La proposta di legge per garantire maggiore trasparenza e ridurre il contenzioso in materia condominiale

Registro nazionale degli amministratori di condominio e di immobili

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Una e proposta di legge finalizzata all'istituzione del Registro nazionale degli amministratori di condominio e di immobili al fine di introdurre garanzie a tutela sia dei singoli condo?mini sia della professionalita? degli operatori del settore, categorie non adeguatamente tute- late dalla normativa vigente. A presentarla alla Camera, lo scorso 7 aprile, il deputato Andrea Vallascas (M5S) che, nel testo (in allegato) chiarisce come l'obiettivo non sia «una modifica o un'integrazione dei criteri di accesso all'incarico di amministratore di condominio, previsti dall'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dall'articolo 25 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, ma una loro piu? rigorosa applicazione». A cosa dovrebbe servire il registro? Secondo il proponente per sopperire «alla mancanza nel nostro ordinamento di sistemi e di strumenti che, da una parte, siano piu? selettivi e piu? trasparenti nella valutazione dei requisiti di accesso alla professione e, dall'altra, siano in grado di valorizzare la professionalita? e le competenze degli operatori».

Condomini, il contenuto della proposta

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L'applicazione della disposizione dell'articolo 71-bis, primo comma, lettera g), prevede, tra i requisiti per ricoprire l'incarico di amministratore di condominio, la frequentazione di un corso di formazione iniziale e di corsi di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale, rischia di essere vanificata, e con essa quel principio di selettivita? che la norma ha in qualche modo voluto inserire, dal fatto che i corsi sono erogati dalle stesse associazioni di categoria. A questo proposito, viene segnalato che, nel nostro Paese, sono operative oltre cin-quanta associazioni di categoria, ciascuna delle quali e? autorizzata a organizzare corsi abilitativi alla professione, ma di queste solo diciassette sono iscritte nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico delle associazioni abilitate al rilascio dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Condomini, iscrizione al registro

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La proposta di legge stabilisce che il Registro è istituito presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. All'articolo 3 si prevedono i requisiti per richiedere l'iscrizione al Registro, in base ai requisiti soggettivi previsti dal citato articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941.

Nell'articolo 4 si elencano i corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale. Possono presentare domanda di iscrizione al Registro, purche? in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 71- bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 di- cembre 1941, n. 1368:

- coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di eta?;

- i cittadini italiani o i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea residenti nel territorio della Repubblica italiana, a condizione di reciprocita?, salvo il caso degli apolidi;

- i soggetti in possesso dell'attestato di qualifica professionale e degli attestati di aggiornamento periodico rilasciati dalle associazioni di categoria o dai soggetti di cui all'articolo 4.

La mancata iscrizione al Registro preclude l'esercizio dell'attivita? di amministratore di condominio e di immobili. Il Registro e? ripartito in sezioni territoriali su base provinciale. All'articolo 5 è prevista l'adozione del regolamento di attuazione della legge che stabilisce le norme deontologiche alle quali dovranno essere improntati i comportamenti degli iscritti al Registro.

Condomini, presentazione della domanda di iscrizione al registro

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L'iscrizione al Registro avviene su domanda scritta del soggetto interessato, che deve indicare i propri dati anagrafici e fiscali, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il luogo presso il quale svolge in modo prevalente l'attivita? professionale. L'iscrizione al Registro e? disposta con provvedimento del dirigente responsabile dell'ufficio competente del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dall'articolo 3 della presente legge. Con la medesima procedura di cui al comma 2 sono disposti il rifiuto della do- manda di iscrizione e la cancellazione dal Registro. Il provvedimento di iscrizione al Registro di cui al comma 2 e? adottato entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. I provvedimenti di rifiuto dell'iscrizione e di cancellazione dal Registro devono essere motivati e comunicati all'interessato mediante lettera racco- mandata con avviso di ricevimento o PEC. L'ufficio competente provvede, altresi?, alla tenuta del Registro, nonche? alla cancellazione dal Registro dei soggetti che ne facciano richiesta, che perdano i requisiti professionali richiesti o che violino le norme comportamentali e professionali stabilite dal regolamento di attuazione della pre-sente legge adottato ai sensi dell'articolo 5. 6. I dati contenuti nella domanda di iscrizione di cui al presente articolo sono annotati nel Registro.

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