Per la Consulta è incostituzionale la sospensione della prescrizione dei reati determinata dal rinvio delle udienze a causa dell'emergenza Covid

Incostituzionale la sospensione della prescrizione

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La Corte Costituzionale con la sentenza n. 140/2021 (sotto allegata) dichiara l'incostituzionalità del comma 9, art. 83, DL n. 18/2020 che così dispone: "Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020."

Per la Consulta la sospensione della prescrizione prevista nel caso in cui il capo dell'Ufficio giudiziario disponga un rinvio d'udienza, decisione rientrante nelle misure organizzative finalizzate a contrastare l'emergenza da Covid 19 e a contenerne i risvolti negativi sull'attività d'udienza, viola il principio di legalità.

Il rinvio d'udienza infatti è una mera misura organizzativa che il capo dell'ufficio giudiziario può adottare. Tale facoltà tuttavia è delimitata molto genericamente dalla legge sia nei suoi presupposti che nelle finalità da perseguire. Facoltà quindi che si pone in contrasto con l'istituto della sospensione della prescrizione, che allungando i tempi di estinzione del reato ha ricadute importanti sulla punibilità del reato. Da qui la necessità che la fattispecie estintiva venga delimitata precisamente nei suoi elementi in modo da garantire conoscenza o conoscibilità sufficienti.

Cura Italia e sospensione della prescrizione: violata la Costituzione

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Tutto ha inizio quando innanzi alla Corte Costituzionale vengono promossi diversi giudizi di legittimità costituzionale relativi all'art. 83, commi 4 e 9, del D.L n. 18/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27."

Detto articolo 83 viene censurato in riferimento al comma 4 "nella parte in cui prevede che il corso della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020 rimanga sospeso, per un periodo di tempo pari a quello in cui sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali" e al comma 9 "nella parte in cui prevede che il corso della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020 rimanga sospeso per un periodo di tempo pari a quello in cui il procedimento è rinviato sulla base delle misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari ai sensi del precedente comma 7, e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020."

Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 83 del dl 18/2020 si fa presente che tale disposizione di fatto "incide sul regime della prescrizione, modificandone la disciplina retroattivamente, in quanto si introduce un'ipotesi di sua sospensione (ex se pregiudizievole per l'imputato) ulteriore per fatti commessi anche prima dell'entrata in vigore della norma, in contrasto, attesa la natura sostanziale della prescrizione, con il principio di legalità e, nello specifico, di quello dell'irretroattività della legge penale, garantito dall'art. 25, secondo comma, Cost. e dall'art. 7 CEDU."

Per quanto riguarda il comma 9 dell'art. 83 del dl 18/2020 si ritiene che: "tale disposizione presenta profili di illegittimità costituzionale analoghi e anche ulteriori rispetto a quelli argomentati con riferimento al precedente comma 4, non essendo la fattispecie riconducibile all'art. 159 cod. pen. perché non sarebbe ravvisabile alcuna ipotesi di sospensione del processo prevista dalla legge, ma solo un discrezionale rinvio d'ufficio del processo. La norma, inoltre, mostrerebbe ulteriori aspetti critici per la irragionevole ed illogica discrezionalità lasciata ai singoli capi degli uffici giudiziari ed ai singoli giudici circa la possibilità di rinviare d'ufficio le udienze con sospensione della prescrizione addirittura fino al 30 giugno 2020."

Sospensione prescrizione per rinvio udienza: viola il principio di legalità

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La Consulta elenca e riassume il contenuto delle varie ordinanze di rimessione e precisa che le stesse sono state sollevate nell'ambito di procedimenti penali pendenti in fase di dibattimento, in relazione ai quali, in caso di dichiarazione d'incostituzionalità delle disposizioni denunciate, i giudici remittenti dovrebbero dichiarare l'estinzione dei reati per decorso del termine massimo di prescrizione. Al contrario, se si applicasse la sospensione dei termini di prescrizione come disposta dalle disposizioni censurate, la prescrizione dei reati non potrebbe essere dichiarata.

Le disposizioni censurate, ricorda la Consulta rientrano nella disciplina emergenziale introdotta per contrastare la diffusione del Covid 19. Il legislatore ha infatti disposto a tale fine una sorta di messa in pausa dell'attività giudiziaria, stabilendo di conseguenza una sospensione della prescrizione dei reati, senza fare distinzioni tra procedimenti relativi a condotte commesse prima o dopo l'introduzione delle suddette norme.

Passando poi all'esame delle censure sollevate rileva che in relazione al comma 4 risultano manifestamente infondate le questioni che ritengono violato il principio di retroattività di cui all'art. 25, secondo comma della Costituzione e inammissibili quelle sollevate per violazione dell'art. 7 CEDU tramite violazione dell'art. 117 della Costituzione.

Diverse invece le conclusioni a cui giunge la Consulta in riferimento al comma 9 dell'art. 83 dopo l'illustrazione delle norme emergenziali succedutesi nel 2020 e delle ragioni per le quali sono state introdotte. Per la Corte infatti è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata per la ritenuta violazione del principio di legalità contemplato dall'art. 25 della Costituzione, comma 2 in quanto la norma "nel prevedere una fattispecie di sospensione del termine di prescrizione, rinvia a una regola processuale, recante la sospensione del processo, il cui contenuto è definito integralmente dalle misure organizzative del capo dell'ufficio giudiziario, così esibendo un radicale deficit di determinatezza, per legge, della fattispecie, con conseguente lesione del principio di legalità limitatamente alla ricaduta di tale regola sul decorso della prescrizione."

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