Per la Cassazione, va riattivato il procedimento disciplinare dopo la definizione di quello penale. La P.A. esercita il potere disciplinare anche se il dipendente sospeso è ormai in pensione

Pubblico impiego e licenziamento del dipendente collocato a riposo

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In tema di pubblico impiego contrattualizzato, qualora il dipendente sia stato sospeso in via cautelare in attesa della definizione del procedimento penale a suo carico, a conclusione dello stesso l'amministrazione è tenuta a riattivare l'iniziativa disciplinare nei confronti del lavoratore.


Ciò anche nel caso in cui il suddetto procedimento penale si sia chiuso con una sentenza di non luogo a procedere, ad esempio causa prescrizione: infatti, l'estinzione del reato non determina l'automatica archiviazione del procedimento disciplinare, potendo comunque risultare un inadempimento sanzionabile su tale piano.


L'interesse all'esercizio dell'azione disciplinare da parte della P.A. permane anche nel caso in cui, nel frattempo, il dipendente sia stato collocato in pensione. Conclusioni che si giustificano alla luce del fatto che il datore pubblico è tenuto a intervenire anche per salvaguardare interessi collettivi di rilevanza costituzionale.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 18944/2021 (sotto allegata) rigettando il ricorso di ex dipendente pubblico che aveva impugnato il licenziamento per giusta causa.


Tale impugnazione era stata accolta in prima battuta dal Tribunale, sul rilievo che il licenziamento era stato assunto nella sua completezza ed efficacia dopo l'avvenuto pensionamento del dipendente, e quindi in assoluta carenza del potere disciplinare e sanzionatorio in capo al datore di lavoro.


Una decisione poi riformata dalla Corte d'Appello che, dando ragione al Comune ricorrente, ricostruiva la vicenda relativa al licenziamento, irrogato al dipendente a seguito della riapertura del procedimento disciplinare a suo carico, dopo che il lavoratore era stato sospeso dal servizio in via cautelare in attesa della definizione del processo penale, conclusosi con sentenza irrevocabile.


Per la Corte territoriale, pur in presenza del collocamento a riposo, permaneva comunque in capo al datore di lavoro il potere disciplinare. Una conclusione contestata dal dipendente innanzi alla Corte di Cassazione, ma senza esito positivo, in quanto gli Ermellini ritengono di dover definitivamente confermare il licenziamento.

Onere di riprendere l'iniziativa disciplinare

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Richiamando un orientamento (cfr. ex multis Cass. n. 20914/2019) ritenuto condivisibile, il Collegio rammenta che "in tema di pubblico impiego contrattualizzato, qualora sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale, l'interesse all'esercizio dell'azione disciplinare da parte della pubblica amministrazione permane anche nell'ipotesi di sopravvenuto collocamento in quiescenza del dipendente".


Ciò, non solo, "per dare certezza agli assetti economici tra le parti ma anche per finalità che trascendono il rapporto di lavoro già cessato, poiché il datore pubblico è pur sempre tenuto a intervenire a salvaguardia di interessi collettivi di rilevanza costituzionale, nei casi in cui vi sia un rischio concreto di lesione della propria immagine".


Dunque, è onere del datore di lavoro attivare o riprendere l'iniziativa disciplinare al fine di valutare autonomamente l'incidenza dei fatti già sottoposti al giudizio penale e definire il destino della sospensione cautelare, legittimando, in difetto, la pretesa del lavoratore a recuperare le differenze stipendiali fra l'assegno alimentare percepito e la retribuzione piena che sarebbe spettata in assenza della misura cautelare.


Tale conclusione vale anche alla luce della riforma Madia, ad opera del d.lgs. n. 75/2017, che ha riscritto, semplificandolo, l'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. Infatti, ha trovato in tal modo consacrazione quell'approdo interpretativo che, facendo leva sulle peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. rispetto a quello privato, sostiene il perdurante interesse all'accertamento della responsabilità disciplinare a fini che trascendono il rapporto già cessato, ma che rispondono comunque ai principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità che, per volontà del legislatore costituzionale, devono sempre caratterizzare l'azione della pubblica amministrazione.

Niente automatica archiviazione del procedimento disciplinare

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Inutile per il ricorrente dedurre che la riattivazione del procedimento disciplinare è intervenuta a seguito di una sentenza dichiarativa della prescrizione.


Per la Suprema Corte, infatti, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio generale secondo cui il giudicato non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità.


Inoltre ,si legge nel provvedimento, la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato non determina l'automatica archiviazione del procedimento disciplinare perché non si può escludere che lo stesso, inidoneo a fondare una responsabilità penale, possa comunque integrare un inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare.

Scarica pdf Cassazione Civile sentenza 18944/2021

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