Ai fini del calcolo del tetto retributivo previsto per gli Avvocati di Stato dall'art. 9 comma 1 del dl n. 90/2014 valgono anche i compensi le spese di lite liquidate dal giudice, perché se la PA vince gli Avvocati ne beneficiano

Compensi e tetto retributivo Avvocati di Stato

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E' legittimo considerare le spese di lite e gli onorari che vengono liquidati dal giudice con la sentenza e posti a carico delle controparti, ai fini del calcolo del tetto retributivo, che deve essere corrisposto dalle PA agli Avvocati di Stato. Il tetto retributivo per la Consulta infatti non è un prelievo tributario. Occorre inoltre considerare che quando il giudice con sentenza dispone che la PA, se vittoriosa, ha diritto al rimborso delle spese legale, di queste il 75% è ripartita tra procuratori e Avvocati di Stato, come componente aggiuntiva della retribuzione. La natura premiale di questi riconoscimenti è del tutto coerente con il tetto stipendiale previsto per gli Avvocati di Stato, perché misura di contenimento della spesa pubblica. Questo in sintesi quanto sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2022 (sotto allegata).

Per il Consiglio di Stato la decurtazione automatica è illegittima

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Il Consiglio di Stato porta all'attenzione della Corte Costituzionale la questione di legittimità relativa all'art. 9, comma 1 dl n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, in combinato disposto con l'art. 23 - ter comma 1 del dl n. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, che richiama il limite retributivo del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

Il CdS espone che un avvocato dello Stato ha impugnato il provvedimento con il quale è stata effettuata la trattenuta sui compensi professionali in relazione al primo trimestre 2015 nella misura di quasi 7.800,00 euro. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento del suo diritto alla liquidazione senza decurtazione degli emolumenti dovuti ai sensi dell'art. 2 RD 1161/1933, chiedendo in subordine il risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligo di pagamento o per ritardo della conclusione del procedimento amministrativo.

L'avvocato non ritiene infatti di dovere la trattenuta di cui all'art. 23 ter del dl 201/2011, né di dovere alcuna altra ritenuta.

Il CdS ritiene che tale motivo di ricorso debba essere approfondito in quanto: "la decurtazione dei compensi professionali relativi al primo quadrimestre del 2015 e agli anni successivi, lamentata dal ricorrente, discende, «in modo automatico e vincolato», dall'applicazione dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, in combinato disposto con l'art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, come convertito."

"Ad avviso del giudice rimettente, i compensi in esame hanno si? natura retributiva, ma «la loro provvista non [sarebbe] a carico sostanziale del bilancio dello Stato, ma dei soggetti soccombenti in giustizia verso lo Stato», con la conseguenza che essi sarebbero estranei a obiettivi di contenimento della finanza pubblica. Lo Stato, infatti, e? solamente «il soggetto che li riscuote dai terzi e li redistribuisce, ma non ne e? l'avente diritto ne? ne e? gravato».

Questo perché "i compensi professionali corrisposti agli avvocati e ai procuratori dello Stato a cui fa riferimento il censurato art. 9 comprendono, a seguito della novella introdotta dalla medesima disposizione, solamente le somme per onorari e diritti liquidate dal giudice in sentenza e corrisposte dalle controparti soccombenti, che vengono ripartite secondo le modalita? stabilite dal d.P.C.m. del 29 febbraio 1972 (Regolamento per la riscossione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione) alla fine di ogni quadrimestre dell'esercizio finanziario."

Le norme richiamate per il Consiglio di Stato risultano in contrasto con gli art. 3 e 53 della Costituzione perché discriminano gli Avvocati di Stato, ledendo il principio di uguaglianza tributaria e aggravando gli effetti della progressione tributaria.

Dette norme violerebbero inoltre l'art 81 Cost. dedicato all'equilibrio tra entrate e spese, tenendo conto delle fasi avverse o favorevoli del ciclo economico in quanto, trattasi "di entrate prelevate ai debitori, «ma poi incamerate dallo Stato, non venendo piu? distribuite una volta raggiunto il "tetto" individuale: sicche? ci si troverebbe di fronte ad un ulteriore prelievo dissimulatamente tributario [che] prescinde, nel modus operandi, da adeguamenti alle mutate condizioni del ciclo economico».

Le norme si porrebbero infine in contrasto anche con l'art. 36 Cost. perché vanno a ledere il principio della proporzionalità tra lavoro e retribuzione, ma anche con l'art. 23 Cost, in base al quale "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge."

La decurtazione non è un prelievo tributario

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La Corte Costituzionale però, dopo la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, dichiara infondate le questioni di legittimità sollevate per le seguenti ragioni:

  • "nel caso di specie non si tratta di un prelievo tributario, perche? non sussistono i requisiti dell'effettiva decurtazione patrimoniale e della mancanza di una modifica del rapporto sinallagmatico. " Stante la natura non tributaria della fattispecie cadono nel vuoto le censure con le quale si ritengono violati gli articoli 3,23 e 53 della Costituzione.

  • Per quanto riguarda le censure con le quali si rileva la illegittimità costituzionale delle norme in relazione agli articoli 3 e 36 della Costituzione, la Corte ritiene che le stesse si basino su un presupposto interpretativo errato. Osserva la Corte che: "la condanna al pagamento delle spese di lite e? fatta dal «giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui» a favore della parte (art. 91, primo comma, cod. proc. civ.) - che e? quindi titolare del diritto di credito al relativo pagamento nei confronti della controparte soccombente - e non, salvo il caso di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., del suo difensore. Nella specie, la parte non e? l'Avvocatura dello Stato, bensi? l'amministrazione pubblica da essa patrocinata, che, se vittoriosa, ha diritto al rimborso delle spese legali nei confronti del soccombente. Una parte di queste (il 75 per cento) e? poi ripartita tra gli avvocati e i procuratori dello Stato, come «componente retributiva aggiuntiva legata agli emolumenti per il "riscosso"» (sentenza n. 236 del 2017). Questi emolumenti, quindi, sono indubbiamente «a carico delle finanze pubbliche, senza che il vincolo di destinazione su di essi imposto dall'art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) e dall'art. 9, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, possa mutarne la natura."

  • Tali considerazioni fanno concludere alla Consulta che sono del tutto infondate le questioni sollevate in relazione agli articoli 3 e 36 della Costituzione in quanto: "La computabilita?, ai fini del raggiungimento del tetto retributivo, anche dei compensi professionali costituenti la parte variabile del trattamento economico degli avvocati e dei procuratori dello Stato non contraddice la loro dedotta natura premiale sul piano normativo. Questa riguarda, infatti, i criteri di distribuzione degli stessi, sulla base del rendimento individuale, mentre la fissazione di un limite massimo alle retribuzioni pubbliche si pone quale misura di contenimento della spesa pubblica che colpisce tutte le voci retributive, anche quelle variabili. Questa Corte, peraltro, ha gia? avuto modo di escludere che le limitazioni e decurtazioni imposte dalla normativa dettata dall'art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, siano arbitrarie e non proporzionate, trovando «una incontroversa ratio nelle [...] esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica» (sentenza n. 236 del 2017). Cio? posto, e? «coerente sul piano sistematico che il "tetto" colpisca le categorie professionali che godono dei trattamenti economici piu? elevati» (sentenza n. 27 del 2022), avendo l'intervento normativo denunciato lo scopo di porre un limite proprio ai redditi piu? alti «salvaguardando comunque l'adeguatezza professionale e retributiva della soglia contemplata» (sentenza n. 124 del 2017)."


Scarica pdf Corte Costituzionale n. 128/2022

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