La disciplina dell'art.7, 2° comma c.p.c. che attribuisce al Giudice di Pace la competenza per le cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, purché il valore della controversia non superi trenta milioni di lire, attiene a materia che non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica. Lo ha ribadito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 14564/02, precisando che il legislatore, nel dettare tale norma, ha previsto uno specifico nesso causale tra il fatto della circolazione stradale ed il danno, nel senso che il primo elemento deve essere causa efficiente del secondo e non costituirne, invece, semplice occasione come nel caso in cui quest'ultimo trovi la sua causa nella c.d. "insidia stradale".
Ne consegue che le azioni per il risarcimento del danno da insidia, andranno proposte dinanzi al Giudice di Pace solo nei casi il cui valore non superi i cinque milioni di vecchie lire.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Legge elettorale. Personale, eguale, libero e segreto: che cosa resta del nostro voto
- Fine vita: la Consulta legittima la disciplina
- Errore del notaio: se lo scopri dopo quindici anni perdi la casa e nessuno paga il danno
- Associazioni professionali: quando è dovuta l'IRAP
- Fuga dopo incidente stradale: niente riduzione sospensione patente




