Convalidato dalla Cassazione il collocamento dei minori presso il padre per la serenità e la rete di affetti famigliari di cui godono quando sono con lui

Maltrattamenti del compagno

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I figli restano con il papà, se quando stanno con la madre sono costretti ad assistere a episodi di maltrattamenti perpetrati alla donna dal nuovo fidanzato. Confermata quindi dalla Cassazione con l'ordinanza n. 3060/2022 (sotto allegata) la decisione della Corte di Appello, che nel respingere l'impugnazione della donna contro il provvedimento del giudice di primo grado, ha tenuto conto del contenuto delle relazioni dei Servizi sociali dai quali è emersa la maggiore cura e serenità dei bambini, circondati dalla rete di affetti famigliari paterni, che se ne prendono cura, dimostrano attenzione e creano attorno ai minori un clima costruttivo e positivo per la loro crescita e la loro educazione.

La vicenda processuale

Con decreto il Tribunale dispone il collocamento dei figli minori presso il padre, regolamenta il diritto di visita della madre e revoca l'assegno per il mantenimento dei figli a carico del padre, che resta obbligato solo per le spese straordinarie. La madre dei minori ricorre contro il decreto in sede di appello, che però respinge il reclamo, perché dalla relazione dei Servizi sociali è emerso che i bambini, dopo un periodo trascorso con il padre, per problematiche di salute della madre, quando sono tornati a vivere con la donna hanno assistito a episodi di violenza perpetrati alla stessa dal suo compagno, poi denunciato. Al contrario, durante il periodo di permanenza dei bimbi presso il padre, gli stessi apparivano sereni, ben curati nell'aspetto e nell'igiene e circondati dall'affetto anche dei nonni, in un clima sereno e costruttivo per la loro crescita e la loro educazione.

Poiché il padre vive vicino alla sorella i bambini beneficiano degli effetti positivi di una rete affettiva solida, hanno buoni rapporti con i cuginetti e quando il padre è al lavoro trascorrono il loro tempo con la nonna. Per tenerli inoltre occupati in modo positivo il padre ha iscritto il bambino alla scuola di calcio e la bambina a un corso di danza.

Per la Corte di Appello quindi il provvedimento che ha stabilito il collocamento dei bimbi presso il padre è corretto. I Servizi sociali hanno infatti appurato che i bambini sono curati e seguiti, godono di una maggiore stabilità e serenità dopo che vivono con il padre per cui non ci sono ragioni per modificare il provvedimento.

Ricorso in Cassazione

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La madre però, nel tentativo di riprendere i bambini a vivere con sé ricorre in Cassazione impugnando la decisione della Corte di Appello, affidandosi a due motivi di doglianza che illustra in una memoria.

I figli restano con il padre

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La Cassazione però dichiara il ricorso inammissibile, confermando così il provvedimento della Corte di Appello.

Inammissibilità che deriva dalla mancanza di un qualsiasi descrizione della vicenda processuale, dei fatti alla base della domanda avanzata innanzi al giudice di primo grado, del contenuto della sentenza impugnata e delle ragioni per le quali il provvedimento dovrebbe essere revocato.

Il ricorso non consente alla Corte di legittimità avere un quadro chiaro e completo della vicenda e del fatto sostanziale da cui è scaturita la controversia. Non è quindi possibile comprendere la portata delle censure che la donna rivolge contro il provvedimento della Corte di Appello.

Scarica pdf Cassazione n. 3060 /2022

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