Alcune recenti pronunce di merito del Tribunale di Milano adottano il criterio a punti variabile adottato dalle tabelle romane

Liquidazione danno da perdita rapporto parentale

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È ben noto agli operatori del settore l'annoso problema relativo al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale, e in particolare del danno da perdita del rapporto parentale causato dal fatto illecito di un terzo.
Il problema non è semplice, poiché consiste nell'esigenza di monetizzare ciò che monetizzabile non è, ossia il danno consistente nella perdita del rapporto umano tra due soggetti e nelle ripercussioni negative che tale menomazione provoca nel superstite.

A fronte di una scarna e risalente disciplina normativa fondata sostanzialmente sugli artt. 2059 e 1226 c.c., vi è una copiosa e ondivaga produzione giurisprudenziale che nei decenni trascorsi ha tentato di colmare le lacune del legislatore.
In un tentativo di autoregolamentazione e di individuazione di criteri oggettivi per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita parentale, molti tribunali italiani si sono nel tempo dotati di una propria tabella che individua i criteri guida finalizzati al calcolo del quantum debeatur.
Tali criteri si fondano sul grado di parentela, sulla convivenza, sull'età della vittima e del superstite, sulla sopravvivenza o meno di altri congiunti del medesimo grado di parentela della vittima, e così via.
Nell'incedere degli anni, due fori italiani hanno concentrato i loro sforzi per l'individuazione di criteri il più possibile oggettivi e uniformi idonei a soddisfare l'esigenza di parità, certezza e uguaglianza nella liquidazione del danno non patrimoniale: il Tribunale di Roma e il Tribunale di Milano.
I due fori citati, utilmente prodigatisi, hanno quindi emanato e periodicamente aggiornato le tabelle di calcolo astrattamente più idonee (per contenuti, metodologie di calcolo e criteri ispiratori) per la determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. A tali tabelle, i tribunali italiani hanno fanno di volta in volta riferimento - optando per l'applicazione di una o dell'altra - ai fini della determinazione del quantum debeatur.
Nonostante il pregevole sforzo volto a colmare le lacune legislative e il consolidarsi di due sole tabelle di riferimento, fino a poco tempo fa permaneva l'incertezza in ordine a quale di esse doveva di volta in volta applicarsi al caso di specie. Era quindi in corso - e non è ancora sopita - una discussione dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla preferibilità dei criteri adottati dall'una o dall'altra tabella per il soddisfacimento degli interessi di parità, uguaglianza ed equità nel ristoro del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. In tale contesto restava sullo sfondo, ma ben visibile, il problema territoriale che portava in ogni caso - come sembrerà ovvio, e salvo quanto si dirà appresso - il Tribunale di Roma ad applicare le proprie tabelle, e il Tribunale di Milano ad applicare, a sua volta, le proprie.

Le tabelle attuali

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Come anticipato, al fine di liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, i tribunali italiani fanno attualmente ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano o alle tabelle del Tribunale di Roma.

Le tabelle del Tribunale di Milano[1] aggiornate nel 2021 si caratterizzano, anzitutto, per la previsione di un valore monetario base e di un aumento personalizzato fino ai valori massimi a seconda del grado di parentela (di primo o secondo grado), prevedendo tra i detti valori un ampio range. Non vi è alcun minimo garantito, e il Giudice, nella liquidazione del danno, deve tenere conto dei seguenti criteri: la sopravvivenza o meno di altri congiunti nel nucleo familiare primario, la convivenza di questi ultimi, la qualità e l'intensità della relazione affettiva, l'età della vittima primaria e secondaria. La tabella dà anche spazio al riconoscimento del danno a soggetti diversi da quelli previsti nella tabella, purché si provi un intenso legame affettivo e uno sconvolgimento nella vita del superstite non familiare. Pertanto, fermo il rigetto dell'idea di un danno sussistente in re ipsa, nella cosiddetta forbice tra il valore monetario base e l'aumento personalizzato si colloca, da un lato, il dovere del superstite di dare prova del legame affettivo e della sussistenza dei criteri anzidetti, e dall'altro, il dovere del Giudice di motivare le ragioni che sostengono la liquidazione di un determinato quantum debeatur. Vi sono dunque tutti i criteri per giungere ad una soluzione aderente al caso di specie ma non vi sono, criteri utili per determinare a priori (anche solo approssimativamente) quale sarà l'importo del risarcimento.

In tale estrema elasticità di margini monetari, il Tribunale di Milano ha spesso valutato medesime fattispecie in maniera del tutto difforme. Per esempio la perdita del rapporto genitoriale per fatto illecito doloso, pur essendo pressoché coincidenti età della vittima e dei superstiti, è stata valutata con quasi il doppio dei massimi tabellari (€ 500.000,00 - cfr. Trib Milano, Sez. X, sent. n. 828/2016) ovvero con la metà del minimo tabellare (€ 85.000,00 - cfr. Trib Milano, Sez. X, sent. n. 3641/2021). Tali frequenti difformità di decisioni, oltre a quanto si vedrà più avanti, hanno dato luogo all'interno del tribunale ad una vera e propria "lotteria dei corridoi" in forza della quale l'esito di un giudizio era rimesso al principio dell'equità pura se non al mero arbitrio a seconda della Sezione o del Giudice assegnato.

