La Consulta legittima la sospensione del reddito di cittadinanza se il beneficiario viene sottoposto a una misura cautelare perché viene meno un requisito di legge

Reddito di cittadinanza e misura cautelare

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Non è incostituzionale la disposizione del decreto che ha introdotto il reddito di cittadinanza e che prevede la sospensione della misura se un soggetto viene sottoposto a una misura cautelare. Tale provvedimento non è afflittivo o punitivo. Il reddito di cittadinanza non preclude infatti la possibilità di chiedere altre forme di aiuto. La sospensione della misura inoltre viene disposta perché viene meno uno dei requisiti che il legislatore ha stabilito per accedere alla misura e che deve sussistere quando si presenta la domanda e per tutto il tempo in cui si percepisce il beneficio. Questa la decisione Corte Costituzionale contenuta nella sentenza n. 126/2021 (sotto allegata).

Vediamo ora di capire perché la Consulta è giunta a una simile conclusione.

Incostituzionale sospendere il reddito di cittadinanza?

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Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo solleva questione di legittimità costituzionale

per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 27, primo e secondo comma, 29, 30 e 31 della Costituzione, del principio di ragionevolezza, dell'art. 117, primo comma della Costituzione in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) da parte dell'art. 7-ter, comma 1, del D.L n. 4/2019 contenente "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" convertito con modifiche.

Il Giudice contesta la sospensione del reddito di cittadinanza in caso di:

  • applicazione di una misura cautelare, adottata dopo la convalida dell'arresto o del fermo;
  • di condanna con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3 del decreto.

La sospensione del reddito di cittadinanza, disposta in particolare, in caso di applicazione di una misura cautelare, per il giudice presenta un chiaro carattere afflittivo. Il reddito di cittadinanza è infatti un beneficio di tipo assistenziale che ha la finalità di soddisfare le esigenze primarie del destinatario e del suo nucleo familiare. Sospendere la misura in caso di applicazione di una misura cautelare ha solo una finalità punitiva, in considerazione del fatto che, anche in caso di revoca del provvedimento di sospensione, gli arretrati sono comunque persi.

Sospensione, conseguenza del venir meno di un requisito necessario

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L'Avvocatura di Stato contesta il fondamento delle questioni sollevate perché già considerate dalla Corte Costituzionale in una precedente decisione, con la quale ha avuto modo di precisare che: "il provvedimento di sospensione - altro non è che la conseguenza del venir meno di un requisito necessario alla concessione del beneficio e rientra per ciò stesso tra i casi in cui la giurisprudenza costituzionale riconosce la legittimità di sospensione, revoca o decadenza, anche attraverso meccanismi automatici."

Corretta la sospensione del Rdc se viene meno un requisito ex lege

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La Corte Costituzionale, in accordo con l'Avvocatura, rigetta il ricorso del G.i.p del Tribunale di Palermo, ritenendo le questioni sollevate del tutto infondate.

Prima di tutto occorre ricordare che il reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza sociale e all'esclusione sociale. Beneficio che però è condizionato al possesso di determinati requisiti personali, reddituali e patrimoniali che devono sussistere non solo quando si presenta la domanda, ma per tutta la durata in cui si percepisce l'aiuto.

Requisiti a cui se ne affiancano di negativi, nel senso che il richiedente non deve essere sottoposto a misura cautelare né essere stato condannato in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta per determinati reati.

A questi si affiancano poi gli obblighi posti a carico dei componenti del nucleo familiare. La misura insomma è condizionata dal rispetto di diversi requisiti che, se mancanti, portano alla sua decurtazione o decadenza definitiva.

Per quanto riguarda l'applicazione di una misura cautelare, essa comporta, come già visto, la sospensione del reddito di cittadinanza. Provvedimento di sospensione che può essere revocato se vengono meno le condizione che ne hanno determinato l'emanazione. La sospensione però, precisa la Corte "non ha effetto retroattivo ed è adottata dal giudice che ha disposto la misura cautelare. (…) Il provvedimento di sospensione è poi comunicato all'ente erogatore che deve disporre la temporanea cessazione dell'erogazione del reddito di cittadinanza."

Dalla normativa emerge chiaramente che "il legislatore ha dunque previsto un particolare requisito di onorabilità per la richiesta del reddito di cittadinanza - la mancata soggezione a misure cautelari personali - che, al pari di qualsiasi altro requisito, deve sussistere non solo al momento della domanda, ma anche per tutta la durata dell'erogazione del beneficio economico. Il provvedimento di sospensione in caso di misure cautelari sopravvenute, quindi, - altro non è che la conseguenza del venir meno di un requisito necessario alla concessione del beneficio e rientra per ciò stesso tra i casi in cui la giurisprudenza costituzionale riconosce la legittimità di sospensione, revoca o decadenza, anche attraverso meccanismi automatici."

In ogni caso, precisa la Corte, la sospensione del reddito di cittadinanza non priva il soggetto dei mezzi necessari per vivere. La misura infatti è compatibile con altri redditi da lavoro o altre misure assistenziali che possono essere concesse anche in presenza dell'applicazione di una misura cautelare. La sospensione quindi semmai determina una riduzione delle somme, non la privazione totale di mezzi.

Infondate quindi di tutte le questioni sollevate dal G.i.p del Tribunale di Palermo.

Scarica pdf Corte Costituzionale sentenza n. 126/2021

Foto: blog delle stelle
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