La fede nuziale è un bene che dal punto di vista giuridico, nel momento in cui c'è lo scambio degli anelli entra nel patrimonio di chi lo riceve per cui alla sua morte fa parte dell'asse ereditario

La fede nuziale appartiene a chi la riceve

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Risolta la disputa tra moglie e figlia del defunto sulla fede nuziale che quest'ultimo portava al dito in punto di morte. Il Tribunale di Torino con la sentenza del 31 gennaio 2022 (sotto allegata) precisa che la fede nuziale, nel momento in cui, durante la cerimonia nuziale, c'è lo scambio negli anelli, entra nella sfera patrimoniale di chi la riceve, per cui, al momento della morte entra nell'asse ereditario da dividere tra gli eredi.

Disputa per l'anello nuziale del de cuius

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Moglie e figlia di un defunto si contendono l'anello nuziale che era al dito del caro estinto in punto di morte. La moglie ne rivendica la proprietà, in quanto bene non rientrante nel patrimonio ereditario, o in subordine chiede un risarcimento di 50.000 euro. La figlia, che ne ha il possesso, sostiene che l'anello le sia stato proprio consegnato dalla moglie del padre, in ricordo del genitore, quando le stesse erano in ospedale al momento del decesso.

La fede fa parte del patrimonio del de cuius

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Il Tribunale di Torino, prima di decidere per il rigetto della richiesta della moglie attrice, espone le ragioni giuridiche che lo conducono a tale decisione.

Evidenzia prima di tutto che la moglie, chiedendo la restituzione della fede, ha posto in essere un'azione di rivendica, che richiede la prova di un valido titolo di proprietà in grado provarne la titolarità. Prova che però, nel caso di specie non è stata fornita. Non è sufficiente affermarne la titolarità sostenendo che la stessa non rientra nel patrimonio ereditario.

Osserva poi che, per tradizione, di solito sono i testimoni a regalare le fede agli sposi, in ogni caso, quando durante la cerimonia avviene lo scambio degli anelli, trascurando l'aspetto simbolico dell'oggetto, ogni fede passa nel patrimonio di chi poi la riceve.

La fede quindi entra nel patrimonio del coniuge che la indossa, per cui la moglie, avrebbe dovuto esperire piuttosto un'azione di petizione ereditaria, tanto più che tra le due donne è in corso un giudizio finalizzato alla corretta interpretazione delle volontà testamentarie del de cuius.

Rigetta quindi la domanda di rivendica e quella risarcitoria avanzata dalla moglie, così come quella finalizzata alla condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c per azione giudiziale intrapresa in mala fede o colpa grave.

Per il Giudice, più che di mala fede, trattasi di una diversa ed errata interpretazione della legge che si occupa di disciplinare le sorti della fede nuziale, in caso di decesso.

Scarica pdf Tribunale Torino sentenza n. 324-2022

Foto: 123rf.com
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