Il Giudice di Pace di Ivrea applica il cumulo giuridico per le violazioni commesse nella stessa data stante i principi di ragionevolezza e proporzionalità tra sanzioni e offensività della violazione

Plurimi passaggi con il rosso: possibile il cumulo giuridico

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Plurimi passaggi col rosso conducono a ben nove sanzioni elevate nei confronti dell'automobilista e riguardanti trasgressioni accertate, tuttavia, in due sole giornate seppur diverse. Tuttavia, possibile applicare il criterio del cumulo giuridico, con il risultato di un'unica sanzione per le violazioni commesse nella stessa data, che vengono interpretate alla stregua dell'unica azione od omissione di cui all'art. 198 del Codice della Strada.


Lo ha deciso il Giudice di Pace di Ivrea nella sentenza n. 433/2021 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di una conducente assistita dalla Globoconsumatori Onlus che aveva proposto opposizione contro nove ordinanze prefettizie che traevano origine da altrettanti verbali per passaggio con il rosso.

Legittimità delle sanzioni irrogate

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La Polizia locale le aveva infatti contestato in diverse occasioni la violazione dell'art. 146, comma 3, C.d.S. per aver il suo veicolo superato la linea di arresto all'intersezione automatizzata proseguendo la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa nel uso senso di marcia. Tale violazione non era stata immediatamente contestata in quanto rilevata a mezzo di apparecchiatura regolarmente omologata.


E, in effetti, nel caso in esame, il giudice onorario ritiene che le sanzioni irrogate siano legittime: il veicolo dell'opponete una volta impegnata la corsia di selezione, avrebbe dovuto seguirne la disciplina dettata dalla segnaletica dedicata, semaforica e orizzontale, che imponeva l'arresto del mezzo all'incrocio. Invece, il mezzo aveva oltrepassato la linea d'arresto e proseguito la marcia impegnando completamente e superando l'area di intersezione, cosi realizzando l'infrazione descritta in verbale.


Le legittimità della sanzione, si legge nel provvedimento, è assicurata dalla rilevazione fotografica e l'apparecchiatura utilizzata risulta altresì correttamente installata in quanto preceduta da idoneo provvedimento autorizzativo emesso dall'organo amministrativo competente.

Identiche contestazioni e cumulo giuridico

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Ciononostante, stante il numero di identiche contestazioni elevate e la conseguente onerosità della sanzione complessiva, il giudice onorario ritiene di poter applicare il criterio del cumulo giuridico ex art. 8, comma 1, L. 689/81, nonché l'art. 198 C.d.S. in relazione alle violazioni commesse nel medesimo giorno.


Come noto, il Codice della Strada stabilisce al menzionato art. 198 (Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie) il principio del cumulo giuridico per quanto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie: in pratica, salvo sia diversamente stabilito dalla legge, la norma prevede che chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Il secondo comma deroga poi alla previsione suddetta stabilendo che il trasgressore soggiaccia, invece, alle sanzioni previste per ogni singola violazione qualora violi i divieti di accesso o gli altri obblighi e divieti o limitazione previsti in ambito di aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato.

Il Codice della Strada ha dunque mutuato nel settore delle sanzioni amministrative il sistema tipizzato, in sede penale, dalla Legge n. 689/81


Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito in diverse occasioni (cfr. ex multis Cass. n. 5252/2011) che, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, la L. n. 689/1981, art. 8, prevede il cumulo cosiddetto "giuridico" delle sanzioni per le sole ipotesi di concorso formale, omogeneo od eterogeneo, di violazioni, ossia nelle ipotesi di più violazioni commesse con un'unica azione ad omissione, mentre non lo prevede, invece, nel caso di molteplici violazioni commesse con una pluralità di condotte. In tale ultima ipotesi non si ritiene applicabile per analogia la normativa in materia di continuazione dettata per i reati dall'art. 81 del codice penale.

Ragionevolezza, proporzionalità e offensività della violazione

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Nel provvedimento in commento, il Giudice di Pace di Ivrea ha deciso di ricorrere al cumulo giuridico in virtù di una serie di elementi: oltre a fare riferimento al numero di sanzioni elevate e all'onerosità complessiva, il giudicante richiama anche i principi di ragionevolezza e proporzionalità tra le sanzioni applicate e l'offensività della violazione considerata.

Ancora, la sentenza menziona "l'evidente sproporzione tra l'offensività della singola violazione e la misura della sanzione complessiva comminata" (che supera i 4mila euro) e considera, infine, quel generale principio di equità sociale a fronte del presumibile e significativo impatto della gravosa sanzione comminata sulla conduzione della vita familiare della ricorrente.

Sulla base di tali ragioni viene ritenuto corretto applicare il criterio del cumulo giuridico in relazione alle violazioni commesse nella stessa giornata: la conseguenza è che, per ciascuna serie di dette violazioni avvenute nella medesima data, viene applicata una sola sanzione in quanto quelle compiute in un unico giorno vengono interpretate alla stregua dell'azione od omissione citata dalla norma. Delle nove ordinanze complessive, in conclusione, ne vengono confermate solo due, poiché quattro violazioni sono concretizzate in una data e cinque in altra data.


Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace Ivrea sentenza n. 433/2021

Foto: 123rf.com
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