- Aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia
- Per il padre non è dovuto un mantenimento più elevato
- Corretto aumentare l'assegno di mantenimento per età ed esigenze crescenti
Aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia
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Assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne più elevato. Come giustamente osservato dalla Corte di Appello, la crescita e le aumentate esigenze della ragazza dopo il raggiungimento della maggiore età, ne giustificano l'aumento. Questo quanto sancito dall'ordinanza della Cassazione n. 21993/2021 (sotto allegata).
La vicenda processuale
Il Tribunale dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio di due coniugi e dispone il versamento, a carico del padre e in favore della figlia maggiorenne di 350 euro al mese a titolo di contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ricorre in Appello la ex moglie, deducendo l'errata valutazione da parte del giudice di primo grado delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi. Il marito infatti ha subito un incremento delle proprie risorse dopo la disdetta di un contratto di locazione che comportava per lui un impegno mensile di 500 euro. L'appellante al contrario non ha visto aumentare i propri redditi da lavoratrice dipendente. Criticabile anche la parte della sentenza di primo grado che ha posto a carico della donna le spese giudiziali, visto che la richiesta relativa all'aumento dell'assegno di mantenimento era d'importo contenuto.
In parziale accoglimento dell'appello, la Corte aumenta l'assegno mensile in favore della figlia a 400 euro mensili poiché "la crescita e la maggiore età conseguita dalla figlia" e il tempo trascorso dalla precedente decisione ne giustificano l'aumento di 50 euro, ma non fino all'importo di 500 euro come richiesto dalla madre della ragazza. Il padre infatti nel frattempo è andato in pensione, subendo un decremento del suo redditi, bilanciato in parte dal canone di locazione che non deve più sostenere.
Tutti elementi che conducono anche alla condanna dell'appellato al pagamento della metà delle spese processuali di primo grado e dei due terzi di quelle relative al giudizio di appello.
Per il padre non è dovuto un mantenimento più elevato
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Il padre nel ricorrere in Cassazione solleva tre motivi di ricorso.
- Con il primo contesta la formulazione di fatti nuovi in sede di Appello da parte della ex moglie, che avrebbe invece dovuto presentare un ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898/1970.
- Con il secondo denuncia l'omesso esame del peggioramento delle sue condizioni economiche dopo la sentenza di primo grado e delle condizioni positive della moglie, che abitava in una casa di proprietà ed era proprietaria di un altro immobile. Lamenta infine il mancato aumento delle esigenze della figlia dopo la pronuncia di primo grado.
- Con il terzo infine lamenta la ripartizione delle spese processuali, dovendo considerare controparte soccombente.
Corretto aumentare l'assegno di mantenimento per età ed esigenze crescenti
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Da rigettare per la Corte di Cassazione il ricorso dell'ex marito. Il primo motivo è infondato perché il giudice d'appello, nel rispetto del principio della domanda e della disponibilità, è tenuto a prendere in considerazione l'evoluzione delle condizioni delle parti dopo la separazione e il divorzio, nelle more del giudizio. Nel caso di specie è legittimo quindi l'appello presentato per ottenere la modifica dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne e non autosufficiente, anche per i fatti verificatisi nelle more, in quanto il giudice dell'appello deve tenere conto anche dei mutamenti sopravvenuti delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti.
Infondato il secondo motivo, perché la Corte ha esaminato ogni questione relativa alle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali delle parti nell'accogliere la richiesta di aumento del mantenimento per figlia.
Da ultimo deve ritenersi infondato il terzo motivo, perché diretto a mettere in discussione i criteri di liquidazione delle spese processuali, che devono comunque ritenersi corrette visto che la Corte ha compensato solo parzialmente le spese in virtù del parziale accoglimento dell'istanza di aumento del mantenimento per la figlia.
Scarica pdf Cassazione n. 21993/2021• Foto: 123rf.com