Tutto quello che c'è da sapere sulle prove per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, presso 26 Corti di Appello del Paese

Avvocati, l'esame di stato 2021

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Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto contenente il "Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2021" (in allegato), firmato dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia. Per l'anno 2021 la sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento.

Si tratta di 13 articoli che contengono tutte le indicazioni dalla data di inizio delle prove (21 febbraio 2022, vedi anche Esame avvocati 2021: ecco le date), alle modalità di sorteggio per gli orali, fino alle prescrizioni anti COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Commissione e le sottocommissioni esaminatrici saranno nominati con altri decreti ministeriali.

Esame avvocati 2021, la domanda di partecipazione

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La domanda di partecipazione all'esame va inviata per via telematica dal 1° dicembre 2021 al 7 gennaio 2022. Per l'ammissione all'esame il candidato dovrà versare 78,91 (settantotto/91) euro, utilizzando la procedura di iscrizione all'esame, ove nell'apposita sezione saranno presenti due istanze di pagamento digitale da assolvere tramite la piattaforma PagoPA.

La prima istanza di pagamento è composta dalla tassa di euro 12,91 (dodici/91) e dal contributo spese di euro 50,00 (cinquanta), per un totale di 62,91 (sessantadue/91), la seconda istanza riguarda il pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici). Il mancato pagamento entro la data di scadenza della domanda di partecipazione comporta l'esclusione dalla procedura.

Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della giustizia, «www.giustizia.it», alla voce «Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni» ed effettuare la relativa registrazione, utilizzando unicamente l'autenticazione SPID di secondo livello. Il candidato dovrà inserire nella sezione anagrafica le informazioni che lo riguardano, indicando anche la casella di posta elettronica personale dove riceverà le comunicazioni.

Il candidato è tenuto ad aggiornare tempestivamente i dati che lo riguardano nel caso si manifestino variazioni rispetto a quelli comunicati, procedendo all'aggiornamento della propria identità digitale (SPID) e, successivamente, accedendo alla procedura per la modifica dei dati anagrafici e la verifica dei nuovi dati. La domanda di partecipazione va inviata utilizzando l'apposita procedura informatica, resa disponibile dal 1° dicembre 2021 per la ricezione delle domande; il candidato a seguito di accesso con le proprie credenziali SPID, verrà guidato dalla procedura informatica all'accettazione dei dati per la privacy e il trattamento dati e per la compilazione della domanda e, dopo aver registrato in modo permanente i dati, procederà prima al pagamento delle posizioni debitorie (PagoPA) e, successivamente, all'invio della domanda. Al termine della procedura di invio verrà visualizzata una pagina di risposta che contiene il collegamento al file, in formato .pdf, «domanda di partecipazione». Per la corretta compilazione occorre seguire le indicazioni contenute nella maschera di inserimento delle informazioni richieste dal modulo. In particolare, nel form è necessario selezionare la Corte di appello cui è diretta la domanda, da individuarsi ai sensi dell'art. 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il candidato deve altresì indicare il Consiglio dell'ordine degli avvocati, tra quelli ricompresi nel distretto della Corte di appello cui è diretta la domanda, che ha certificato il compimento della pratica forense. Con la presentazione della domanda il candidato esprime l'opzione per le materie di esame prescelte per la prima e per la seconda prova orale.

Esame di avvocato 2021, prove orali

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La commissione centrale, entro il termine di dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, procede ad abbinare mediante sorteggio le Corti di appello, assegnando ogni Corte che dovrà esaminare i candidati a quelle della sede della prova di esame e, nello stesso termine, la commissione centrale comunica l'esito dell'abbinamento alle Corti d'appello.

Sorteggio e conseguente abbinamento tra le sedi avvengono all'interno delle seguenti fasce, contenenti sedi con un numero tendenzialmente omogeneo di candidati: Fascia A (Corti di appello di Roma, Napoli e Milano); Fascia B (Corti di appello di Bologna, Catania, Catanzaro, Palermo, Venezia); Fascia C (Corti di appello di Bari, Torino, Salerno e Firenze); Fascia D (Corti di appello di Lecce, Brescia, Genova, Ancona, Cagliari, L'Aquila, Messina, Reggio Calabria); Fascia E (Corti di appello di Caltanissetta, Campobasso, Perugia, Potenza, Trento e Trieste). Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra, in base dell'elenco dei candidati ammessi all'esame, trasmesso a cura delle varie Corti di appello abbinate, il Presidente di ciascuna Corte di appello che esaminerà i candidati procede al sorteggio delle sottocommissioni dinnanzi alle quali ogni candidato dovrà sostenere la prima prova orale, estraendo a sorte la lettera dell'alfabeto che determinerà l'ordine di svolgimento della prova, mediante l'applicativo gestionale fornito dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati. Dopo il sorteggio, le sottocommissioni procedono con la predisposizione dei calendari di esame, previo concerto con la Corte di appello assegnata per verificare la disponibilità dei locali per svolgere le singole prove. Dopo fase di sorteggio e della predisposizione dei calendari verrà inserito nell'area personale di ogni candidato, il dato relativo al luogo, alla data e all'ora di svolgimento della prova di esame, almeno venti giorni prima della data stabilita. L'inserimento vale a tutti gli effetti come comunicazione nei confronti del candidato. La commissione operante presso la sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento, composta nel rispetto del principio del bilinguismo previsto secondo il disposto speciale contenuto nell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, resta esclusa dalla procedura di abbinamento ed esaminerà i candidati che hanno effettuato il tirocinio nella circoscrizione di Bolzano. L'effettiva durata della seconda prova orale deve essere determinata dalla sottocommissione secondo criteri di ragionevolezza ed equità. Ricordiamo che l'esame consta di due prove: la prima, pubblica, consiste nell'esame e nella discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso; la seconda, anch'essa pubblica qualora si svolga in presenza e che avrà una durata compresa fra 45 e 60 minuti, consiste nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato.

Valutazione delle prove e idoneità

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Per la valutazione della prima prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti. Per la valutazione della seconda prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle sei materie Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.

Candidati con Dsa

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I candidati con disabilità devono indicare nella domanda l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, producendo la relativa documentazione sanitaria.

Per la prima prova orale, il candidato con Dsa potrà chiedere l'applicazione del 30% di tempo aggiuntivo per l'esame preliminare del quesito o l'assegnazione, ai fini dell'assistenza nella lettura e nella scrittura, di un incaricato della commissione.

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Foto: 123rf.com
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