Per la Cassazione, la procura alle liti ampia permette al difensore di proporre tutte le domande collegata all'ambito oggettivo della domanda originaria

Procura alle liti al difensore e chiamata del terzo

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La procura alle liti conferita al difensore in modo ampio e onnicomprensivo, nel rispetto della tutela del diritto di difesa e del diritto d'azione, permette al difensore d'intraprendere tutte le iniziative necessarie a tutelare l'interesse del suo assistito, compresa anche la chiamata del terzo a cui ritenga che la causa sia comune. Queste le importanti precisazioni fornite sul contenuto della procura dalla Cassazione n. 22380/2021 (sotto allegata)

La vicenda processuale

Due srl agiscono in via cautelare a cui rimane estranea un'altra srl e a cui partecipa invece una spa. All'esito della fase cautelare le due srl agiscono anche nei confronti della srl rimasta estranea al giudizio cautelare. La spa e la srl contro le quali le due srl agiscono però sollevano il difetto di ius postulandi della difesa delle società attrici, ritenendo che la domanda sia esorbitante rispetto alla procura alle liti conferita.

Il Tribunale pronuncia sentenza non definitiva e ritiene che in realtà la procura conferita dalle due srl sia idonea ad abilitare la difesa delle due srl attrici ad agire anche nei confronti della spa e della srl. Queste ultime appellano la decisione, ma viene rigettata.

Difetto di procura alle liti se non prevede la domanda verso il terzo

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La sentenza della corte di appello viene quindi impugnata in sede di Cassazione per denunciare:

  • con il primo motivo la violazione degli articoli 83 e 84 cpc e la falsa applicazione dell'orientamento giurisprudenziale che fa riferimento ai poteri del difensore, perché se non previste espressamente nella procura, costui non può proporre "domanda di condanna nei confronti di un preteso responsabile solidale non destinatario dell'atto cui la procura
    accede;"
  • con il secondo l'errata interpretazione della disciplina sulla procura alle liti, il cui tenore letterale esclude il conferimento del potere al difensore d'instaurare un giudizio di merito e proporre domanda di condanna anche nei confronti di un altro responsabile solidale diverso rispetto dal destinatario dell'atto in relazione al quale la procura è stata conferita.

La chiamata del terzo a cui è comune la causa è compresa nella procura ampia

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La Cassazione però rigetta il ricorso, richiamando anche le corrette valutazioni della Corte d'Appello sulla questione della procura, che nella motivazione hanno avuto il pregio anche di richiamare una SU, la quale ha ribadito che: "la procura alle liti conferita in termini ampi ed onnicomprensivi (nella specie, "con ogni facoltà") è "volta a far conseguire alla parte per il tramite della difesa di un difensore abilitato, un determinato risultato giuridico, facoltizzando il difensore a introdurre le iniziative giudiziarie funzionali allo scopo (salvo che non siano precluse dalla necessità di una procura speciale), non è ravvisabile diversità di situazioni tra il convenuto che svolga domanda riconvenzionale oppure che chiami in causa un terzo facendo valere la garanzia impropria, pur non essendo munito di specifico mandato ad hoc, e l'attore che, evocato nel procedimento cautelare un determinato soggetto, convenga poi nel giudizio di merito anche altro soggetto nei cui confronti svolgere la stessa domanda proposta nei confronti del resistente originario, pur avvalendosi della procura rilasciata per l'instaurazione del giudizio cautelare."

Nel caso di specie la Corte di Appello ha ravvisato che nel caso di specie si è in presenza di una procura speciale e che la stessa ricomprende il potere d'instaurare il giudizio di merito anche nei confronti di soggetti estranei al giudizio cautelare o intervenuti volontariamente nel procedimento. In questo modo si amplia l'ambito soggettivo della controversia, ma non si amplia l'oggetto della stessa perché non è venuta in essere una controversia nuova e distinta che ha ecceduto l'ambito della lite originaria che richiederebbe una nuova procura.

La Cassazione chiarisce inoltre che la riconvenzionale, l'appello incidentale e la chiamata del terzo, anche in garanzia impropria, hanno un elemento comune, esse cioè definiscono la linea difensiva del legale del convenuto nella sua ampia discrezionalità tecnica d'impostare la lite nell'interesse del cliente con il limite del divieto di compiere atti di disposizione come transazioni, rinunce e confessioni.

La Cassazione sente quindi l'esigenza di ribadire il seguente principio "la procura alle liti conferisce al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l'ambito della lite originaria, sicché in essa rientra anche la facoltà di chiamare un terzo in causa, quale corresponsabile o responsabile esclusivo dell'evento dannoso ovvero di altra situazione collegata con la domanda originaria nel suo ambito oggettivo."

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Scarica pdf Cassazione n. 22380/2021

Foto: 123rf.com
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