Per la Cassazione, l'avvocato deve informare i propri clienti del probabile esito negativo della causa, se non lo fa deve risarcire i danni

Obbligo professionale d'informativa e risarcimento del danno

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Deve risarcire i clienti l'avvocato che, dopo l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti della società a cui gli stessi volevano richiedere i danni, non ha sconsigliato l'azione civile. Non basta infatti produrre le procure per dimostrare di aver assolto all'obbligo d'informativa che grava sul professionista, costui deve dare ai propri clienti un'informazione completa anche sull'esito sfavorevole dell'azione che vogliono intraprendere affinché la decisione sia presa nella totale consapevolezza. Queste le importanti precisazioni contenute nell'ordinanza della Cassazione n. 34993/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Il giudice dell'impugnazione condanna un avvocato a risarcire ai propri clienti per i danni derivanti da responsabilità contrattuale. Domanda di risarcimento che gli stessi avevano avanzato nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal legale per ottenere il pagamento dei propri compensi professionali.

I clienti hanno richiesto i danni subiti relativi alla soccombenza degli stessi in un giudizio intrapreso nei confronti di una S.R.L dopo il decesso di un congiunto per intossicazione da ossido di carbonio sprigionato da una stufa prodotta dalla società.

La richiesta di risarcimento si fonda sulla mancata informazione da parte dell'avvocato degli esiti delle indagini e della consulenza tecnica, che hanno escluso una qualsiasi responsabilità della società produttrice della stufa e hanno attribuito la responsabilità dell'evento. Dette conclusioni, per la Corte d'Appello dovevano indurre l'avvocato a non far intraprendere ai propri clienti l'azione verso la società, visto lo scarso successo dell'accoglimento della domanda.

L'azione risarcitoria è stata avviata su insistenza dei clienti

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L'avvocato soccombente ricorre in Cassazione mettendo in evidenza che dalla sentenza della Corte di Appella la conclusione del perito sulla non responsabilità della società produttrice della stufa in realtà era dubbia. Fa presente inoltre di avere informato i suoi clienti dell'archiviazione della procedura penale del 2001 e che il giudizio risarcitorio è stato intrapreso a distanza di due anni su insistenza dei clienti.

Non bastano le procure a dimostrare che i clienti sono stati informati

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La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché il motivo non è tassativo né specifico ed è finalizzato a ottenere una diversa valutazione degli elementi di prova già valutati in sede di merito.

Per gli Ermellini la decisione della Corte è perfettamente in linea con quanto sancito dalla giurisprudenza della Cassazione, la quale ritiene che, nello svolgere il proprio incarico professionale l'avvocato deve osservare quanto sancito dagli articoli 1176 c.c e 2236 c.c. che impongono "all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, di richiedergli elementi necessari o utili in suo possesso, di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole."

Non è sufficiente, come nel caso di specie, produrre le procure conferite per l'incarico a provare il dovere di compiuta informazione, occorrono prove specifiche al riguardo, al fine di dimostrare che il cliente, nel decidere d'intraprendere un'azione, lo abbia fatto nella piena consapevolezza del possibile esito, anche negativo, della causa.

Leggi anche I doveri d'informazione dell'avvocato verso il cliente

Scarica pdf Cassazione n. 34993-2021

Foto: 123rf.com
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