Per la Cassazione, il premio pagato con efficacia retroattiva non sana la mancata copertura assicurativa dell'auto al momento dell'elevazione della sanzione

Auto parcheggiata senza copertura assicurativa: multa legittima

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Per la Cassazione è legittima la multa irrogata alla proprietaria dell'auto parcheggiata senza copertura assicurativa. Non rileva che il giorno stesso in cui le è stata elevata la multa la donna abbia provveduto al pagamento del premio con valuta dal giorno successivo. Ciò che rileva è che l'auto, anche se solo parcheggiata, era priva di copertura assicurativa, perchè non ha efficacia la retrodatazione al 15.05.2018 tanto più che l'assicurazione auto era sospesa da metà febbraio 2018, con decorrenza abbondante quindi del periodo di tolleranza di 15 giorni. Queste le precisazioni contenute nell'ordinanza della Cassazione n. 32191/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

La Polizia locale contesta a una cittadina la mancata copertura assicurativa dell'auto, con conseguente irrogazione della sanzione di € 594,30. La donna propone opposizione deducendo la presenza della copertura assicurativa dell'auto con decorrenza dalle ore 24.00 del 15.05.2018 e chiedendo l'annullamento del verbale.

Il Giudice di Pace adito però rigetta l'opposizione, ma parte soccombente appella la decisione al Tribunale, il quale rileva che al momento del controllo, eseguito il 21.05.2018 la copertura assicurativa non era stata rilevata. E' emerso inoltre che la polizza, rilasciata dopo il pagamento con bonifico il 21.05.2018 con valuta dal 22.05.2018 ed esibita al comando della polizia locale, contemplava la copertura retrodatata a decorrere dal 15.05.2018. Elementi che però il Tribunale non ha preso in considerazione, in quanto, al momento dell'accertamento, l'auto risultava priva di copertura assicurativa.

Pagamento retrodatato del premio per l'auto parcheggiata

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Nel ricorrere in Cassazione la donna lamenta la violazione dell'art. 193 del Codice della Strada che disciplina l'obbligo assicurativo, dell'art. 2702 c.c. che disciplina l'efficacia della scrittura privata e dell'art. 1901 c. sul mancato pagamento del premio.

L'aver prodotto la prova della copertura assicurativa dell'auto, peraltro parcheggiata, in data 21.05.2021, giorno in cui era stato elevato il verbale di accertamento, doveva far concludere per la copertura assicurativa a partire dalle ore 24.00 del 15.05.2018. Errato ritenere che la copertura decorra da quando il premio viene pagato.

Il pagamento del premio non ha efficacia sanante retroattiva

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La Cassazione rigetta il ricorso della ricorrente perché è stato accertato che l'assicurazione stipulata dalla stessa era scaduta il 16.02.2018. Quando il 21.05.2018 è stata quindi elevata la contestazione, il periodo di 15 giorni di tolleranza era già passato ampiamente. Alle ore 10.30 del 21.05.2018 l'assicurazione quindi era ancora sicuramente sospesa.

Questo perché il pagamento dell'assicurazione avvenuto il 21.05.2018 non ha esplicato efficacia retroattiva sanante, come precisato anche dal Tribunale in sede di appello.

Come del resto ha già spiegato in altra occasione dalla Corte Suprema "in tema di infrazioni al Codice della Strada, l'illecito previsto dal comma 2 dell'art. 193 (circolazione senza la copertura dell'assicurazione) ricorre anche nel caso in cui sia sospesa la copertura assicurativa del veicolo, in quanto la sospensione non riguarda i soli rapporti di natura contrattuale tra assicurato e assicuratore, ma la posizione degli eventuali terzi danneggiati."

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Scarica pdf Cassazione n. 32191/2021

Foto: 123rf.com
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