La legge 290 del 6 dicembre 2006, pubblicata nella G.U. n.285 del 7 dicembre 2006, stabilisce che “ La legge 24 febbraio 1992, n.225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi, si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile”. La norma esclude definitivamente tra i soggetti beneficiari della sospensione contributiva tutto il settore “pubblico” ed i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non interessati dal provvedimento di sospensione.
Inps, Circolare 23.3.2007 n° 65
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Legge elettorale. Personale, eguale, libero e segreto: che cosa resta del nostro voto
- Fine vita: la Consulta legittima la disciplina
- Errore del notaio: se lo scopri dopo quindici anni perdi la casa e nessuno paga il danno
- Associazioni professionali: quando è dovuta l'IRAP
- Fuga dopo incidente stradale: niente riduzione sospensione patente


