Una sentenza della sezione regionale della Corte dei Conti chiarisce che, in caso di malfunzionamento dell'apparecchio per la marcatura del cartellino, occorre un'immediata attestazione equipollente e una documentata segnalazione

Dimostrazione della presenza in servizio

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Solo la marcatura del cartellino offre un'idonea dimostrazione della presenza in servizio del dipendente. In caso di malfunzionamento dell'apposito apparecchio, è necessaria un'immediata segnalazione da documentare e la contestuale attestazione della presenza in servizio con modalità equipollenti.

È quanto ha chiarito una sezione regionale della Corte dei Conti (sentenza n. 4/2022 sotto allegata), con riferimento alla vicenda di un dipendente che aveva addotto non meglio precisati malfunzionamenti dell'apparecchio marcatempo per giustificare la discrepanza tra gli orari in cui risultava in servizio e le retribuzioni percepite.

Danno erariale per assenza dal servizio

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La vicenda trae origine da un'articolata denuncia della competente procura, che aveva rilevato come il dipendente risultasse presente nello stesso momento presso due differenti enti pubblici.

Le indagini hanno portato ad accertare come lo stesso attestasse la propria presenza in servizio secondo due modalità differenti, timbrando il cartellino elettronico presso uno dei due enti e firmando manualmente il foglio presenze presso l'altro ente.

Va precisato che il soggetto è regolarmente parte contrattuale di due distinti rapporti di lavoro, di cui uno part-time. La condotta contestata, quindi, non riguarda l'aver contratto due rapporti di lavoro, potenzialmente compatibili, ma l'aver attestato in maniera incongrua la propria presenza in servizio, tanto da risultare in determinati giorni presente sia presso un ente che presso l'altro.

Prova della presenza in servizio e malfunzionamento del marcatempo

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Le indagini della procura erano finalizzate ad accertare il danno erariale subito dai due enti, e la sezione regionale della Corte dei Conti ha accolto quasi integralmente le accuse mosse al dipendente.

Quest'ultimo, infatti, aveva fondato principalmente le proprie difese deducendo dei supposti malfunzionamenti dell'apparecchiatura marcatempo, ma le indagini hanno appurato che gli episodici malfunzionamenti non potevano aver avuto effetti tali da offrire giustificazione alle assenze o alla "doppia presenza" in servizio del dipendente, che peraltro rivestiva una posizione apicale nelle amministrazioni.

Quest'ultimo, infatti, intendeva imputare alla scarsa affidabilità delle risultanze del marcatempo il fatto che risultasse presente in servizio nei giorni in cui aveva attestato, firmando manualmente, la sua presenza in servizio presso l'altro ente.

Parimenti, a tali presunti malfunzionamenti intendeva ricondurre la mancata attestazione in servizio presso l'ente che utilizzava l'apparecchio marcatempo elettronico, per tutto il periodo (ben quattro mesi) in cui non risultava presente presso tale ente, pur percependo la relativa retribuzione.

Nell'occasione, la Corte ha avuto anche modo di evidenziare che, in mancanza di apposito provvedimento dell'ente, i titolari di posizione organizzativa sono tenuti al rigoroso rispetto dell'orario di lavoro, a differenza di quanto può accadere per il personale dirigenziale.

Attestazione presenza in servizio presso due diversi enti

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Per tali motivi, la Corte dei Conti condannava il dipendente al risarcimento del danno erariale derivante dall'illegittimo percepimento della retribuzione, ammontante a circa 12.000 euro complessivi nei confronti dei due enti.

Veniva, altresì, condannato in via sussidiaria il responsabile del servizio rilevazione presenze di uno dei due enti, in considerazione dell'omesso controllo.

La pronuncia consegue ad un giudizio indipendente da quello instaurato in sede penale, conclusosi con provvedimento di archiviazione.

Scarica pdf - sentenza sez. regionale Corte dei Conti 4-2022

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