Il contratto per persona da nominare (artt 1401-1405 c.c) produce i suoi effetti nei confronti del terzo se questi accetta la dichiarazione o ha conferito procura

Contratto per persona da nominare: cos'è

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Il contratto per persona da nominare, disciplinato dal codice civile dall'art. 1401 all'art. 1405, è un contratto preparatorio con il quale lo stipulante addiviene ad un accordo con il promittente, con la riserva di nominare il soggetto sul quale ricadranno gli effetti del contratto stesso.

Il funzionamento del contratto per persona da nominare appena descritto lo si evince dalla formulazione dell'art. 1401 c.c. ai sensi del quale: "Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso."

La riserva di nomina del contraente non toglie certezza al contratto, che è immediatamente efficace tra lo stipulante e il promittente. Il soggetto da nominare può anche non esistere al momento della stipula, l'importante è che o stesso esista quando lo stipulante lo nomina. Con la designazione che il terzo subentra negli obblighi assunti in origine dal contraente.

Applicazione del contratto per persona da nominare

Il contratto per persona da nominare può essere applicato a quasi tutti i contratti. La tipologia contrattuale in cui il contratto per persona da nominare è maggiormente applicato è senza dubbio il preliminare della compravendita immobiliare perchè non avendo immediata efficacia traslativa, non comporta il rischio di dover sostenere il costo della doppia imposta di trasferimento.

Non è invece possibile ricorre a questa figura nei contratti di secondo grado perchè non si può modificare o estinguere con questo contratto un accordo stipulato in precedenza da due soggetti diversi e determinati. Questa figura contrattuale non si presta neppure ad essere utilizzata nella vendita, se la nomina riguarda il venditore, tale mutamento provocherebbe automaticamente anche il cambiamento del diritto di cui è titolare.

Deve escludersi infine il ricorso al contratto per persona da nominare nella permuta perchè la titolarità del bene deve appartenere a una persona determinata sin dall'inizio.

Funzione del contratto per persona da nominare

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Come anticipato, il contratto per persona da nominare è un contratto "eventualmente" preparatorio di un altro contratto, perché se non viene nominata la persona, il contratto ha effetto tra i contraenti originari.

Natura giuridica del contratto per persona da nominare

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Sulla natura giuridica del contratto per persona da nominare sono tante le teorie dottinali e giurisprudenziali che si contendono il campo.

  • C'è chi inquadra il contratto per persona da nominare come un contratto unitario in cui si verifica una surrogazione legale.
  • Chi invece lo riconduce a un contratto unitario con obbligazioni alternative che fanno riferimento però non all'oggetto, ma al soggetto.
  • Altri ritengono che il contratto per persona da nominare sia piuttosto formato da due contratti condizionati sospensivamente uno dall'altro.
  • Una teoria similare riconduce il contratto per persona da nominare alla rappresentanza o alla cessione in base al rapporto intercorrente tra stipulate e persona da nominare.
  • Infine c'è la teoria che inquadra il contratto per persona da nominare nell'istituto della rappresentanza, in quanto l'art. 1402 del codice civile, utilizza espressamente il termine "procura".

Teoria della rappresentanza

Tra le teorie che cercano di individuare la natura del contratto per persona da nominare quella della rappresentanza è la più accreditata. La conferma proviene anche dalla giurisprudenza della Cassazione, la quale anche di recente, con l'ordinanza n. 9008/2022 ha affermato che "già secondo una tradizionale giurisprudenza (…) la fattispecie di cui agli artt. Da 1401 a 1405 cod. civ. "si coordina e si adegua, sotto il profilo sistematico e funzionale, allo schema di portata più generale dell'istituto della rappresentanza, di cui costituisce in sostanza un'applicazione". Difatti, se è "ben vero che la «sostituzione di attività», che si attua attraverso la rappresentanza, presuppone la «contemplatio domini»", resta inteso, nondimeno, che "anche nel caso di rappresentanza «in incertam personam» ed eventuale", essa risulta "insita nello stesso negozio, in virtù della contestuale riserva di designazione di altro soggetto cui dovranno eventualmente imputarsi gli effetti dell'attività dell'agente (o stipulante)", puntualizzandosi "in un momento successivo, mercé la dichiarazione di nomina". Di ciò, del resto, offrono "testuale conferma":

  • sia "il disposto dell'art. 1402, che sottolinea la esigenza che tale dichiarazione sia legittimata da una procura anteriore al contratto, o in difetto di questa, dall'accettazione della persona nominata",
  • sia "l'art 583 cod. proc. civ." (Aggiudicazione per persona da nominare), che "contemplando una fattispecie modellata appunto sullo schema del contratto che ne occupa, parla di «mandato»".

