Decreto sostegni bis: sospesi i termini di scadenza delle cambiali, esteso il bonus affitti e credito d'imposta per chi acquista strumenti per i pagamenti elettronici

Decreto Sostegni bis: aiuti per la liquidità delle imprese

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Il decreto Sostegni bis, nell'attesa della definitiva conversione in legge al Senato, tra le diverse misure pensate per sostenere le imprese nel titolo II ha disciplinato quelle per l'accesso al credito a la liquidità delle imprese. Vediamo le più interessanti.

Termini di scadenza delle cambiali sospesi fino al 30 settembre

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La prima misura finalizzata a garantire maggiore liquidità che si vuole segnalare è stata inserita con un emendamento. Si tratta del comma 7 bis, aggiunto all'art. 13 il quale dispone testualmente che: "I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso."

Con questa disposizione si va quindi a riprendere quanto stabilito l'anno scorso dall'art. 11 del decreto n. 23/2020, che al comma 1 stabiliva la sospensione dei termini di scadenza fino al 30 agosto 2021 dei vaglia cambiari, delle cambiali e degli altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva.

La disposizione però non sospende solo i termini di scadenza dei titoli di credito, essa dispone anche, la cancellazione d'ufficio dei protesti levati dal primo febbraio fino al 30 settembre 2021.

Bonus affitti anche per imprese con ricavi superiori ai 15 milioni di euro

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La seconda misura del decreto Sostegni finalizzata alla liquidità delle imprese è il bonus affitti, che viene riconosciuto anche alle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro, in relazione ai canoni versati in ciascuno dei mesi compresi tra gennaio e maggio 2021, purché l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi conseguiti tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 risulti inferiore almeno del 30%.

Credito d'imposta per chi noleggia o acquista strumenti per il pagamento elettronico

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Interessante anche il credito d'imposta parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo o alle spese di convenzionamento o a quelle sostenute per il collegamento tecnico degli strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, che viene riconosciuto in favore di chi esercita attività d'impresa, arte o professione e che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali.

Per poter beneficiare di questo credito d'imposta, i soggetti destinatari devono sostenere le spese sopra indicate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022.

Il credito d'imposta non viene riconosciuto in misura fissa, ma nelle seguenti percentuali:

  • 70 % per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • 40 % per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente ammontano a più 200.000 euro e fino a 1 milione;
  • 10 % per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente risultano compresi tra più di 1 milione di euro e 5 milioni di euro:

Leggi anche Decreto sostegni bis: tutte le misure


Foto: 123rf.com
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