Ultime dalla Cassazione sulla causale del bonifico: dalla dichiarazione unilaterale alla causale prestito, all'onere della prova

La dichiarazione unilaterale

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La causale del bonifico, del resto, rimane pur sempre una dichiarazione unilaterale non recettizia che, in quanto tale, è inidonea a integrare un comportamento comune idoneo a supportare l'esistenza di un contratto di mutuo.

Cass., VI civile, ordinanza n. 3119/2022

Causale "prestito" nel bonifico

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L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.

Cass., II civile, ordinanza n. 27372/2021

Elementi bonifico

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L'art. 1 comma 3 del d.nn. nr .41 del 1998, richiamato dall'art. 16 bis comma 9 disp.cit., stabilisce che "il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato". Dal bonifico, quindi, devono risultare : la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga, il codice fiscale (o il numero di partita Iva) del beneficiario del pagamento.

Cass., VI civile, ordinanza n. 20786/2020

Onere della prova

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La datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione allorquando, pure ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, lo contesti, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell' accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere, questo, che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova.

Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.

Cass., VI civile, ordinanza n. 17410/2020

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