Legittimazione e capacità dello stipulante e del terzo

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La natura giuridica del contratto per persona da nominare richiede il necessario approfondimento della doppia questione legata alla capacità e alla legittimazione.

Il tema della capacità riguarda in particolare lo stipulante, il quale, deve essere ovviamente capace di agire perché se la nomina non avviene l'impegno diventa definitivo, ma se il soggetto non è capace nel momento in cui prende l'impegno, anche se in via provvisoria, il contratto è invalido proprio per l'incapacità di questo soggetto. Capacità che invece il terzo nominato può non avere al momento della stipula, stante la possibilità di sanare la situazione in seguito con una ratifica.

Per quanto riguarda invece la legittimazione, ovvero se la stessa debba sussistere in capo la solo stipulante o anche in capo al nominato, tutto dipende dalla teoria della natura giuridica che si considera valida.

Dichiarazione di nomina: forma e termini

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Abbiamo visto all'inizio che la caratteristica principale del contratto per persona da nominare è rappresentata dalla riserva di nomina del terzo.

Nomina che quando viene effettuata, richiede il rispetto della stessa forma del contratto che le parti hanno stipulato, come prevede specificamente l'art. 1403 c.c ai sensi del quale: "La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge"

Importante però non è solo la forma, ma anche il termine, infatti l'art. 1402 c.c comma 1 stabilisce che la stessa "deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso."

Come vediamo la legge interviene fissando il termine di tre giorni per la dichiarazione di nomina, lasciando però alle parti la libertà di stabilire anche un termine diverso all'interno della clausola contrattuale con cui si precisa che lo stipulante si riserva di nominare la persona su cui ricadranno gli effetti del contratto.

Procura anteriore e accettazione successiva

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L'adesione alla teoria maggioritaria della rappresentanza fa si che la dichiarazione di nomina possa definirsi come spendita del nome altrui (contemplatio domini).

Dichiarazione di nomina che è un atto unilaterale recettizio che produce effetti quando viene portato a conoscenza dell'altra parte per l'accettazione e che per produrre effetti nella sfera giuridica di quest'ultima presuppone anche il conferimento di una procura allo stipulante. che deve essere anteriore.

L'art. 1402 al comma 2 dispone infatti che "La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto."

E' infatti con la procura che il terzo, ovvero il rappresentato, conferisce formalmente al terzo il potere di rappresentarlo.

L'accettazione che interviene invece dopo la nomina invece ratifica l'operato dello stipulante e l'attività che lo stesso ha compiuto in suo nome, ma per essere efficace deve essere comunicata contestualmente, nel termine di tre giorni o nel diverso termine che, come abbiamo visto, può essere deciso dalle parti.

Efficacia della dichiarazione di nomina

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Per quanto riguarda poi gli effetti che conseguono alla dichiarazione di nomina, l'art. 1404 stabilisce che "Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato."

Effetti che vengono confermati sempre dall'ordinanza n. 9008/2022, la quale chiarisce che il contratto per persona da nominare è caratterizzato: "dal subentrare nel contratto di un terzo - per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione - che, prendendo il posto del contraente originario (lo stipulante), acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l'altro contraente (promittente) determinando, inoltre, la contemporanea fuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto retroattivo, per cui il terzo si considera fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al promittente e a questa legata dal rapporto costituito dall'originario stipulante."

Dichiarazione di nomina che, si precisa, può essere resa dallo stipulante a titolo gratuito o a titolo oneroso, in base agli accordi intervenuti con l'electus.

Natura della dichiarazione di nomina

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Sulla natura giuridica della dichiarazione di nomina, dalla lettura dell'art. 1405 c.c. emerge che la stessa debba considerarsi un onere e non un obbligo vero e proprio.

