Per la prima volta a prevederle è il decreto firmato dalla ministra Cartabia. L'Aiga esprime soddisfazione per l'obiettivo

Esame d'avvocato con strumenti compensativi per candidati con dsa

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È ispirato alle vicende di un giovane avvocato con dislessia ed è frutto della sinergia congiunta con l'Asla (Associazione Studi Legali Associati), il protocollo sottoscritto dalla Corte d'Appello e dall'Ordine degli Avvocati di Milano nel mese di aprile che consentirà ai candidati con DSA (disturbi specifici di apprendimento) di avvalersi, in sede d'esame, delle necessarie misure compensative e dispensative. Ve lo avevamo raccontato qualche mese fa. Adesso il decreto della Guardasigilli, Marta Cartabia, riguardo gli esami di avvocato 2021 prevede, per la prima volta, prevede strumenti compensativi non solo per i candidati con disabilità, ma anche per quelli con DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento, diagnosticati secondo quanto previsto dalla normativa vigente per scuole e università).

Esame d'avvocato e misure per soggetti con dsa, il plauso dell'Aiga

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Sulla vicenda arriva il plauso da parte dell'Aiga che, in una nota, riporta a tal proposito le parole del Presidente Nazionale Avv. Francesco Paolo Perchinunno: «Ringraziamo il Governo e la Ministra Cartabia per questo provvedimento che rappresenta un importante passo avanti nella rimozione di ogni ostacolo all'accesso alla professione di avvocato per i praticanti con DSA, contribuendo in maniera decisiva a garantire il pieno ed effettivo rispetto del principio di uguaglianza». E poi «Sarà nostro compito - aggiunge l'Avv. Roberta Giliberti, Coordinatrice del Dipartimento AIGA Pari Opportunità - chiedere a tutti gli Ordini Forensi Nazionali di dare massima diffusione a tale previsione e a vigilare sulla corretta applicazione delle misure previste dal decreto ministeriale».

Esame d'avvocato con strumenti compensativi, le misure previste

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Ecco allora, di seguito, le misure. In sede di prima prova orale, il candidato con DSA potrà chiedere: l'applicazione del 30% di tempo aggiuntivo per l'esame preliminare del quesito; l'assegnazione, ai fini dell'assistenza nella lettura e nella scrittura, di un incaricato della commissione, al quale, in particolare, è demandata, nel corso dell'esame preliminare del quesito, la lettura dei codici e la trascrizione, sui fogli messi a disposizione, del quesito dettato dalla commissione, nonché degli appunti e dello schema elaborati dal candidato, in preparazione della successiva discussione orale; la possibilità di poter consultare una copia di stampa del quesito dettato dalla commissione; la possibilità di ricorrere all'uso di un computer dotato di un programma di videoscrittura e non connesso ad internet, messo a disposizione dalla competente Corte d'appello, per la redazione degli appunti e dello schema relativi all'esame preliminare del quesito, in preparazione della successiva discussione orale.

In sede di seconda prova orale, il candidato con DSA potrà chiedere di sostenere l'esame nell'ultimo giorno previsto dal calendario per l'effettuazione delle prove orali da parte di tutti i candidati.


Foto: 123rf.com
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