La responsabilità del creditore è rilevante ai fini dell'omologa del piano. Il decreto di omologa del tribunale di Napoli

Sovraindebitamento e piano del consumatore

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Diversi sono i Tribunali molto sensibili e molto all'avanguardia nell'applicare, certe volte anche in maniera audace e coraggiosa, la norma del sovraindebitamento, più nota a tutti come legge salvasuicidi.

Tra questi sicuramente c'è il Tribunale di Benevento e quello di Trani, sempre propenso a riconoscere una seconda chance ai debitori in grave difficoltà economica, e, in primis, il Tribunale di Napoli.

Proprio dal tribunale di Napoli arriva un nuovo decreto con la firma del Giudice, dott.ssa Loredana Ferrara, che è destinato a fare storia tra le omologhe di piano, perchè prevede un piano del consumatore lungo 21 anni.

Ma vediamo nel dettaglio il decreto e la vicenda.

Piano del consumatore e opposizione del creditore: la vicenda

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Il sig. Mille (nome di fantasia), aveva sottoscritto nel 2007 un contratto di mutuo per l'acquisto della sua prima casa.

Tuttavia per una contrazione della sua retribuzione dal 2012 risultava essere inadempiente nel pagamento delle rate. Il sig. Mille era inoltre debitore anche per finanziamenti minori e con l'Agenzia entrate e riscossione.

Per porre rimedio alla sua crisi di sovraindebitamento aveva proposto un piano del consumatore chiedendo di pagare il residuo mutuo, con una inevitabile falcidia del debito sotteso, in 21 anni.

Il creditore ipotecario si era certamente opposto all'omologa del piano, ma il giudice, superando tutte le osservazioni fatte dal creditore ipotecario, che medio tempore aveva avviato una procedura esecutiva, decideva di omologare il piano.

Ok all'omologa del piano

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Nell'interessante e illuminante decreto del Tribunale di Napoli, si legge: "la proposta prevede il pagamento falcidiato e dilazionato del creditore ipotecario, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, l. 3/2012, che esprime il principio del pagamento immediato dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Infatti, come osservato dalla SupremaCorte con sentenza 4451/ 2018 "il termine fissato dalla norma (art. 8, comma 4, ndr) ha natura non processuale ma sostanziale. La possibilità di moratoria, che risulta concessa dalla legge, viene d'altro canto a incidere sulla struttura del rapporto obbligatorio, differendo il termine di esigibilità e di adempimento della relativa prestazione. Mancano, pertanto, gli stessi presupposti di base per poter predicare l'eventualità di una ulteriore dilazione della moratoria in difetto di espresso consenso del singolo creditore interessato. Del resto, l'indisponibilità del termine di cui all'art. 8, comma 4, per differimenti di durata ultrannuale si manifesta propriamente coerente con il regime vigente per il concordato preventivo, per il quale "la regola generale del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicchè l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato c.d. liquidativo) equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi "normali" con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti (cfr. Cass. 10112/2014)."

Continua il giudice dicendo: "Nell'accordo proposto de quo vertitur il trattamento proposto al creditore privilegiato non è rispettoso della legge, laddove prevede il pagamento falcidiato del debito in 250 rate mensili, così determinando la rimessa in bonis del contratto di mutuo ormai risolto, modificando, al di fuori di un espresso consenso, il piano di ammortamento, in una situazione, come evidenziato, in cui il credito privilegiato è immediatamente esigibile, essendo parte istante decaduta dal beneficio del termine (ed essendo tra l'altro in corso una procedura esecutiva)… il consumatore ha però insistito per l'omologa richiamando l'articolo 12 bis comma tre bis la legge tre del 2012 (come introdotto dalla legge di conversione del decreto legge n. 137/2020) secondo cui: il creditore che ha determinato la situazione di indebitamento il suo aggravamento che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa… Orbene, questo giudice ritiene fondate le osservazioni delle istanze in ordine alla condotta tenuta dal creditore ipotecario al momento della concessione del mutuo così da precludere allo stesso la possibilità di opporsi all'omologazione avendo negato consenso al pagamento dilazionato. La novella dell'articolo 12 bis. l. 3/2012 sopra citata, infatti previsto norme sanzionatorie per quelli mediali che concedono credito senza aver previamente verificato o, comunque, senza avere adeguatamente tenuto conto degli esiti della verifica del merito creditizio. Emerge dall'impianto complessivo della riformata legge su sovraindebitamento un rinnovato favor legislativo per l'accesso all' istituto del piano del consumatore e per la sua omologa. Si pensi da un lato al novellato art. 7, c. 2 che alla lett. d-ter) secondo cui, limitatamente al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, così limitando le condizioni soggettive ostative la colpa grave malafede o frode … nella fase di erogazione del credito, il finanziatore che ha il potere decisionale esclusivo e discrezionale di concedere o meno il finanziamento al consumatore, deve compiere un'analisi del merito creditizio dei richiedenti e formulare una prognosi favorevole circa l'effettivo rimborso del prestito, la compiere all'interno di limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l'ordinamento richiede. La preventiva valutazione del merito creditizio …deve essere condotta con dovuta diligenza professionale… ed ispirata alla clausola generale della buona fede precontrattuale".

In base a tutte queste valutazioni e considerazioni fatte da parte ricorrente, il giudice decideva infine di omologare il piano del consumatore ventennale, in conseguenza alle omesse valutazioni del merito creditizio ed in applicazione della nuova normativa.

Scarica pdf decreto tribunale Napoli
Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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