche le leggi degli stati che non hanno ratificato la convenzione.

I soggetti coinvolti

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Il trust presuppone l'individuazione di diverse figure tra di loro strettamente interconnesse la cui definizione evidenzia la finalità garantista e tutelante pro futuro nell'interesse del beneficiario.

Nello specifico, le figure principali sono rappresentate da:

  • Disponente: è il soggetto (persona fisica o giuridica) che esprime la volontà di istituire il trust e che mediante il conferimento del bene (immobili, denaro, partecipazioni finanziarie, opere d'arte, gioielli, ecc.), prevedendo o meno uno scopo, dà efficacia al trust. Lo stesso può essere destinato a sostenere familiari, soggetti deboli (anziani, disabili, minori, incapaci), può essere prvisto quale strumento di pianificazione commerciale o successoria, oppure rappresentare un atto di beneficenza. Una volta istituito il trust il disponente non conserva più nessun ruolo, salvo aver previsto delle riserve per sé al momento della redazione dell'atto istitutivo;
  • Trustee: è il soggetto che amministra e gestisce il fondo in trust; Trustee può esserlo qualunque soggetto, allo stesso non è richiesta alcuna accettazione espressa, non deve essere in conflitto di interessi
    con il disponente, può rifiutare e può dimettersi da tale ufficio. Inoltre, nel caso di decesso del trustee il fondo non cade in successione, ma è previsto il subentro di un nuovo trustee;
  • Beneficiario: è il soggetto nel cui interesse il trust viene istituito, gestito e devoluto; tale soggetto può avere una gamma di attribuzioni più o meno ampia e in più conserva il diritto di informazione (ossia, di conoscenza del trust) e di rendicontazione. Laddove il beneficiario sia maggiorenne e capace può anche porre fine anticipatamente al trust;
  • Guardiano: è il soggetto che ha la funzione di sorvegliare sull'operato del trustee (con diritto di veto per alcune decisioni, potere di revoca del trustee, potere di nomina del nuovo trustee, ecc.) e di esercitare poteri fiduciari. Il guardiano, inoltre, viene indicato dal disponente.

Le conseguenze sul piano giuridico

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Quanto detto in punto alla figura del Trust e relativamente ai soggetti coinvolti impone una imprescindibile precisazione di natura prettamente giuridica, volta ad evidenziare gli effetti derivanti da tale strumento.

Il fondo in Trust costituisce un patrimonio su cui viene imposto un vincolo di destinazione che lo tiene separato/distinto dal patrimonio del trustee.

Pertanto, le conseguenze sul piano giuridico sono le seguenti:

  • Sui creditori del disponente: questi non possono trovare soddisfazione sul fondo in trust se non previa azione revocatoria o simulazione;
  • Sui creditori del Trustee: questi non possono trovare soddisfazione alcuna sul fondo in trust e nessuna azione tesa ad aggredire i beni conferiti nel fondo è esperibile da parte degli stessi;
  • Sui creditori del Trust: questi possono trovare soddisfazione mediante un'azione diretta sul fondo del trust;
  • Sui creditori del beneficiario: questi possono trovare soddisfazione soltanto in determinati casi e possono, quindi, esperire specifiche azioni in casi ben definiti (ad es. nel caso in cui il trustee debba dare - dunque, solo per espressa previsione nell'atto istitutivo - una data somma mensile al beneficiario);

Profili procedurali: predisposizione e istituzione del Trust

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La possibilità di predisporre le basi giuridiche necessarie alla configurazione e definizione del Trust presuppone la scelta disgiunta di un atto ben definito: atto istitutivo o testamento.

Nello specifico:

  • Atto istitutivo: ossia, la redazione dell'atto con il quale verranno definite le finalità e i desideri del beneficiario, unitamente all'esame delle posizioni economico-patrimoniali con l'interpello dei soggetti a ciò deputati (banca, consulente finanziario, commercialista, ecc) e, dunque, relativamente al trasferimento di beni o diritti al trustee. Il disponente indica mediante una dichiarazione unilaterale, dallo stesso sottoscritta, quelle che sono le proprie disposizioni in punto al trasferimento di beni o diritti in capo al trustee, che perseguono un determinato scopo-finalità. L'atto in questione necessita della ufficializzazione riconosciuta dal Notaio che provvederà alla stipula dell'atto di Trust e ai relativi incombenti;
  • Testamento: nelle disposizioni di ultima volontà può essere presente la dichiarazione del de cuius volta alla istituzione di un trust nel quale far confluire determinati beni o diritti, caduti in successione, nell'interesse e a tutela pro futuro di qualcuno o nell'interesse di un ente per meri fini solidaristici di beneficenza. Anche nel caso di istituzione del Trust con testamento necessaria sarà l'ufficializzazione mediante atto a ministero del Notaio;
  • Lo strumento del Trust rappresenta un'appendice valida nell'ambito tutelante del 'Durante e Dopo di Noi', in cui l'attenzione è completamente rivolta alle garanzie imprescindibili per i soggetti deboli ai quali assicurare, per il futuro prossimo e nel momento in cui dovranno contare solo su sé stessi, una continuità di intenti e protezione con alto grado di certezza e sicura componente strutturale, soprattutto in un momento della vita familiare di inevitabile consequenzialità.

Stefano Raffaele Collazzo

Studio Legale Vitulo

0510827368


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