Una breve analisi sul principio di fedeltà alla Repubblica di cui all'articolo 54 della Costituzione

Cosa prevede l'articolo 54 della Costituzione

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L'articolo 54 della Costituzione stabilisce, al primo comma, che tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
Al secondo comma, precisa che i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento [1] nei casi stabiliti dalla legge.
Nel momento in cui fu introdotta la Costituzione si pose la necessità di prevedere una norma con cui si richiamavano tutti i cittadini alla fedeltà alla Repubblica perchè vi erano ancora soggetti favorevoli alla forma monarchica e ciò faceva temere che vi potessero essere moti di eversione nel tentativo di restaurare la monarchia.

Il dovere di fedeltà alla Repubblica

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Il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi si annovera tra i doveri inderogabili di solidarietà politica di cui all'articolo 2 della Costituzione.

Tale dovere non comporta obbedienza incondizionata ai governanti che, abusando del proprio ufficio, violino o sovvertano i principi fondamentali della Costituzione.

Appare, infatti, implicito un diritto di resistenza, il quale deriva dagli stessi principi, riconducibile al dovere di difesa delle istituzioni.

Ciò si traduce principalmente nel diritto di libera manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione [2].

Dal momento che la Repubblica, in ossequio ai principi di libertà che sancisce e difende, non impone alcun credo ideologico e politico, il dovere di fedeltà deve intendersi come semplice imposizione di comportamenti materiali in conformità alla Costituzione e alle leggi.

Di conseguenza, al cittadino è richiesto non solo di astenersi dal compiere atti che danneggiano lo Stato nei confronti di altri [3], ma, anche e soprattutto, di assumere comportamenti rispettosi del metodo democratico, cioè di non assumere atteggiamenti e metodi violenti non consentiti dall'ordinamento costituzionale [4].

Dovere morale e obblighi

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Dall'articolo 54 della Costituzione discendono, quindi, sia un dovere morale, quello della fedeltà alla Repubblica, sia un insieme di obblighi, presenti in tutto il testo costituzionale.

Il dovere di tutti i cittadini di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi, sancito dal primo comma, va collegato al principio enunciato nell'ultimo articolo della Costituzione [6], laddove si dispone che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Questo significa che anche chi non è d'accordo con la forma repubblicana, è tenuto a rispettare la Costituzione e le leggi dello Stato.

Inoltre, il dovere di fedeltà va inteso come presa di consapevolezza da parte di tutti i cittadini dei propri diritti e dei propri doveri perché si può essere fedeli solo a qualcosa o a qualcuno di cui si conosce e si apprezza il valore.

Il secondo comma pone in una posizione differenziata coloro che svolgono funzioni pubbliche, i quali, oltre al generale dovere di fedeltà di cui al primo comma, devono osservare precisi obblighi nello svolgimento delle loro funzioni [5].

Tale dovere si specifica ulteriormente, rispetto ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, nel dovere di adempierle con disciplina ed onore, da cui deriva l'obbligo di raggiungere il massimo rendimento e quello di esercitare i propri compiti in vista dell'interesse della collettività, dunque con imparzialità.

Dal momento che la Repubblica, in ossequio ai principi di libertà che sancisce e difende, non impone alcun credo ideologico e politico, il dovere di fedeltà deve intendersi come semplice imposizione di comportamenti materiali in conformità alla Costituzione e alle leggi.

Note bibliografiche:

[1] Si vedano gli articoli 91 e 93 della Costituzione.

[2] La vita democratica tollera, infatti, anche il dissenso ideologico più radicale, purché non si declini in comportamenti materiali destinati a colpire le istituzioni democratiche.

[3] Si veda l'articolo 256 c.p. in materia di spionaggio.

[4] Si vedano gli articoli 18 comma 2 e 49 della Costituzione.

[5] Da questa posizione differenziata, inoltre, derivano precise conseguenze, come il divieto di iscriversi ai partiti politici (si veda l'articolo 98 della Costituzione).

[6] L'articolo 139 della Costituzione stabilisce che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Secondo la Consulta i diritti inviolabili dell'uomo (di cui all'articolo 2 della Costituzione) non vengono concessi dalla Costituzione che si limita, invece, a riconoscerli in quanto appartengono all'uomo come tale. Pertanto anche essi, oltre che la forma repubblicana, costituiscono un ostacolo al potere di modifica della Costituzione di cui è titolare il legislatore. Inoltre la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto che la Costituzione contiene altri principi, ritenuti supremi perchè afferenti ai valori assoluti che permeano l'ordinamento e che, come tali, non sono modificabili. Un esempio è quello di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione (Corte Costituzionale, sentenza numero 1146 del 15 dicembre 1988).


Foto: studiocataldi.it
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