Il termine di inizio del procedimento disciplinare secondo le regole dettate dalla recente sentenza del Tar Lombardia Milano

Termine inizio azione disciplinare, la decisione del Tar

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Come era avvenuto anche in occasione di precedenti pronunce, anche il Tar Lombardia - Milano ha avuto modo di analizzare la questione relativa al termine di inizio dell'azione disciplinare a carico del militare che abbia commesso fatti reato.

La pronuncia è la numero 1362/2021, per mano della Sezione 4 del predetto Collegio giudicante.

In buona sostanza, la soluzione del caso offerta dal Tar sulla questione che ci interessa si può riassumere nei termini seguenti.

Termine di inizio dell'azione disciplinare

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Il termine di inizio dell'azione disciplinare a carico di un militare, che abbia commesso fatti reato, va individuato nella conoscenza integrale della sentenza.

Ciò ai sensi dell'art. 1392 d. lgs. n. 66/2010.

Conoscenza effettiva della sentenza

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Concetto che vuole riferirsi ad una situazione di conoscenza effettiva del testo integrale della pronuncia del giudice penale, in relazione ai suoi elementi costitutivi.

Gli elementi costitutivi cui ci riferiamo sono tre:

1) dispositivo

2) motivazione

3) irrevocabilità.

Se questo è vero, qual'è dunque la logica sottesa a questa interpretazione formalistica che regolamenta la fissazione del dies a quo?

Ratio dell'interpretazione formalistica

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Ebbene, la ratio di tale approdo interpretativo si può ricondurre, a parere della magistratura amministrativa di primo e secondo grado, all'esigenza di consentire alla pubblica amministrazione di acquisire e valutare compiutamente gli elementi di interesse ai fini della sussistenza o meno dei presupposti per l'avvio del procedimento disciplinare.

Si badi, avverte il Collegio, che la stringente formalità di cui si parla è prevista soprattutto nell'interesse dell'incolpato.

In definitiva: per conoscenza integrale del provvedimento giudiziale si deve intendere la conoscenza giuridicamente certa, derivante dall'acquisizione di copia conforme del ridetto provvedimento.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che al fine di far decorrere il termine è necessario che la sentenza sia stata formalmente trasmessa e conosciuta dall'amministrazione nella sua integralità, munita dell'attestazione dell'irrevocabilità.

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