Significato dell'articolo 20 della Costituzione: il divieto di discriminazioni nei confronti degli enti ecclesiastici e l'eguaglianza tra le fedi

Il testo dell'art. 20 Costituzione

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Articolo 20 Costituzione: "Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività."

Divieto di discriminazione per gli enti religiosi nell'art. 20 Cost.

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Con questo articolo il Costituente ha perseguito due obiettivi principali.

Innanzitutto, ha imposto il divieto per il legislatore di porre in essere discriminazioni normative e tributarie a danno delle associazioni ecclesiastiche rispetto ad ogni altro tipo di associazione che persegua fini diversi da quelli religiosi.

In aggiunta, l'art. 20 Cost. intende ribadire il principio di pluralità dello Stato per quanto attiene l'aspetto religioso, vietando ogni discriminazione tra le varie fedi.

In tal modo trova attuazione, una volta di più, il principio di laicità della Repubblica, che sottintende l'eguaglianza davanti alla legge di ogni confessione religiosa, ivi compresa quella cattolica.

Uno Stato non confessionale, in particolare, fa sì che tutte le fedi professate sul territorio nazionale ricevano dalla legge lo stesso trattamento normativo, come già ampiamente presupposto dall'art. 19 in tema di libertà di professione religiosa.

Articolo 20 Costituzione e divieto di trattamento fiscale peggiorativo

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L'Assemblea Costituente ha posto un particolare rilievo sul divieto di discriminazione in ambito tributario, eliminando in nuce la possibilità di prevedere speciali gravami fiscali a carico di un ente associativo motivati dalla sola circostanza che lo scopo dell'ente sia quello religioso.

In tal modo, viene garantita una parità di trattamento tra gli enti religiosi e le altre associazioni con scopi differenti, per quanto riguarda, ad esempio, i tributi previsti in relazione alla costituzione dell'associazione e alla sua attività.

In particolare, viene salvaguardata la capacità giuridica dell'ente religioso, cioè la sua attitudine ad essere soggetto di diritti e obblighi giuridici.


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