Per la Cassazione, il mantenimento della figlia di 10 anni non può essere dimezzato adducendo che le stessa, vista l'età, ha scarse esigenze e minori spese

Quantificazione del mantenimento della figlia minore dopo il divorzio

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Il giudice non può dimezzare il mantenimento riconosciuto in favore della figlia minore solo perché lo ritiene "eccessivo" in ragione delle esigenze limitate di una bambina di 10 anni. Nel determinare il mantenimento dei figli si deve tenere conto anche della misura dei redditi dei genitori e del tenore di vita che la figlia ha goduto durante la convivenza con gli stessi. I genitori del resto non sono gravati dal solo obbligo alimentare, ma devono provvedere anche ad altre necessità come quelle sportive, sanitarie, ludiche ecc... Questo il chiarimento fornito dalla Cassazione con l'ordinanza n. 22515/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Il Tribunale dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio di due coniugi e con sentenza parziale conferma l'affido della minore ai Servizi Sociali, ne dispone la collocazione presso la madre e regolamenta tempi e modalità di visita del padre, la divisione dei periodi di vacanza e pone a carico di costui l'obbligo di corrispondere 3.500 euro alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia e il 100% delle spese straordinarie mediche e scolastiche e il 70% di quelle ludiche.

La Corte d'Appello riduce a metà il contributo per il mantenimento della figlia a carico del padre.

La figlia ha il diritto di conservare il mantenimento di 3500 euro

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La madre ricorre in Cassazione sollevando 5 motivi di doglianza.

  • Con il primo motivo contesta la riduzione dell'assegno per il mantenimento della figlia nella misura della metà, perché la decisione non è supportata da un valido iter argomentativo e logico.
  • Con il secondo censura la parte della sentenza in cui riduce il mantenimento per la figlia in base alle spese presumibili che affronterebbe mensilmente per la stessa.
  • Con il terzo si oppone all'onere probatorio che la Corte di Appello pone a suo carico, per quanto riguarda la dimostrazione del diritto della minore di conservare un mantenimento così elevato e invariato rispetto alla separazione.
  • Con il quarto si oppone alla parte della sentenza
    di appello in cui si fa un riferimento generico alle sue risorse economiche e per aver travisato il fatto che la stessa rivestirebbe la carica di sindaco.
  • Con il quinto censura la sentenza per violazione della legge sul divorzio perché la Corte di appello ha violato la giurisprudenza consolidata in materia di competenza funzionale in relazione alla modifica delle condizioni di divorzio per fatti successivi alla pronuncia di primo grado.

I figli devono conservare il tenore di vita goduto durante la convivenza

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La Cassazione si pronuncia prima di tutto sulla rinuncia della donna al quinto motivo di ricorso che dichiara quindi inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse a impugnare. Gli altri motivi invece, non rinunciati, vengono analizzati e decisi nei seguenti termini.

Il primo motivo è fondato e viene accolto, con conseguente assorbimento degli altri 3.

Per la Cassazione ha errato la Corte di Appello nel dimezzare l'importo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia solo perché ritenuto eccessivo per le esigenze di una bambina di 10 anni, sulla base delle spese presumibili che la madre sosterrebbe per la minore.

Tale decisione è stata presa infatti senza un'analisi concreta dei fatti e senza tenere conto del fatto che l'art. 147 cc "obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fino a quando l loro età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione."

Principio confermato anche dall'art. 155 c.c, che impone ai genitori di mantenere i figli in proporzione ai propri redditi tenendo conto delle loro esigenze e del tenore di vita goduto durante la convivenza "secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti."

Leggi anche:

- Il mantenimento dei figli minori

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Scarica pdf Cassazione n. 22515/2021

Foto: 123rf.com
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