Le tabelle del Tribunale di Roma[2] aggiornate nel 2019 si caratterizzano invece per l'adozione del c.d. sistema a punti, ossia di un sistema basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di esso per una somma di denaro costituente il valore ideale di ogni punto. Tale sistema adotta una serie di fattori ai quali assegnare un punteggio da moltiplicare, come detto, per un valore monetario di base. Detti fattori sono: il rapporto di parentela, l'età del congiunto e della vittima, la convivenza, la presenza di altri familiari conviventi o meno. Come si vede, detti fattori sono sostanzialmente sovrapponibili ai criteri individuati dalla tabella del Tribunale di Milano ma con la differenza, in questo caso, che l'applicazione di un metodo di calcolo definito consente la determinazione aprioristica, seppur approssimativa in ragione delle peculiarità del caso di specie, dell'importo del risarcimento. Invero, la detta tabella presenta, almeno sulla carta, una anomala proliferazione di soggetti risarcibili non propriamente facenti parte del nucleo familiare (zii, cugini, nipoti ex fratre, etc.) che però, nella prassi, sono stati liquidati solo previa prova rigorosa del legame affettivo e dello sconvolgimento di vita conseguente alla perdita del congiunto.

In un'ottica deflattiva e di definizione stragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto il danno da perdita del rapporto parentale appare senz'altro utile per gli operatori poter usufruire, seppur con le dovute approssimazioni, di un sistema di calcolo guida che possa non già definire il risarcimento come se si trattasse di una mera operazione di calcolo, ma quantomeno definire un range ristretto entro il quale percorrere la strada del componimento stragiudiziale.

Le pronunce della Cassazione

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In questo contesto, va segnalato il recente orientamento della S.C. di Cassazione, che con le pronunce n. 7770/2021, 26300/2021, 10579/2021, 11719/2021, 33005/2021 ha enunciato che "le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale"; che "il giudice a quo avendo fatto ricorso nel caso in questione alle tabelle del Tribunale di Milano per liquidare il danno non patrimoniale da morte, piuttosto che alla tabella di Roma, sarebbe incorso nella violazione di diritto, perché la tabella utilizzata a proposito della liquidazione del danno non patrimoniale da morte risulterebbe oltremodo generica, limitandosi a indicare un ampio range di riferimento all'interno del quale il giudice di merito gode di ampio margine di discrezionalità, mentre invece la tabella di Roma consentirebbe di prevedere esattamente il quantum risarcibile sulla base di una adeguata ponderazione di tutte le circostanze del caso concreto"; che "al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella"; così, di fatto, accordando la preferenza alle tabelle romane in tutti i casi di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

Viene in questo modo data risposta all'esigenza delle parti, degli operatori e del sistema di adottare un criterio univoco, stabile e prevedibile per la determinazione del quantum debeatur nei casi di risarcimento del c.d. danno da morte.

Le pronunce del Tribunale di Milano che adottano le tabelle del Tribunale di Roma

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Il recente ma ben definito orientamento della S.C. di Cassazione è già stato adottato da buona parte delle corti di merito (si vedano, ex multis, tra le più recenti: Trib. Modena Sentenza 636-2022, C.d.A. Reggio Calabria, Sentenza 357-2022, Trib Napoli Sentenza 4737-2022, CdA Messina Sentenza 301-2022, CdA Milano Sentenza 378-2022, Trib. Rieti Sentenza 214-2022, CdA Brescia Sentenza 366-2022, Trib. Sassari Sentenza 305-2022, CdA Genova Sentenza 331-2022, Trib. Lecce Sentenza 625-2022, Trib. Vicenza Sentenza 370-2022, CdA Bari Sentenza 355-2022, CdA Ancona Sentenza 34-2022, Trib. Piacenza Sentenza 40-2022, Trib. Firenze Sentenza 2394-2021).

Tra tutte, in particolare, è di rilievo segnalare alcune pronunce adottate dalla prima sezione civile del Tribunale di Milano. Si tratta delle sentenze n. 5246/2021, n. 6184-2021, n. 9100-2021, n. 10743-2021, n. 890-2022, n. 1100-2022, n. 3805/2022.

Tali sentenze recepiscono la tabella adottata dal Tribunale di Roma e quindi il recente e richiamato orientamento della S.C. di Cassazione.

Come si vede, tra le diverse tabelle se da un lato vi è sostanziale unanimità di vedute sui criteri, fattori, o elementi da tenere indefettibilmente in considerazione nella liquidazione del danno non patrimoniale, dall'altro vi è la richiamata e sentita necessità di ancorare tali criteri ad un sistema che renda approssimativamente prevedibile l'ammontare del quantum debeatur, soprattutto per i casi standard o in un certo modo analoghi.

