La Cassazione precisa che il giudice può ignorare le conclusioni della CTU ma non misconoscerla del tutto

Il giudice può ignorare le conclusioni della CTU ma non misconoscerla

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Il giudice non può ignorare completamente una CTU tanto da non valutare nella motivazione le conclusioni al cui la stessa è arrivata. Questo quanto affermato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 18956/2021 (sotto allegata) al termine di una causa intrapresa per richiedere la demolizione di un manufatto realizzato nel vano scale del secondo piano di un edificio condominiale. Domanda che il tribunale rigetta, accogliendo per la parte restante le domande degli attori. Rigetto che in sede di appello riguarda sia le istanze degli appellanti principali che di quelli incidentali.

Omessa valutazione della CTU in sede di appello

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Ricorrono in Cassazione gli appellanti incidentali sollevando due motivi di doglianza:

  • con il primo lamentano l'omesso esame da parte del giudice della CTU e di fatti ritenuti decisivi per la decisione, rilevando che dalla sentenza non emerge in alcun modo che in appello è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio. Non solo, i giudici hanno affermato che la prova dei fatti addotti non poteva essere data con CTU, stante l'assenza di altre prove;
  • con il secondo denunciano invece la mancata applicazione degli artt. 1102 e 120 c.c.

Il giudice è obbligato a valutare la consulenza tecnica d'ufficio

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La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello in diversa composizione anche per regolare le spese del giudizio di legittimità.

Per Gli Ermellini il primo motivo di ricorso merita di essere accolto perché nella Cassazione n. 2736/2019 è giunta ad affermare che: "se ignorare gli esiti di una CTU perché implicitamente ritenuti non convincenti è consentito e fa parte della facoltà del giudice di selezionare, dall'istruttoria, ai fini di richiamarli in sentenza, i soli dati che ritiene di porre a fondamento del proprio convincimento, smentire il fatto storico dell'essere stata espletata la consulenza mina la solidità della motivazione perché implicitamente dimostra che non è stato preso minimamente in considerazione, non perché non convincente, ma perché non si è neppure preso in considerazione il dato storico che essa sia stata effettuata, un elemento istruttorio di rilievo come la consulenza, attraverso il quale, unitamente alle altre risultane istruttorie, il danneggiato intendeva provare la difettosità del prodotto utilizzato. Non è consentito quindi ignorare o a negare la consulenza come se, come fatto storico processuale, non si fosse mai verificato, andandosi incontro, diversamente, al vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o (nel nostro caso) dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo."

Conclusioni che risultano perfettamente calzanti anche per il caso di specie, in quanto che la Corte d'Appello ha dimenticato di aver disposto la CTU, tanto da avere precisato nella sentenza che alla mancanza probatoria degli appellanti incidentali non si sarebbe potuto sopperire neppure con una CTU, che nel caso di specie però è stata disposta ed esperita e come tale doveva essere valutata.

Leggi anche La consulenza tecnica d'ufficio (CTU)

Scarica pdf Cassazione n. 18956/2021

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