Il contratto assicurativo, definito dall'art. 1882 c.c. è un contratto aleatorio che richiede un interesse e un rischio da assicurare, questo comporta che solo se si verifica l'evento assicurato l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato

Contratto assicurativo: definizione

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Il contratto assicurativo è disciplinato dall'art. 1882 c.c., in forza del quale una parte (assicuratore), si obbliga a rivalere l'altro contraente (assicurato), entro i limiti convenuti, del danno che gli deriva da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un determinato evento attinente alla vita umana, verso il pagamento di un corrispettivo, detto premio.

La norma distingue quindi due tipologie contrattuali, quella contro i danni e l'assicurazione vita.

Caratteri del contratto assicurativo

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Il contratto assicurativo è tipico, consensuale, ad effetti obbligatori, bilaterale o plurilaterale (in questo caso, si parla di "coassicurazione"). Si tratta, inoltre, di un contratto di durata, destinato a produrre i suoi effetti a lungo termine, a titolo oneroso e in cui le parti si obbligano a prestazioni corrispettive.

La caratteristica principale del contratto assicurativo però è l'aleatorietà. Il contratto di assicurazione è aleatorio per natura, al pari del gioco e della scommessa. L'alea connota la causa del contratto, la realizzazione del vantaggio auspicato dalle parti dipende infatti non dalla loro volontà, ma da eventi imprevedibili che gli stessi non possono controllare.

La prestazione assicurativa è pertanto condizionata al verificarsi del sinistro, quale evento futuro e incerto che rende la prestazione dell'assicuratore solo eventuale. L'assicurazione infatti, come ben sappiamo, paga solo nel caso in cui l'evento per il quale si è stipulata l'assicurazione si verifica. Lo spostamento patrimoniale è pertanto del tutto incerto al momento della stipula del contratto e il rischio di dover pagare di più di quanto ricevuto grava su entrambe le parti contrattuali.

Altra caratteristica di rilievo del contratto di assicurazione è il soggetto assicuratore. L'art. 1883 c.c. prevede infatti che "L'impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.

Elementi del contratto assicurativo

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Sono due gli elementi fondamentali del contratto assicurativo: l'interesse e il rischio. Analizziamoli nel dettaglio.

L'interesse assicurabile

L'assicurato deve avere un interesse a che l'evento per il quale stipula l'assicurazione non si verifichi. L'art. 1904 c.c dispone, infatti, che il contratto di assicurazione è nullo se nel momento in cui il contratto deve avere inizio non sussiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.

Questo elemento deve essere presente in tutti i contratti di assicurazione, anche a quelli sulla vita propria o di un terzo.
L'interesse dell'assicurato è fondamentale anche perché delimita il contenuto della tutela assicurativa, nel senso che il contratto non copre la cosa o la persona in sé, ma il danno subito dall'assicurato al verificarsi del sinistro eventuale.

Il rischio

Al momento della stipula del contratto, occorre inoltre che il rischio sia esattamente determinato.
Questo perché è in relazione al rischio che viene commisurato il premio. Un'inesatta valutazione del rischio si ripercuote infatti sull'ammontare della indennità.

L'assicuratore comunque deve conoscere una serie di fattori e di circostanze al fine di valutare la convenienza dell'affare e la classificazione del rischio. Da qui, la necessità che l'assicurato esponga alla controparte tutte le circostanze capaci d'influire sulla determinazione del rischio, come previsto dallo stesso codice civile. In caso di dichiarazioni false o reticenti, sorge la responsabilità dell'assicurato.

La conseguenza più grave però dell'assenza di un rischio per il quale stipulare l'assicurazione è prevista dall'art. 1895 c.c, il quale dispone che "Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto."

Obblighi dell'assicurato e dell'assicuratore

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Una volta stipulato il contratto sulle parti, ossia assicurato e assicuratore, sorgono dei precisi obblighi.

Obblighi dell'assicurato

L'assicurato è tenuto prima di tutto a pagare il premio, che deve essere pagato anticipatamente o versato all'inizio del periodo assicurativo se periodico.

