Ucraina, è emergenza anche per gli animali: il ministero della salute autorizza l'entrata in Italia anche agli animali senza documentazione

Ingresso animali in UE a fronte dell'emergenza bellica

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La Direzione Generale della Sanità della Commissione Europea (DGSante), a fronte dell'emergenza bellica in Ucraina, ha consentito agli Stati membri di ammettere l'ingresso nel territorio dell'UE sospendendo i requisiti previsti dal regolamento europeo che disciplina l'ingresso nell'Unione da paesi o territori terzi.

In sostanza, a fronte dello stato di emergenza, viene consentito l'ingresso di animali anche se sprovvisti, come richiede la normativa comunitaria, di preventiva documentazione attestante la tracciatura (microchip) e vaccinazione antirabbica.

Come rende noto l'Associazione nazionale medici veterinari italiani (Anmvi), il capo della DGSante Bernard Van Goethem, a seguito di richieste e sollecitazioni pervenute da più parti, ha suggerito di facilitare la movimentazione non commerciale di animali da compagnia nel territorio della UE, questo grazie all'applicazione dell'art. 32 del regolamento UE n. 576/13 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003, che autorizza una deroga in situazioni eccezionali alle normali esigenze di viaggio.

In particolare, come viene previsto del predetto articolo, in casi eccezionali (ovviamente un evento bellico vi rientra) gli Stati Membri possono autorizzare movimentazione a carattere commerciale verso i propri territori in deroga alle condizioni stabilite agli artt. 6,9,10,14 del medesimo Regolamento.

Tale disposizione, in estrema sintesi, prevede la possibilità, si ribadisce in presenza di casi eccezionali, di fare ingresso con un animale da compagnia anche se privo di identificazione tracciabile (microchip), senza vaccinazione antirabbica e senza documento di identificazione (passaporto).

Animali domestici con rifugiati ucraini, la disposizione del ministero

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L'Italia si è adeguata a tale "indicazione" con disposizione del Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari - recante "misure eccezionali per l'ingresso nell'UE di animali domestici movimentati al seguito di rifugiati provenienti dall'Ucraina" prevedendo, in sintesi, la possibilità di introdurre in Italia animali da compagnia, al seguito dei cittadini provenienti dall'Ucraina, senza la preventiva richiesta e il preventivo rilascio dell' autorizzazione prevista dall'articolo 32 del regolamento (UE) 576/2013, anche al fine di tutelare il rispetto del benessere degli animali.

Il Ministero ha chiesto ai Paesi membri, nel caso di controlli effettuati alle frontiere sugli animali da compagnia movimentati al seguito di cittadini dell'Ucraina di comunicare ad uno specifico indirizzo e-mail rilasciato dallo stesso Ministero, la tipologia, il numero e l'identificazione degli animali, qualora possibile, comprensiva del nome del proprietario e l'indirizzo di destinazione in Italia, al fine di provvedere, per il tramite dei servizi veterinari locali, agli interventi necessari per conformare gli animali ai requisiti del Regolamento (UE) 576/2013.

Come funziona il trasporto nei paesi UE degli animali di compagnia

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Ma come funziona, per legge, in casi non eccezionali, il trasporto nei Paesi dell'UE di un animale da compagnia?

Come da richiamata normativa comunitaria tali animali sono identificati nei cani, gatti e furetti.

Per la relativa movimentazione, a carattere non commerciale viene previsto che l'animale abbia almeno 12 settimane di vita essendo possibile vaccinarli a questa età contro la rabbia.

Successivamente ai 21 giorni dalla vaccinazione è possibile muoversi liberamente per l'UE, con apposito documento che attesta la data di decorrenza della vaccinazione.

Adempimenti richiesti per fare in modo che animali troppo giovani possano essere soggetti a viaggi pericolosi o comunque nocivi, come pure per tutelare la salute pubblica e veterinaria per la presenza, in paesi dell'est Europa, della rabbia.

Tale regola, tuttavia, secondo la nuova normativa può essere soggetta a deroga per non ostacolare la libera circolazione dei cittadini europei, nel caso in cui, per un viaggio urgente, il proprietario dell'animale non riesca a provvedere alla vaccinazione antirabbica. Il nuovo regolamento prevede che la deroga alla somministrazione del vaccino deve essere giustificata e controllata, nonché applicabile soltanto per determinati paesi membri.

Il passaporto ha un formato in lamina anticontraffazione, al fine di impedire il rischio di apporre dichiarazioni false sull'animale trasportato, contiene il numero del microchip, obbligatorio per legge e la dicitura "valida da" riferita all'antirabbica.

Avv. Claudia Taccani

Responsabile Sportello Legale OIPA Italia Odv

www.oipa.org


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