Le agevolazioni prima casa si conservano se il bene acquistato dopo il matrimonio viene ceduto entro i 5 anni e dopo il deposito del ricorso di separazione

Agevolazioni prima casa e separazione coniugale

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L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 651/2021 (sotto allegata) risolve il dubbio sollevato da un contribuente in merito alle implicazioni della separazione coniugale sulle agevolazioni prima casa, se la coppia, entro 5 anni dall'acquisito e prima dell'udienza di comparizione per formalizzare l'accordo, vende l'immobile che era destinato alla vita coniugale.

Acquisito, vendita prima casa e separazione dei coniugi

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Un contribuente si rivolge all'Agenzia delle Entrate per sottoporle un quesito avente ad oggetto le agevolazioni previste per la prima casa. Costui fa presente all'Agenzia di aver acquistato un immobile nel 2019, dopo il matrimonio, per adibirlo ad abitazione della famiglia, per la quota indivisa del 50% a ciascuno dei coniugi.

Nel 2021, a causa della crisi del rapporto coniugale, si separa dalla moglie e viene depositato il ricorso per la separazione consensuale. In accordo con la moglie mette quindi in vendita l'immobile acquistato stante la cessazione del rapporto di coniugio.

L'immobile viene venduto entro i cinque anni dall'acquisto e nell'accordo di separazione i coniugi richiamano la risoluzione n. 80/E del 2019 in cui si afferma che in presenza di detta condizione temporale le agevolazioni prima casa non si perdono.

Il contribuente, alla luce di questi fatti, chiede se le agevolazioni prima casa vengono conservate anche se la vendita si realizza dopo il deposito del ricorso di separazione, ma prima della data dell'udienza di comparizione delle parti necessaria a formalizzare detto accordo.

Ok agevolazioni se la cessione è prevista da clausole della separazione

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L'Agenzia

delle Entrate, dopo avere richiamato la normativa in materia d'imposta di registro, nella parte in cui prevede l'agevolazione in relazione all'acquisto della prima casa e quella che ha introdotto nuove norme in materia di scioglimento del matrimonio, chiarisce che per non perdere le agevolazioni prima casa, il trasferimento dell'immobile deve essere riconducibile a un accordo tra i coniugi omologato dal giudice, con cui vengono regolati i rapporti di natura patrimoniale dopo la separazione o il divorzio e avente la finalità di risolvere il rapporto coniugale.

Dal ricorso per la separazione consensuale che è stato allegato dal contribuente si evince che i coniugi in hanno acquistato l'immobile con le agevolazioni prima casa per viverci insieme dopo il matrimonio e che lo hanno venduto a causa della crisi matrimoniale. Gli stessi hanno richiesto al giudice di dare atto di questo nell'accordo di separazione, proprio per non perdere le agevolazioni.

Per l'Agenzia, poiché la vendita dell'immobile si è realizzata dopo il deposito del ricorso, a procedimento instaurato, l'atto deve ritenersi relativo al procedimento di separazione e quindi idoneo a non fare perdere le agevolazioni prima casa.

Si ricorda infatti che con la risoluzione n. 80/E del 2019 l'Agenzia ha avuto il pregio di precisare che: "in linea con la ratio dell'articolo 19 - della legge n. 74/1989 - (volto a favorire gli atti e le convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell'intento di regolare 'sotto il controllo del giudice' i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio), ... la cessione, a terzi, di un immobile oggetto di agevolazione 'prima casa', in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio".

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Scarica pdf Ag. Entrate n. 651/2021

Foto: 123rf.com
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