Rigettato dal Tribunale di Roma il ricorso di una lavoratrice contro il provvedimento di sospensione da mansioni e retribuzione per il rifiuto a vaccinarsi contro il Covid

Sospesa la lavoratrice che non vuole vaccinarsi contro il Covid

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Rigettato il ricorso di una lavoratrice contro il provvedimento di sospensione dal lavoro senza retribuzione dopo che il medico competente ha accertato la sua idoneità al lavoro, ma con limitazioni, per problemi a sollevare pesi superiori a 7 chili e per il rifiuto a sottoporsi alla vaccinazione contro la SARS Cov.

Per il Tribunale infatti il prestatore di lavoro deve collaborare con il datore all'obbligo garantire la sicurezza del posto di lavoro e la salute di colleghi e clienti. Giustificata quindi non solo la sospensione dalle mansioni, ma anche dalla retribuzione, visto che il datore può rifiutare legittimamente le prestazioni vietate dal medico competente e non retribuirle. Questo quanto deciso dal Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18441/2021 (sotto allegata).

La lavoratrice contesta la sospensione della datrice

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Una lavoratrice ricorre al Tribunale del Lavoro di Roma, narrando di essere stata sottoposta a visita dal medico competente, il quale l'ha dichiarata "idonea con limitazioni" a svolgere le sue mansioni lavorative, a causa della sua difficoltà a sollevare carichi superiori ai sette chilogrammi per problemi alla schiena e al rifiuto della stessa a sottoporsi alla vaccinazione per il Covid19.

Per le suddette ragioni, la datrice l'ha sospesa dal lavoro e dalla retribuzione a partire dal primo luglio 2021 "fino a un eventuale giudizio di revisione del giudizio d'idoneità o cessazione delle limitazioni."

Il prestatore deve collaborare alla sicurezza e alla salute del posto di lavoro

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Il Giudice adito però fa presente che dall'organigramma dell'azienda si evince l'assenza di posizioni lavorative adatte alla professionalità della lavoratrice, per poterla reimpiegare.

Contrariamente a quanto affermato dalla stessa, quindi, il provvedimento del datore non ha natura disciplinare collegato al rifiuto di vaccinarsi. La sospensione è motivata piuttosto dalla parziale idoneità della dipendente alle mansioni a cui è addetta, nel pieno rispetto di quanto sancisce l'art. 2087 c.c, il quale dispone che: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro."

Il Tribunale di Roma fa inoltre presente che la recente ordinanza del 19 maggio 2021 del Tribunale di Modena, nel richiamare l'art. 20 del Dlgs n. 81/2008, ha messo in evidenza che le azioni od omissioni del lavoratore producono effetti anche sulla salute delle persone presenti sul posto di lavoro e che è dovere degli stessi collaborare con il datore, osservare e far osservare le istruzioni da questo impartire a tutela della sicurezza e della salute.

Sul lavoratore grava infatti un obbligo giuridicamente rilevante di collaborazione con il datore, che vi è tenuto ai sensi dell'art. 2087 c.c., in materia di sicurezza sul lavoro, che rischia di essere depotenziato se il prestatore di lavoro non fa il suo dovere.

Per quanto riguarda poi la contestazione relativa alla sospensione della retribuzione il Tribunale di Roma, richiamando la sentenza n. 6750/2015 del Tribunale di Verona e la Cassazione n. 7619/1995 fa presente che "se le prestazioni lavorative sono vietate dalle prescrizioni del medico competente con conseguente legittimità del rifiuto datoriale di riceverle il datore non è tenuto al pagamento della retribuzione."

Il Giudice del Lavoro segnala infine che la sentenza già menzionata del Tribunale di Modena ha sottolineato anche che: "la protezione e la salvaguardia della salute dell'utenza rientra nell'oggetto della prestazione esigibile". Per cui nel momento in cui il lavoratore adduce un rifiuto ingiustificato, la prestazione lavorativa risulta inutile e irricevibili da parte del datore perché non è in grado di soddisfare il suo interesse come previsto dal contratto di lavoro.


Scarica pdf Tribunale Roma n. 18441/2021

Foto: 123rf.com
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