Significato e commento dell'articolo 94 della Costituzione: mozione di fiducia, mozione di sfiducia e questione di fiducia

Il testo dell'articolo 94 della Costituzione

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Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento

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L'art. 94 della Costituzione disciplina l'istituto della fiducia parlamentare, quale rapporto che lega il Governo al Parlamento, fin dal momento del suo insediamento.

La disposizione in commento, infatti, prevede che il Governo debba avere la fiducia di entrambe le Camere, sia in occasione della presentazione del programma governativo al Parlamento, sia nel corso della sua attività.
La fiducia parlamentare è, infatti, un istituto con cui il Parlamento valuta l'operato del potere esecutivo.
In questa prospettiva, si devono individuare varie applicazioni: la mozione di fiducia, la mozione di sfiducia e la questione di fiducia.

La mozione di fiducia

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Essa consiste nell'atto di conferimento della fiducia al Governo, nel momento in cui questo esenta il suo programma al Parlamento, quale ultimo step del più complesso iter di insediamento del Governo stesso.
L'art. 94, comma 3, nello specifico, prevede che entro dieci giorni dal giuramento, il Governo deve presentarsi alle Camere per esporre il proprio programma ed ottenere la fiducia da parte di entrambi i rami del Parlamento. Nel caso in cui questa non gli venga accordata, il Governo è obbligato a dimettersi.

La mozione di sfiducia

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La mozione di sfiducia è l'atto con cui si interrompe il rapporto fiduciario tra governo e Parlamento. L'art. 94, commi 2 e 5 prevede che l'atto debba essere motivato, votato per appello nominale e occorre, altresì, un quorum di presentatori pari ad almeno un decimo dei componenti della Camera o del Senato. La mozione non può essere messa in discussione prima che siano decorsi tre giorni dalla sua presentazione, in modo tale da garantire un adeguato periodo di riflessione e scongiurare repentini e inattesi colpi di mano da parte del potere legislativo.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo nono determina, però, l'obbligo di dimissioni dell'esecutivo, il quale può ugualmente decidere di farlo se ritiene che il rapporto fiduciario sia venuto meno su unq questione di particolare importanza.
La mozione di sfiducia può anche essere individuale e colpire il singolo Ministro. Tale istituto è sorto nella prassi, ma è sempre più ricorrente nella storia repubblicana del nostro Paese.

La questione di fiducia

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Il Governo può sottoporre al Parlamento la necessità di esprimere il voto su una legge, qualificandola come essenziale per la sua vita politica e facendo, pertanto, dipendere sulla sua approvazione la propria permanenza in carica.
La questione di fiducia non è espressamente contemplata dalla Costituzione, ma è prevista dalla prassi parlamentare e disciplinata dai regolamenti della Camera e del Senato.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha il potere di iniziativa di porre la questione di fiducia, previo assenso del Consiglio dei Ministri.
Il voto contrario del Parlamento obbliga l'esecutivo a dimettersi.


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