Il Tribunale di Brindisi integra le linee guida del 2017 proponendo un facsimile di ricorso utilizzabile sia per separazioni consensuali che giudiziali

Separazione: il Fac-simile del Tribunale di Brindisi

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La separazione tra coniugi è un momento assai delicato, che vede contrapposti diversi ed essenziali interessi e che deve svolgersi nel rispetto di una serie di principi garantiti dal nostro ordinamento. Nel 2017, il Tribunale di Brindisi ha dunque pensato di venire incontro alle parti e agli operatori del settore con delle proprie linee guida e dei modelli che, seppur privi di portata precettiva, hanno orientato la giurisprudenza e segnato il primo passo di un percorso che oggi trova un momento di importante completamento e integrazione.


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Un nuovo documento, firmato l'8 aprile 2021 (qui sotto allegato) ed elaborato dal medesimo gruppo di lavoro che predispose quello del 2017 (tra cui la Dott.ssa Fiorella Palazzo, l'Avv. Mariella Fanuli e il Prof. Marino Maglietta), si aggiunge al precedente recando un FAC-SIMILE di ricorso unilaterale per separazione (utilizzabile sia per quelle consensuali che giudiziali) contenente la regolamentazione delle condizioni della separazione, ivi compreso il regolamento e la specificazione delle spese straordinarie necessarie per i figli minori. Il documento è stato sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dai giudici della sezione.


Per approfondimenti Separazione consensuale: il modello del tribunale di Brindisi

Pariteticità dei genitori

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Le scelte adottate prendono le mosse innanzitutto dai principi di cui all'art. 337-ter c.c. che garantisce ai figli minori di genitori separati "il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".


Proprio la pariteticità dei genitori (sia teorica che pratica) si ritiene debba porsi alla base di qualsiasi provvedimento, al fine di garantire a tutti gli effetti il diritto alla bigenitorialità. Lo dimostra la previsione che, in via ordinaria e principale, le condizioni di separazione siano anzitutto improntate all'affidamento a entrambi i genitori in maniera condivisa, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, con domiciliazione presso ciascuno dei genitori e pari opportunità di frequentazione degli stessi secondo un prospetto che si basa su tempi paritetici salvo vi siano ragioni (distanza, impegni di lavoro e così via) che andranno indicate puntualmente.


In sostanza, dal modello della pariteticità ci si potrà allontanare solo in presenza di peculiari motivi e oggettivi impedimenti.

Mantenimento diretto e spese straordinarie

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Una scelta che si riflette anche sul mantenimento dei figli, anche in questo caso improntato prioritariamente al coinvolgimento paritario dei genitori. Infatti, il caso principale e ordinario risulta essere quello che vede ciascun genitore contribuire in via diretta al mantenimento della prole, senza però che gli obblighi di provvedere gravino tutti e solo sul "genitore collocatario". In particolare, la forma diretta, pur non vedendo la partecipazione di entrambi agli esborsi, punta a dare maggiore rilevanza agli aspetti relazionali e sulla decisione dell'utilità della spesa.


In sostanza, il padre/la madre assumerà l'onere di provvedere integralmente a tutte le spese legate alla convivenza nonché agli oneri legati, ad es., a istruzione, sport abbigliamento e così via, restando le altre voci a carico dell'altro genitore. Invece, ove si presentino spese imprevedibili, queste verranno ripartite in proporzione delle risorse, con obbligo di preavviso e documentazione.


In via subordinata è prevista l'ipotesi in cui, per realizzare il mantenimento diretto, sia necessario introdurre un assegno perequativo per rispettare la proporzione tra oneri e risorse, non bastando a tal fine l'attribuzione al genitore più abbiente degli oneri più consistenti.

Mantenimento indiretto

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Al mantenimento indiretto, invece, si potrà ricorrere solo per giustificati e specificati motivi, non superabili (allattamento, abitazioni eccessivamente distanti, impegni di lavoro incompatibili con l'attribuzione di capitoli di spesa ecc.). In tal caso dovranno comunque essere specificati i compiti di cura dei figli, anche se saltuari, che vengono assunti dal genitore che eroga l'assegno il quale no avrà più una valenza perequativa, ma sostitutiva del contributo diretto.


Sarà dunque necessario, in tal caso, operare un distinguo tra le voci di spesa che sono o meno comprese nell'assegno, da concordare o documentare, oppure si potranno seguire i criteri indicati nelle linee guida dell'Unione Nazionale Camere Minorili per questa forma di contribuzione.


Ad esempio, il documento fornisce un'elencazione esemplificativa dei contributi che si considerano compresi nell'assegno, ovvero: alimenti particolari che comportano spese maggiori all'ordinario, come in caso di allergie o patologie legate all'alimentazione; mensa scolastica, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria; medicinali da banco e per la cura di eventuali patologie croniche; spese per mezzi di trasporto urbano; ricarica cellulare; attività parascolastiche in ambito giornaliero.


In caso i figli decidano di intraprendere studi universitari, si prevede le relative spese siano sostenute da entrambi i genitori. A seguito del raggiungimento della maggiore età l'assegno, perequativo o meno, stabilito a carico di uno dei genitori, verrà versato direttamente al figlio.

Il Piano Genitoriale

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Al documento, si accompagna anche un modello di Piano Genitoriale (PG) elaborato da un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti della Camera minorile di Firenze, del Dip. di Psicologica dell'Università di Padova e dell'ass. naz. Crescere Insieme, e successivamente adottato dalla Camera Civile di Brindisi in data 9 aprile 2021. Il Tribunale, infatti, raccomanda, anche in caso di iniziative unilaterali, di redigere il Piano Genitoriale, congiunto o disgiunto, sotto la guida di un operatore, costruito impegnando pariteticamente i genitori per quanto possibile.


All'interno del modello, si prevede trovino spazio tutta una serie di aspetti, definiti dai coniugi in vista della separazione personale (ma anche del divorzio, della cessazione della convivenza more uxorio e così via), relativi ai propri figli minori i cui interessi sono al centro degli accordi, insieme al loro benessere, affinché sia privilegiata la pienezza e continuità di rapporto con ciascuno dei genitori.


Anche all'interno del PG è prioritariamente presupposta una contribuzione diretta al mantenimento dei figli e si suggerisce che ciascuno dei due dichiari quali compiti e oneri intende assumere, lasciando all'altro, per differenza, i rimanenti. Si stabilisce che il programma di riferimento concordato sia comunque suscettibile di modifiche, sia occasionalmente che periodicamente, sia in base a eventi imprevedibili che a seguito della constatazione dell'inopportunità di alcune regole stabilite.





Scarica pdf Tribunale Brindisi Fac Simile ricorso unilaterale separazione

Vedi anche: L'affidamento condiviso dei figli

Foto: 123rf.com
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