In caso di mancato pagamento del premio, se l'assicurazione è contro i danni, la protezione assicurativa è sospesa fino a quando il contraente non provveda al pagamento della rata. L'assicurazione pertanto, finché persiste l'inadempimento ,non è onerata dalla prestazione a suo carico in caso di sinistro. Questa regola, per i pagamenti successivi al primo, non è così rigida, è infatti previsto un periodo di "tolleranza" di 15 giorni decorso il quale, la copertura viene sospesa.

In caso di assicurazione vita le regole sono più stringenti. Nel caso in cui l'assicurato non provveda al pagamento del premio, l'assicurazione può recuperare il premio unico o il primo nel termine di sei mesi dalla scadenza. Qualora però i premi non pagati siano quelli successivi al primo, in caso d'inadempimento il contratto si risolve automaticamente.

Non un vero e proprio obbligo, quanto piuttosto un onere gravante sull'assicurato in caso di assicurazione danni, è la denuncia del sinistro o di fatti relativi allo stesso entro il termine di 3 giorni.

Come visto inoltre in relazione agli elementi del contratto, per quanto riguarda il rischio, è onere del soggetto che intende stipulare il contratto assicurativo descriverlo in modo completo, senza omettere intenzionalmente o meno informazioni importanti che si possono riflettere sull'accordo.

Obblighi dell'assicuratore

L'assicuratore da parte sua è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi contrattuali:

  • in sede di stipula fornire in modo chiaro e trasparente tutte le informazioni previste che riguardano anche la redazione;
  • corrispondere l'indennizzo nel momento in cui si verifica l'evento per il quale è stata stipulata l'assicurazione, una volta conclusa l'istruttoria per l'accertamento e la relativa liquidazione del danno;
  • poiché inoltre il contratto deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 1888 c.c provato per iscritto, l'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto e su richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza, anche se in questo caso può chiedere la presentazione o restituzione dell'originale.

Estinzione del contratto assicurativo

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Il contratto di assicurazione si estingue quando decorre il termine finale, se previsto dal contratto o fino al momento in cui perdura l'esposizione al rischio ed è stata determinata una certa durata.

Prescrizione dei diritti contrattuali

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Il diritto al pagamento dei premi assicurativi si prescrive nel termine di un anno, che decorre da ogni singola scadenza della rata.

Per quanto riguarda invece gli altri diritti che derivano dal contratto assicurativo il termine di prescrizione è di due anni, che decorrono dal giorno del fatto che fonda il diritto, ossia dal giorno del sinistro o da quello in cui il terzo, in caso di assicurazione della responsabilità civile, chiede il risarcimento al soggetto assicurato.

Per quanto riguarda le polizze vita scadute il termine di prescrizione per procedere alla riscossione dei premi è di 10 anni.

Assicurazione cumulativa e coassicurazione

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Caratteri fondamentali del contratto assicurativo, come abbiamo avuto modo di vedere, sono l'interesse il rischio.

Ai sensi dell'art. 1910 c.c un soggetto può anche decidere di assicurare presso più assicurazioni il medesimo rischio per avere poi diritto a un risarcimento superiore, derivante proprio dal cumulo risarcitorio. L'assicurazione in questi casi viene definita "cumulativa" e comporta l'obbligo, a carico del contraente, d'informare ogni assicurazione della stipula dei contratti con altri istituti. In mancanza perde il diritto all'indennizzo.

La coassicurazione, a differenza della assicurazione cumulativa, è quella in cui invece più istituti assicurativi assicurano lo stesso contraente contro lo stesso rischio. In pratica la stessa assicurazione viene ripartita tra più compagnie per quote e i vari assicuratori possono anche stipulare un contratto unico con lo stesso assicurato.

Riassicurazione

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La riassicurazione invece è il contratto tra compagnie in cui non viene coinvolto il soggetto assicurato. In virtù di detto accordo una compagnia trasferisce a un'altra impresa il rischio assunto verso gli assicurati. In questo modo la compagnia riassicurata ottiene clienti senza bisogno di avere agenti per creare un portafoglio.


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