Il CNF chiede che gli avvocati assunti negli uffici del processo vengano sospesi dall'esercizio della professione, perché posizioni incompatibili

Avvocati arruolati per il PNRR: nessun obbligo di cancellazione dall'albo

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La Presidente del C.N.F Maria Masi, con un comunicato del 25 gennaio 2022 (sotto allegato) rende noto ai Presidenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati di tutto il territorio, che il 21 gennaio il CNF ha adottato una delibera con cui hanno richiamato l'attenzione del Governo su una lacuna normativa presente nel decreto legge n. 152/2021, che contiene le disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e che è stato convertito con modificazioni dalla legge n. 233/2021.

Proprio per velocizzare la realizzazione del PNRR, il decreto menzionato ha previsto "l'inserimento, all'art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 7-bis" del seguente comma:

"7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 6-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".

Sospensione dall'esercizio della professione in caso di assunzione

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In merito alla norma appena riportata la Presidente del CNF Maria Masi, segnala però che nell'esercizio della loro professione gli avvocati sono soggetti a limiti ben precisi di incompatibilità, di cui non si può non tenere conto. Detti limiti infatti hanno il fine di tutelare la l'autonomia del professionista stante il suo ruolo di rilevanza costituzionale, evitare condizionamenti, ma anche concorrenza sleale tra avvocati dipendenti e liberi professionisti.

Il CNF chiede pertanto che, dopo il citato comma 7 ter art 1 del decreto n. 80/2021, venga inserito un comma ulteriore, che preveda, in caso di assunzione di un avvocato alle dipendenze di una PA, la sospensione dall'esercizio della professione, proprio per scongiurare il verificarsi di incompatibilità.

Questa conclusione emerge dalla decisione assunta dal CNF con delibera del 21 gennaio 2022, in cui tra l'altro emerge che la Presidente del CNF rende noto ai Presidenti del Coa del territorio, di avere già informato di tale problematica sia la Ministra della Giustizia Marta Cartabia, che il Ministro per la Pubblica Amministrazione, On. Prof. Renato Brunetta nei mesi precedenti.

Nel frattempo però, nonostante le suddette segnalazioni, si sono svolti i concorsi finalizzati all'assunzione di avvocati presso gli Uffici del Processo, anche se fin da subito gli stessi vincitori del concorso hanno manifestato ai COA di appartenenza dubbi sulla compatibilità della posizione di dipendente prevista all'interno dell'ufficio del processo e la libera professione.

Il problema quindi necessita di un intervento rapido. L'assunzione di avvocati iscritti all'albo come dipendenti della PA, come sottolinea la Presidente Masi, si riflette infatti anche sul trattamento previdenziale.

Richieste del CNF al Governo: incompatibilità e previdenza

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In conclusione il CNF chiede al Governo d'intervenire disponendo che, quando un avvocato viene assunto nell'ufficio del processo, venga sospeso dall'esercizio della professione, in quanto "causa necessaria di sospensione dall'esercizio della professione (istituto già previsto dall'ordinamento forense, cfr. art. 20, legge n. 247/2012)" ma con conservazione del suo status ai fini previdenziali, con obbligo contributivo alla Cassa Forense a carico della PA datrice e con l'equiparazione al reddito professionale dei compensi percepiti per lo svolgimento delle attività all'interno delle PP.AA.

In alternativa, si potrebbero anche introdurre norme che dispongano un regime di severo incompatibilità, impedendo all'avvocato di esercitare la libera professione nello stesso circondario in cui opera come dipendente dell'Ufficio del processo.

Leggi anche:

- Avvocati: le attività incompatibili con la professione

- Avvocati e praticanti nella PA: nessuna incompatibilità

Scarica CNF Comunicazione COA 25.01.2022

Foto: 123rf.com
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