La dichiarazione di rinuncia all'eredità resa da un erede dinanzi ad un organo giurisdizionale del proprio Stato membro valida quanto alla forma qualora siano stati rispettati i requisiti formali applicabili dinanzi a tale organo

Ue, validità della rinuncia all'eredità

[Torna su]

Una rinuncia all'eredità resa da un erede davanti a un organo giurisdizionale del proprio Stato di residenza

abituale è valida anche se non rispetta i requisiti formali previsti dalla legge applicabile alla successione in un altro Stato membro. A stabilirlo è la Corte di giustizia Ue nella causa C-617/20 - sentenza depositata il 2 giugno 2022 (in allegato). In particolare, in relazione alle «questioni sollevate dichiarando che gli articoli 13 e 28 del regolamento n. 650/2012 - afferma la Corte - devono essere interpretati nel senso che la dichiarazione di rinuncia all'eredità resa da un erede dinanzi ad un organo giurisdizionale del proprio Stato membro di residenza abituale è considerata valida quanto alla forma qualora siano stati rispettati i requisiti formali applicabili dinanzi a tale organo giurisdizionale, senza che essa debba soddisfare, ai fini di tale validità, i requisiti formali previsti dalla legge applicabile alla successione».

Successione in Ue e rinuncia eredità, il caso

[Torna su]

La sentenza decide sul caso di un cittadino dei Paesi Bassi, residente in Germania, morto: la vedova aveva chiesto ai giudici tedeschi il rilascio del certificato ereditario che attestasse la sua successione legittima e quella, per un ottavo, dei nipoti del de cuius. Erano stati poi i nipoti a rinunciare all'eredità con una dichiarazione ai giudici olandesi, ma il Tribunale tedesco aveva comunque considerato accettata l'eredità

in relazione alla legge applicabile alla successione ossia quella tedesca non erano stati rispettati i termini. Da qui il passaggio del Tribunale di Bremaall Corte europea che ha precisato i requisiti per la validità di una dichiarazione di rinuncia all'eredità nei casi di successioni internazionali nel contesto Ue. In particolare specificato un punto del regolamento Ue n. 650/2012 in relazione a competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni. E ancora in relazione ad accettazione ed esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e sulla creazione di un certificato successorio europeo. Le questioni pregiudiziali sollevate riguardavano, in particolare, la rinuncia all'eredità di due degli eredi del de cuius, rinuncia resa dagli stessi dinanzi al giudice dello Stato membro giurisdizionalmente competente in base alla loro residenza abituale e conformemente ai requisiti di forma ivi vigenti.

Esigenza di applicazione uniforme del diritto

[Torna su]

Secondo una costante giurisprudenza della Corte, «le esigenze inerenti sia all'applicazione uniforme del diritto dell'Unione sia al principio di uguaglianza comportano che una disposizione di diritto dell'Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, deve di regola essere oggetto, nell'intera Unione, di un'interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini, ma anche del suo contesto e dell'obiettivo perseguito dalla normativa in parola (sentenze del 1° marzo 2018, Mahnkopf, C-558/16, EU:C:2018:138, punto 32, e del 9 settembre 2021, UM (Contratto traslativo di proprietà mortis causa), C-277/20, EU:C:2021:708, punto 29)». E ancora l'articolo 13 del regolamento n. 650/2012 riguarda il capo che disciplina tutti i criteri di competenza giurisdizionale in materia di successioni. Dunque per il regolamento «oltre all'organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere una dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell'eredità, di un legato o di una quota di legittima, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni». Previsto inoltre «un foro alternativo di competenza giurisdizionale che mira a consentire agli eredi, che non abbiano la loro residenza abituale nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a decidere sulla successione, conformemente alle norme generali di cui agli articoli da 4 a 11 del regolamento n. 650/2012, di rendere le loro dichiarazioni di accettazione o di rinuncia all'eredità dinanzi a un organo giurisdizionale del loro Stato membro di residenza abituale». Infine, la norma relativa alla competenza giurisdizionale è completata da una norma sul conflitto di leggi contenuta nell'articolo 28 del regolamento n. 650/2012, che fa parte del capo III di quest'ultimo che disciplina «la legge applicabile e che regola specificamente la validità formale di siffatte dichiarazioni. Ai sensi di tale articolo, esse sono valide quanto alla forma se soddisfano i requisiti previsti dalla legge applicabile alla successione (lex successionis) o i requisiti previsti dalla legge dello Stato in cui la persona che fa detta dichiarazione ha la propria residenza abituale. Dalla formulazione dell'articolo 28 del regolamento n. 650/2012 si può evincere che tale disposizione è concepita in modo tale da riconoscere la validità di una dichiarazione di rinuncia all'eredità nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti stabiliti dalla legge successoria qualora essa sia applicabile, oppure nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti previsti dalla legge dello Stato di residenza abituale dell'erede che rinuncia qualora quest'ultima sia applicabile».

Dichiarazione di rinuncia alla successione

[Torna su]

La dichiarazione di rinuncia alla successione resa da un erede dinanzi all'organo giurisdizionale del proprio Stato membro di residenza abituale, nel rispetto dei requisiti di forma applicabili dinanzi a tale organo giurisdizionale, produce effetti giuridici anche dinanzi al giudice competente a decidere sulla successione, senza che siffatta dichiarazione sia soggetta agli ulteriori requisiti di forma previsti dalla legge applicabile alla successione. Serve comunque che quest'ultimo organo giurisdizionale sia venuto a conoscenza dell'esistenza di tale dichiarazione prima di pronunciarsi sulla successione. I due eredi, nipoti del defunto, avevano reso una dichiarazione di rinuncia all'eredità dinanzi a un giudice dei Paesi Bassi rispettando i requisiti di forma applicabili dinanzi a tale giudice e il Tribunale tedesco competente sulla successione era venuto a conoscenza dell'esistenza di tale dichiarazione. Lo stesso organo avrebbe dovuto prendere in considerazione la dichiarazione, indipendentemente dal rispetto degli altri requisiti o dai chiarimenti ritenuti necessari affinché una dichiarazione siffatta fosse considerata valida. Come chiarito dalla Corte Ue l'erede dovrebbe dimostrare con facilità la sua qualità e/o i suoi diritti e poteri affinché una successione con implicazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace. Spetta, però, agli eredi fare in modo che le dichiarazioni rese nel proprio Stato di residenza abituale siano portate a conoscenza, senza ulteriori requisiti di forma, all'autorità che si occuperà della successione.

Scarica pdf Cgue n. 617/2022

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: