Presunzione d'innocenza: solo il Procuratore può informare la stampa
Annamaria Villafrate |

Presunzione d'innocenza: solo il Procuratore può informare la stampa

Presunzione innocenza: solo il Procuratore con conferenze stampa e comunicati e in presenza di un interesse pubblico o motivi d'indagine può informare la stampa
Per garantire il principio della presunzione di innocenza, solo il pm può informare la stampa

Solo il procuratore può informare la stampa

Per garantire il principio della presunzione d'innocenza, sancito anche di recente dal decreto legislativo n. 188/2021, che ha recepito la Direttiva Europea 2016/343, modificando nel contempo il decreto legislativo n. 10/2006, solo il Procuratore della Repubblica deve ritenersi, alla luce di detta normativa, soggetto legittimato a fornire le informazioni sui procedimenti penali in corso.

Leggi anche Presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna

Limiti al diritto di cronaca

Precisazioni contenute nella direttiva (sotto allegata) adottata dal Procuratore della Repubblica di Milano, Riccardo Tergetti l'8 febbraio 2022 e poi diramata alle Autorità locali competenti.

Infuriati ovviamente gli organi di stampa, anche perché il Procuratore, nella premessa del provvedimento chiarisce che la decisione di specificare i limiti che la stampa non può travalicare per garantire il diritto di cronaca, sono il frutto di "non poche richieste di autorizzazione a questa Procura della Repubblica per la pubblicazione di comunicati stampa e/o per la tenuta di conferenze su fatti criminosi di rilievo."

Presunzione d'innocenza da tutelare

Nel porre un limite alle richieste suddette il Procuratore ricorda come le recenti modifiche intervenute per tutelare la presunzione d'innocenza, prevedono che i "limiti nei rapporti con gli organi d'informazione sono dettate per le indagini e il processo penale" e individuano la competenza esclusiva del Procuratore della Repubblica, quale unico organo legittimato a fornire informazioni in relazione ai procedimenti penali per i quali si è provveduto all'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Ricorda inoltre come i comunicati o le conferenze stampa siano soggetti a ulteriori limiti. Le informazioni infatti possono essere divulgate solo se:

  • strettamente necessario alla prosecuzione delle indagini;

  • sussistono specifiche ragioni d'interesse pubblico.

A tutela della presunzione d'innocenza ricorda inoltre che "vanno in ogni caso evitate espressioni o adoperate frasi che attribuiscano ad alcuno le stimmate del colpevole, a meno che nei suoi confronti non sia già intervenuta una sentenza definitiva di condanna nel merito."

Stretta alle comunicazioni

Il messaggio che il Procuratore di Milano ha voluto dare è chiaro. Stop alle comunicazioni tra forze dell'ordine e operatori dell'informazione. Le informazioni sui procedimenti penali in corso potranno essere fornite dal Procuratore nel corso di conferenze stampa o attraverso comunicati che, anche se provenienti dall'autorità giudiziaria o dalle forze dell'ordine, dovranno comunque prima essere autorizzate dal Procuratore.

Norme troppo rigide

Sulle regole che disciplinano la presunzione d'innocenza non tutti però la pensano come Targetti.

Il Procuratore di Perugia Cantone ritiene che i limiti eccessivi alla diffusione di notizie sui procedimenti penali finiranno per alimentare canali non legittimi e non ufficiali pur di reperire notizie.

Il Procuratore della Cassazione Salvi contesta i limiti della nuova disciplina sulla presunzione d'innocenza, perché informare i cittadini su fatti di cronaca è un vero e proprio dovere di ufficio.

Preoccupato ovviamente per le nuove limitazioni il Presidente dell'Ordine dei giornalisti Bartoli, per il quale è molto pericoloso rimettere a un solo soggetto il potere di decidere che cosa comunicare e cosa no, senza controlli o bilanciamenti. In questo modo si mette una sorta di bavaglio alla stampa.

Vai alla guida La presunzione d'innocenza




Condividi su:
Twitter
Facebook
Linkedin

Articoli correlati

In evidenza oggi