La Corte di Cassazione dispone l'annullamento del ricorso in merito alla confisca di animali, in seguito al superamento con esito positivo della messa alla prova del proprietario

Messa alla prova e confisca di animali

Con sentenza n. 4463 emessa il 12/01/2022, la Corte di Cassazione dispone l'annullamento del ricorso in merito alla confisca di animali, in seguito al superamento con esito positivo della misura della messa alla prova da parte del proprietario/imputato.
Nel dettaglio, infatti, il soggetto era stato indagato per aver commesso i reati agli artt. 544 bis (uccisione di animali) e 544 ter (maltrattamento di animali) del Codice Penale, per i quali è stato dichiarato il non doversi procedere dal GIP del Tribunale di Trieste. In questo caso, la dichiarazione di non doversi procedere è dovuta alla estinzione del reato per aver completato la messa alla prova con esito positivo.

In virtù di tale circostanza, per gli animali precedentemente sequestrati e tenuti in custodia da terzi affidatari non è possibile procedere a una loro confisca e, pertanto, la Corte dispone che vengano restituiti al proprietario.
Secondo quanto si legge nella sentenza, il ricorso è ritenuto fondato in ragione del fatto che, mancando una sentenza di condanna o di patteggiamento a carico dell'imputato, viene meno la possibilità di attribuire a questo un qualche tipo di responsabilità penale con conseguente confisca degli animali.

Di fatti, la confisca presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, che possiede una portata ben diversa da una declaratoria di estinzione del reato. Di per sé, la messa alla prova non è idonea ad accertare la responsabilità o meno del soggetto imputato.

La messa alla prova

Riconosciuta dall'art. 168 bis c.p., la messa alla prova è un istituto volto a decongestionare il volume dei procedimenti penali. Con tale misura, viene disposta la sospensione del procedimento per un periodo tale da dare all'imputato la possibilità di rimediare alle conseguenze derivanti dal reato commesso, attraverso lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.

La messa alla prova è applicabile solo a:
- reati puniti con sola pena pecuniaria;
- reati puniti con pena detentiva non superiore ai quattro anni;
- reati per cui è prevista la citazione diretta in giudizio
Se la messa alla prova si conclude con esito positivo, allora si pone fine al procedimento e il reato per il quale si procede viene dichiarato estinto; al contrario, in caso di esito negativo, il procedimento riprende e prosegue secondo le normali fasi che lo contraddistinguono.

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