La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 6979/2007) ha stabilito che in caso di separazione senza figli, l'assegnazione della casa coniugale deve essere decisa di comune accordo direttamente dai coniugi stessi e non dal Giudice.
I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che la decisione deve essere congiunta sia che “la casa familiare sia in comproprietà fra coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge” e che “in materia di separazione, l'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, essendo finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui e' cresciuta, non può essere disposta a titolo di componente degli assegni rispettivamente previsti dagli art. 156 cod. civ. e 5
della legge 898 del '70, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, al soddisfacimento delle quali sono destinati unicamente gli assegni".
Infine, la Corte ha precisato che "in mancanza di una normativa speciale in tema di separazione, la casa familiare in comproprietà e'soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione".
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Mancata conoscenza del processo e "non doversi procedere"
- Analisi del programma di Futuro Nazionale
- Il caso Malagò tra difetto originario di candidabilità e limiti del potere di commissariamento
- L'azienda può togliere i buoni pasto? Uso aziendale, contratto e limiti alla revoca
- Insieme contro la violenza