Detta norma stabilisce infatti che "Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari."

Imposta di registro e dichiarazione di nomina

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La dichiarazione di nomina è soggetta al pagamento dell'imposta di registro. A stabilirlo è espressamente l'art. 32 del DPR n. 131/1986 che contiene il Tu delle disposizioni relative a detta imposta.

In base all'articolo menzionato: "La dichiarazione di nomina della persona, per la quale un atto e' stato in tutto o in parte stipulato, e' soggetta all'imposta in misura fissa a condizione che la relativa facoltà derivi dalla legge ovvero derivi da espressa riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata, entro tre giorni dalla data dell'atto, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione entro il termine stesso. Se la dichiarazione di nomina viene fatta nello stesso atto o contratto che contiene la riserva non e' dovuta alcuna imposta. In ogni altro caso, nonché quando la dichiarazione di nomina non e' conforme alla riserva o e' fatta a favore di altro partecipante alla gara, é dovuta l'imposta stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione."

Trascrizione della dichiarazione e della riserva di nomina

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L'art. 1405 del codice civile prevede inoltre che "Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità, deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata."

Dalla norma si evince chiaramente che se il contratto per persona da nominare si inserisce nell'ambito della compravendita immobiliare allora devono essere rispettate non solo le stesse regole di forma prevista per la redazione del negozio, ma anche per quanto riguarda la fase della pubblicità mediante la trascrizione.

La regola, vale sia per la dichiarazione che per la riserva di nomina, come vedremo, visto che il contratto per persona da nominare, può essere considerato, sempre nell'ambito della rappresentanza, come un contratto condizionato sospensivamente.

Per la dichiarazione di nomina però vale la regola contenuta nel comma 1 dell'art. 2655 c.c dedicato all'annotazione di atti e sentenze, il quale dispone che "Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo o sia annullato, risoluto, rescisso o revocato o sia soggetto a condizione risolutiva, la dichiarazione di nullità e, rispettivamente, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l'avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o all'iscrizione dell'atto."

Per la riserva di nomina invece vale l'applicazione della regola contenuta nel comma 2 dell'art. 2659 sulla nota di trascrizione, che così dispone "Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione."

Contratto per persona da nominare e altri contratti: differenze

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Il contratto per persona da nominare spesso è stato associato impropriamente a figure che presentano aspetti similari, anche se poi, analizzando semplicemente la normativa di riferimento ci si rende conto immediatamente delle differenze.

Contratto per conto di chi spetta

Il contratto "per conto di chi spetta" si utilizza quando si vuole fare riferimento a figure contrattuali in cui il soggetto interessato non vi prende parte perché indeterminato in via provvisoria o perché ancora controverso.

Il codice civile tipizza il contratto per conto di spetta nelle tre fattispecie contenute:

  • nell'art. 1513 c.c. che riguarda la vendita di cose mobili;
  • nell'art. 1690 in materia di trasporto;
  • nell'art. 1891 c.c. relativo al contratto di assicurazione.

Tre fattispecie in cui la nomina del terzo è necessaria, mentre nel contratto per persona da nominate è solo eventuale.

Contratto a favore di terzo

Il contratto a favore di terzo è disciplinato sempre dal codice civile, negli articoli che vanno dal 1411 al 1413.

A distinguere i due contratti anche in questo caso è sempre il riferimento al terzo. Nel contratto a favore di terzo infatti questi non diventa parte del contratto, che resta sempre lo stipulante. Nel contratto per persona da nominare invece il terzo nominato diventa l'unica parte del contratto acquistando diritti e obblighi dello stipulante.

Cessione del contratto

Le somiglianze con la figura della cessione del contratto sono assai numerose, ma lo sono anche le differenze, prima tra tutte la disciplina delle garanzie e a seguire l'avvicendamento delle parti nel contratto. Nella cessione il terzo succede al cessionario con efficacia ex nunc, mentre nel contratto con persona da nominare, il soggetto eletto viene considerato come l'unico contrente con efficacia ex tunc, ossia fin dalla stipula del contratto originario.


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