Una recente sentenza del Tribunale di Frosinone ribadisce la solidarietà tra la banca e l'operatore finanziario se questi agisce nell'ambito del suo incarico

Solidarietà tra banca e promotore finanziario

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La condotta illecita del promotore finanziario non rende esente da responsabilità la banca che gli ha conferito l'incarico.

È quanto ha ribadito una sentenza del Tribunale di Frosinone (v. estratto sotto allegato), con la quale il giudice istruttore onorario Dott. Antonio Vellucci, sulla scorta di precedente giurisprudenza, ha condannato un istituto bancario al pagamento, in solido con l'operatore finanziario da essa incaricato, di una ingente somma a titolo di rimborso e risarcimento in favore di un proprio cliente.

Banca e consulente finanziario responsabilità oggettiva

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La vicenda riguarda la condotta illecita posta in essere da un promotore finanziario di un noto istituto di credito, che aveva ottenuto mandato da un suo cliente per la conclusione di alcune operazioni finanziarie.

L'operatore, però, si rendeva colpevole di incassare assegni per oltre 80.000 euro per conto del proprio cliente, senza mai versare le relative somme sul conto di questi.

Analogamente, risultava controversa la destinazione delle somme frutto di disinvestimento sui fondi e di riscatto sulle polizze concluse nell'interesse del cliente.

Gli eredi di quest'ultimo convenivano in giudizio sia il consulente che la banca che gli aveva affidato l'incarico di reperire clienti, per ottenere il rimborso delle somme indebitamente sottratte e il risarcimento del danno patrimoniale e del danno morale sofferto come conseguenza della condotta illecita dell'operatore finanziario.

Promotore finanziario e responsabilità indiretta banca ex art. 2049 c.c.

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Accertata la colpevolezza del promotore finanziario, il giudice era chiamato a sciogliere il dubbio se l'obbligo di rimborsare e risarcire il cliente ricadesse solo in capo al consulente o anche in capo alla banca, in virtù del rapporto intercorrente tra tali soggetti.

Con la sentenza in oggetto, il giudice ribadiva, in linea con autorevole giurisprudenza, che la responsabilità solidale della banca sussiste anche nel caso in cui il promotore finanziario dalla stessa incaricato compia azioni illecite in occasione dell'espletamento dell'incarico stesso.

In particolare, a sostegno di tale decisione veniva citata, tra tante, anche la sentenza

della Corte di Cassazione penale sez. V, n. 32514 del 16 ottobre 2020, con cui i giudici della Suprema Corte stabilivano che, in tema di danni arrecati a terzi dal consulente finanziario "le banche e le imprese di investimento rispondono solidalmente, ai sensi dell'art. 31 d.lg. 24 febbraio 1998 n. 58, e a titolo di responsabilità indiretta, ex art. 2049 c.c., dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario incaricato per l'offerta fuori sede, quando l'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate allo stesso, sulla cui attività l'ente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza". Va notato che, con tale pronuncia, gli Ermellini avevano ritenuto sussistente la responsabilità solidale della banca con riferimento ad una serie di truffe perpetrate dall'operatore finanziario incaricato ai danni dei clienti investitori.

Come si vede, la responsabilità solidale della banca per il fatto illecito del consulente finanziario è ricondotta dalla giurisprudenza nell'alveo della responsabilità del committente ex art. 2049 c.c.

A tale riguardo, vi rimandiamo al nostro approfondimento sul tema della responsabilità ex art. 2049 c.c., in particolare per quanto attiene alla specificazione dei concetti di responsabilità oggettiva e responsabilità indiretta (cioè per fatto altrui) e all'onere della prova che in simili casi incombe sul danneggiato, con specifico riferimento al c.d. rapporto di occasionalità necessaria che caratterizza l'incarico che il promotore finanziario riceve da parte della banca.

Si ringrazia il perito tecnico investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

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