Il contratto di finanziamento con ammortamento alla francese comporta un effetto anatocistico sugli interessi calcolati, rilevante ai fini dell'usura

Ammortamento alla francese e nullità interessi

[Torna su]

Il tribunale di Roma, come ormai molti tribunali, riconosce che il finanziamento, con ammortamento alla francese, è usuraio (sentenza 2188/2021 sotto allegata).

Il Giudice del Tribunale di Roma accerta dunque in sentenza la nullità della clausole di pattuizione di interessi oltre soglie e dichiara la gratuità del contratto di finanziamento.

La vicenda

Parti finanziate citavano in giudizio l'Istituto erogante il finanziamento, sul Tribunale di Roma eccependo la nullità del contratto sottoscritto per usurarietà del tasso di interesse applicato.

Nell'atto di citazione le parti eccepivano l'applicazione, nel loro contratto di finanziamento, di interessi anatocistici, e lamentavano inoltre la non corrispondenza del tasso effettivamente applicato nel contratto rispetto al tasso nominale indicato nello stesso. Chiedevano dunque, in conseguenza di quanto eccepito, che venisse riconosciuto il superamento del tasso soglia nel contratto sotteso, dichiarando infine la gratuità dello stesso, in applicazione dell'art. 1815 c.c.

Facevano notare, altresì, che nel contratto, come in realtà accade in tutti i contratti di mutuo e/o di finanziamento, il piano di ammortamento alla francese calcolato sul finanziamento comportava un effetto anatocistico e quindi l'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata, comprensiva già di interessi.

Leggi anche Anatocismo bancario: la giurisprudenza conferma l'illegittimità

Sospendevano quindi il pagamento delle rate a seguito delle contestazioni sopra evidenziate, ma l'Istituto di credito segnalava in CRIF i nominativi dei signori, precludendogli così ogni possibilità di accedere al credito al consumo.

Di conseguenza parti finanziate citavano in giudizio l'Istituto di credito, chiedendo al giudice di dichiarare la nullità del contratto per applicazione di interessi usurari, con richiesta di risarcimento del danno d'immagine subito a seguito della segnalazione dei loro nominativi in centrale rischi.

La causa

[Torna su]

Il Giudice assegnava alle parti in giudizio i termini per il deposito delle memorie, ed infine ammetteva i mezzi di prova richiesti, in particolare ammetteva la Consulenza Tecnico d'Ufficio, al fine di verificare se, nel contratto di finanziamento, ci fosse stato o meno il superamento del tasso soglia, sugli interessi applicati, anche in conseguenza del piano di ammortamento alla francese applicato nel contratto.

Il Giudice, a seguito della disamina della perizia econometrica d'ufficio, proponeva alle parti in causa una proposta transattiva, ma la stessa non veniva accettata da alcuna delle parti.

Preso atto del mancato accordo, tratteneva la causa in decisione.

Tasso usurario e nullità interessi

[Torna su]

Le censure mosse dagli attori ai tassi di interesse applicati dalla banca convenuta nel contratto di finanziamento per cui è causa sono molteplici e riguardano anche l'utilizzo, peraltro postumo, di un piano di ammortamento alla francese a rata costante calcolate il regime finanziario composto, anziché in regime finanziario semplice, senza alcuna previsione contrattuale al riguardo. Su tale presupposto, analizza il giudice, gli attori hanno contestato l'indebita applicazione di interessi anatocistici, insiti nel ammortamento alla francese e nel computo degli interessi di mora sull'intera rata scaduta, comprensiva non solo della quota capitale ma anche degli interessi corrispettivi.

"L'applicazione nel calcolo del piano di ammortamento alla francese di un tasso composto pone il problema della necessità di un espressa approvazione, da parte del mutuatario, del regime finanziario composto in sostituzione di quello semplice… ed altro problema si pone con riferimento alla normativa sulla trasparenza bancaria, atteso che non dichiarando nel contratto il regime di capitalizzazione che governo il piano di ammortamento del prestito, si finisce per negare al mutuatario la effettiva conoscenza del meccanismo applicativo degli interessi" si legge in sentenza.

"La capziosa sostituzione della legge dell'interesse semplice con quella dell'interesse composto nel calcolo delle rate di un ammortamento alla francese - circostanza che provoca un innalzamento occulto del tasso di interesse effettivamente applicato - potrebbe comportare - inoltre - in caso di mancata pattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta, anche la violazione dell'articolo 117 TUB, che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto nei contratti bancari il tasso di interesse applicato e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora".

Infine, "il maggior onere a titolo di interessi riconducibili ad un piano di ammortamento alla francese redatto applicando il regime finanziario della capitalizzazione composta, pone l'ulteriore problema del computo di tale costo occultano il calcolo del Tasso effettivo globale annuo TEG da confrontare con il tasso soglia usurario TSU introdotto dalla legge 108 /2008 ai fini della verifica del usurarietà dei tassi pattuiti".

Da qui dunque, a conclusione dell'espletata CTU, "previo accertamento della nullità della clausola di pattuizione degli interessi usurari - il giudice dichiara - la gratuità del contratto di finanziamento" e per l'effetto la condanna dell'istituto alla restituzione delle somme e alla rifusione delle spese processuali.

Scarica pdf Trib. Roma n. 2188/2021
Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
Contatto facebook:  https://www.facebook.com/avvocatoflorianabaldino

E-mail: avv.florianabaldino@gmail.com
Tel.: 3491996463.

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: