La Cassazione precisa che la morte del feto determinata dai sanitari è un vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale e il relativo pregiudizio rileva in ordine a diversi aspetti

Morte del feto in utero e danni non patrimoniali

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La morte del feto nel grembo della madre, provocato dalla negligenza e imperizia della condotta dei sanitari, altro non è che "un vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale", sicché il relativo pregiudizio rileva sia in virtù della sofferenza interiore eventualmente patita sul piano morale soggettivo nel momento in cui la perdita del congiunto viene percepita nel proprio vissuto interiore, sia in quella ulteriore e diversa che eventualmente si rifletta in termini dinamico-relazionali sui percorsi di vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita.

Pertanto, dinamiche come panico, incubi e mutamento delle abitudini di vita subiti dalla gestante in conseguenza della morte del feto, non possono considerarsi come un danno assolutamente avulso rispetto alla domanda di risarcimento formulata ex art. 2059 del codice civile.

È questa la conclusione a cui è giunta la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 26301/2021 (qui sotto allegata) pronunciandosi sull'istanza di una coppia che ha convenuto in giudizio l'ASL per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza della morte del feto portato in grembo dalla madre.

In dettaglio, essi sostengono che l'esito infausto della gravidanza sia attribuibile all'omessa diagnosi di ipossia fetale, all'omesso trattamento terapeutico e ai ritardi imputabili agli operatori sanitari che non avevano eseguito prontamente il taglio cesareo che, con elevata probabilità, avrebbe evitato la sofferenza del feto e la sua morte.

Danno da perdita del rapporto parentale

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La domanda viene accolta dal Tribunale, trovando le conclusioni di parte conferma altresì nella CTU medico-legale disposta in tale sede, sia quanto ai profili di negligenza e imperizia a carico dei sanitari, sia con riguardo alle elevate probabilità di sopravvivenza della nascitura ove il cesareo fosse stato eseguito tempestivamente.

Da qui la condanna dell'ASL al risarcimento dei danni non patrimoniali "per perdita del frutto del concepimento", decisione contro la quale i genitori ricorrono in appello per ottenere la liquidazione di un maggiore importo.

Tale ricorso viene però respinto in toto dalla Corte territoriale che, tra l'altro, rigetta le istanze istruttorie ritenute fonte di un'inammissibile "mutatio libelli": in particolare, il collegio ritiene che il panico, gli incubi notturni e il mutamento delle abitudini di vita patiti dalla gestante in conseguenza alla morte del feto in utero rappresentino un danno "assolutamente avulso rispetto alla domanda di risarcimento per i danni non patrimoniali patiti per la perdita del frutto del concepimento".

Una conclusione che la Cassazione non ritiene assolutamente condivisibile. In primis, gli Ermellini sottolineano come quello che la sentenza impugnata definisce, riduttivamente e impropriamente, "danno da perdita del frutto del concepimento", circoscrivendolo nella sua reale dimensione funzionale, altro non è che "un vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale".

Rilevanza del pregiudizio alla vita privata e familiare

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La Corte territoriale, si legge in sentenza, ha omesso di considerare come la tutela del concepito abbia fondamento costituzionale e, in tale prospettiva, rileva non solo la tutela della maternità sancita dall'art. 31, secondo comma, della Costituzione, ma quanto viene stabilito più in generale dall'art. 2 della Carta che "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito" (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 27/1975)

Pertanto, i componenti del consorzio familiare devono ritenersi legittimati a far valere una pretesa risarcitoria che trova fondamento negli artt. 2043 e 2059 c.c., nonché nella Costituzione e all'art. 8 della CEDU, che dà rilievo al diritto alla protezione della vita privata e familiare.

Tale tipologia di pregiudizio, sottolinea la Cassazione, rileva nella sua duplice e non sovrapponibile dimensione morfologica "della sofferenza interiore eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella ulteriore e diversa che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi di vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita" (cfr. Cass. 11 novembre 2019 n. 28989).

In conclusione, aspetti come il panico, gli incubi e il mutamento delle abitudini di vita conseguenti alla morte del feto in utero non possono considerarsi affatto come un tipo di danno assolutamente avulso rispetto alla domanda di risarcimento formulata ex art. 2059, come ha erroneamente affermato il giudice a quo.

Sofferenza morale: prova anche a mezzo di presunzioni semplici

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Viene ritenuta altrettanto errata l'affermazione, sempre contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui sarebbero diversi il danno non patrimoniale causato dalla perdita del frutto del concepimento e quello consistente negli strascichi che quel lutto ha lasciato nell'animo dei protagonisti.

La Cassazione invita il giudice del rinvio a tenere conto di quanto affermato recentemente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 8887/2020) in tema di danno da perdita del rapporto parentale, valorizzando appieno l'aspetto della sofferenza interiore patita dai genitori, in quanto "la sofferenza morale, allegata e poi provata anche solo a mezzo di presunzioni semplici costituisce assai frequentemente l'aspetto più significativo del danno de quo".

Viene inoltre posta in evidenza una "radicale differenza" sussistente tra il danno per la perdita del rapporto parentale e quello correlato alla sua compromissione dovuta a macrolesione del congiunto rimasto in vita, caso nel quale è la vita di relazione a subire profonde modificazioni in pejus.

Per i magistrati, tale differenziazione appare rilevante da un punto di vista qualitativo/quantitativo del risarcimento: "se è vero che, come insegna la più recente ed avveduta scienza psicologica, quella della cosiddetta elaborazione del lutto è un'idea fallace, poiché camminiamo nel mondo sempre circondati dalle assenze che hanno segnato la nostra vita e che continuano ad essere presenti tra noi" e "il dolore del lutto non ci libera da queste assenze, ma ci permette di continuare a vivere e di resistere alla tentazione di scomparire insieme a ciò che abbiamo perduto".

In conclusione, si legge nella parte motiva del provvedimento, "il vero danno nella perdita del rapporto parentale è la sofferenza, non la relazione. È il dolore, non la vita, che cambia, se la vita è destinata, sì, a cambiare, ma, in qualche modo, sopravvivendo a se stessi nel mondo".

Scarica pdf Corte di Cassazione Civile, sentenza 26301/2021

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