Rispondere a tale esigenza, pur nella consapevolezza delle peculiarità di ogni fattispecie, non può che giovare alle parti, agli operatori e al sistema nel suo complesso.

Pregevole è stato quindi il lungo e prolungato sforzo di alcuni tribunali di colmare le lacune del legislatore, e altrettanto pregevole è stato il percorso che li ha condotti a restringere il campo delle soluzioni verso un metodo univoco.

Ancor più pregevole è il fatto che decenni di giurisprudenza ondivaga e a volte contraddittoria stiano giungendo, ove non siano già giunti, a soluzioni condivise e all'individuazione di criteri uniformi volti a soddisfare esigenze concrete delle parti, degli operatori e della giustizia.

Va quindi accolto con favore il processo di consolidamento di un metodo univoco e ragionevolmente certo di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, che per il tramite dei tribunali e delle corti territoriali è stato messo sotto la lente del diritto dalla S.C. di Cassazione e che sta finalmente ritornando, sotto altra e migliore veste, nei tavoli dei tribunali.

E' da segnalare, peraltro, l'alacre lavoro svolto in questi mesi dal tribunale di Milano che, in un impeto di edonismo narcisistico, lungi dal lasciare il passo, relativamente la c.d. danno da morte, alle tabelle di Roma e rinunciare in parte al primato unico della "tabella paranormativa a vocazione nazionale", disattendendo la preminenza riconosciuta dalla Cassazione alle tabelle romane relativamente al danno da perdita del rapporto parentale, si accinge a "varare" le nuove "tabelle a punti" anche per il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale in stampo verosimilmente riduzionistico rispetto alle tabelle romane. Ciò al fine, da una parte di tentare di conservare il primato pieno in ambito di danno non patrimoniale, dall'altro di arginare la paventata "crisi di tenuta del sistema" che l'Ania lamenta da anni relativamente al "caro risarcimenti" del c.d. danno da morte nel confronto con i restanti paesi europei.

Anomalie e possibili soluzioni

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A ben vedere la anomalia del sistema RCA italiano non è da individuare nel lamentato maggior risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale rispetto al resto dei paesi europei (effettivamente pari a circa il doppio - € 1.668.355,00 - rispetto alla media europea - € 826.275,00 … ove però viene riconosciuto un risarcimento del danno macro invalidante in media - € 2.597,858,00 - pari a circa la metà di quanto riconosciuto in media - € 5.184.963,00 - nei paesi mitteleuropei: cfr. pgg. 16 e 18 Quaderno IVASS).

La vera anomalia del sistema RCA italiano sta nel fatto, incontestabile, che solamente le compagnie assicurative che operano nello specifico mercato italiano hanno un "margine tecnico" (l'utile di bilancio, detratti i costi di gestione e il pagamento dei danni) pari in media all'11,8% del premio di polizza, ben oltre dieci volte la media delle consorelle europee che operano nello stesso ramo e che hanno un margine tecnico dello 0,8% del premio di polizza (cfr. pg. 13 Quaderno IVASS).

E stante le ben note differenze di premi di polizza, i conti sono presto fatti.

Ed è forse questo il motivo per cui solo il sistema assicurativo RCA italiano, nonostante il nostro sia percepito come il paese dei truffatori di assicurazioni e simulatori di capogiri, vede proliferare una pletora di compagnie assicurative straniere che dalla A di Allianz alla Z di Zurich si affollano per la spartizione delle quote di mercato. Ed è forse anche questo il motivo per cui solo nel panorama italiano, e non in Europa, nei centri storici dei capoluoghi, i palazzi più eleganti, sono da sempre appannaggio di compagnie assicurative, italiane e straniere. Ed è forse infine questo il motivo per cui, solo nella mitteleuropea Milano, novella San Gimignano, e non in Europa, le compagnie assicurative, italiane e straniere, gareggiano nella costruzione della torre più alta.

Ma tant'è! Nonostante la Cassazione si sia espressa in maniera inequivocabile per la preferenza delle tabelle romane relativamente al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale, nonostante una buona parte dei tribunali e delle corti di merito abbiano già accordato fiducia alle dette tabelle, ad oggi nessuna compagnia assicurativa è disposta a transigere un danno da morte con le tabelle adottate dal tribunale di Roma e tutte quante, nessuna esclusa, sono in spasmodica attesa delle emanande ad horas "nuove tabelle a punti" del tribunale di Milano che salveranno la "tenuta del sistema"…dei bilanci assicurativi.

L'auspicio, ancora una volta, è che il legislatore ponga finalmente fine alla contesa tra Guelfi e Ghibellini e vari una tabella unica nazionale che tenga conto delle collaudate tabelle milanesi per il danno non patrimoniale e delle collaudate tabelle romane per il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, con tutti gli eventuali correttivi che le tabelle necessitano.

Avv. Giovanni Fiaccabrino

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