Il decreto del Ministero del Lavoro del 5 luglio 2021, in vigore dal 1° luglio, disciplina le modalità estensive dell'ISEE corrente

Estesa l'applicazione dell'ISEE corrente

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Con il decreto del Ministero del Lavoro del 5 luglio 2021, pubblicato in GU il 25 agosto 2021 (sotto allegato) si disciplinano le modalità estensive dell'ISEE corrente. Ricordiamo che l'ISEE corrente, in base a quanto previsto dall'art. 2 del Dpcm n. 159/2013, che contiene il Regolamento per la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE, viene calcolato in relazione ad un periodo di tempo più ravvicinato rispetto al momento in cui viene chiesta la sua presentazione, in presenza di determinate condizioni e che può sostituire in certi casi l'ISEE ordinario.

I nuovi casi di presentazione dell'ISEE corrente

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L'art. 2 del decreto prevede che "A decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, l'ISEE corrente, in presenza di un ISEE in corso di validità, può essere presentato anche se l'Indicatore della situazione patrimoniale calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria."

L'ISEE corrente di cui sopra sarà valido fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene presentato il modulo sostitutivo per la successiva erogazione delle prestazioni. La validità fino al 31 dicembre è prevista anche quando, ricorrendo le condizioni per l'aggiornamento della componente reddituale dell'ISEE corrente e della componente patrimoniale, queste vangano aggiornate, a meno che non intervengono variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti. In quest'ultimo caso, l'ISEE corrente viene aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Se poi dopo la presentazione di un ISEE corrente vi sono i presupposti per aggiornare o la parte patrimoniale o quella reddituale e viene presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica, anche l'altra componente deve essere aggiornata.

Nuovo modulo per l'ISEE corrente

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L'INPS entro 30 giorni dall'emanazione di detto decreto ha il compito di proporre "il modulo integrativo della DSU contenente le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale riferito all'anno precedente, con riferimento a ciascuno dei componenti del nucleo familiare."

Omissioni e difformità dei dati

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In relazione all'attestazione dell'ISEE corrente, l'INPS può rilevare eventuali omissioni o difformità, rispetto a quanto dichiarato, consultando le comunicazioni obbligatorie.

L'Agenzia delle Entrate invece, effettuando specifici controlli automatici, individua e mette a disposizione dell'INPS la presenza di eventuali di omissioni o divergenze dei dati auto-dichiarati rispetto a quelli presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, comprese anche discordanze su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare.

In sede di attestazione dell'ISEE corrente sono riportate inoltre, per quanto riguarda, il patrimonio mobiliare, le informazioni relative al singolo componente e del nucleo familiare.

In caso di omissioni o difformità il soggetto che richiede la prestazione può presentare un nuovo modulo DSU o utilizzare quello in cui sono state rilevate discrepanze e omissioni, anche se in questo caso chi eroga la prestazione potrà chiedere la documentazione necessaria per dimostrare che i dati presentati sono completi e corretti.

Controlli periodici dei dati auto dichiarati

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I dati auto-dichiarati, mano a mano che sono disponibili vengono controllati, anche dopo il rilascio dell'attestazione ISEE, per la verifica di coerenza con le comunicazioni obbligatorie. L'INPS esegue il controllo dei dati di concerto con l'Agenzia delle entrate utilizzando le comunicazioni obbligatorie, le informazioni pertinenti che sono disponibili nell'Anagrafe tributaria e negli archivi dell'INPS e le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei vari componenti del nucleo familiare, scambiati in base ad accordi convenzionali.

Questi controlli vengono effettuati dall'INPS in base a un piano annuale che viene presentato ad a un tavolo tecnico a cui prendono parte anche l'Agenzia delle entrate e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che possono chiederne la modifica.

Se le omissioni e/o le discordanze sono rilevate dopo il rilascio dell'attestazione dell'ISEE corrente, quella che è presente nel Sistema informativo ISEE viene sostituita con quella che contiene le omissioni e le difformità e di questo il beneficiario viene informato via pec o con mail ordinaria o per mezzo dell'intermediario indicato nella DSU di ISEE corrente.

Gli enti che erogano le prestazioni, INPS compreso, anche per eseguire i controlli, accedono al Sistema informativo ISEE e se rilevano omissioni o difformità possono, anche se l'erogazione è in corso, chiedere idonea documentazione in grado di dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

Se poi emerge l'indebita fruizione di prestazioni agevolate a causa di dichiarazioni mendaci, il dichiarante non potrà ottenere il rilascio dell'ISEE corrente per due anni "applicandosi le sanzioni di decadenza dai benefici e penali di cui ivi agli articoli 75 e 76."

Scarica pdf Ministero Lavoro decreto 5 luglio 2021

Foto: 123rf.com
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